L’accettazione dell’eredità. Tipi e modi

La successione e l’eredità

Con il termine successione si designa il fenomeno del subentrare di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più diritti. La successione mortis causa presuppone quale, requisito indefettibile, la morte della persona fisica alla quale, giuridicamente, è equiparata “la dichiarazione di morte presunta” ex art. 58, c.c. .

La morte dell’individuo, quindi determina il sorgere di quella che è stata definita «l’esigenza negativa che un patrimonio non resti di titolare», per cui si rende necessaria la successione mortis causa, onde evitare, da un lato, lotte e perturbamenti sociali per l’apprensione dei beni relitti dal de cuius, ed escludere dall’altro, una pericolosa precarietà di tutti i rapporti obbligatori, la cui continuazione deve essere garantita anche nel caso di morte di uno dei soggetti del rapporto.

Pertanto, l’eredità costituisce il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della sua morte. Essa è intesa in senso oggettivo equivalente delle espressioni “asse” o “massa” ereditaria.

L’apertura della successione si ha alla morte, come causa naturale della scomparsa di un soggetto di diritti. Dunque, l’apertura della successione coincide con la morte, indipendentemente dal fatto che l’accertamento di questa avvenga in un momento posteriore.

L’accettazione dell’eredità

L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione, a differenza del legato il cui acquisto è invece automatico e non necessita di accettazione.

L’accettazione dell’eredità ex art. 475, c.c. retroagisce ovverosia esplica i propri effetti giuridici ex tunc cioè al momento dell’apertura della successione1 e, una volta acquisita, da parte del chiamato all’eredità, con l’accettazione, la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi (semel heres semper heres). In questa norma è racchiuso un concetto dello spazio-tempo concernente l’apertura della successione, cioè il momento della morte del defunto e il luogo qualificato come domicilio.2 La legge attribuisce una importanza rilevante alla determinazione del momento e del luogo in cui l’apertura della successione ha luogo, vuoi per stabilire quale sia la legge applicabile in caso di conflitto di leggi nello spazio, vuoi per regolare l’ipotesi di successione di leggi nel tempo, vuoi per determinare la competenza per territorio nelle cause ereditarie.

L’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini così come riferito al primo capoverso dell’art. 475, c.c. «è nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o termine».

Il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri, ma è trasmissibile, unicamente, per causa di morte e, si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione.

Il chiamato all’eredità, dunque, ha – secondo la dottrina maggioritaria – un vero e proprio diritto potestativo:3 se da un lato è nella posizione di poter scegliere di accettare l’eredità in modo espresso – stipulando un vero e proprio atto di accettazione – ovvero tacito – semplicemente disponendo di uno o più beni appartenenti all’asse ereditario come fossero già parte del suo patrimonio –, dall’altro il diritto ad accettare l’eredità potrebbe venire meno per una serie di cause (si pensi all’eventualità della prescrizione o della decadenza), ma anche qualora il chiamato optasse, volontariamente, per la rinunzia all’eredità.

Dunque, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede,4 perché per il raggiungimento di tale effetto è, come testé riferito, necessaria da parte del chiamato, l’accettazione o mediante dichiarazione espressa aditio hereditatis oppure in modo tacito per l’effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni prescritte all’art. 485, c.c. rubricato «Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni».

L’accettazione dell’eredità non è ritrattabile, come testé riferito (semel heres, semper heres), e la sua efficacia è, inderogabilmente, retroattiva al momento dell’apertura della successione che come già detto coincide con la morte del de cuius.

Tipologie di accettazione

Si distinguono diverse tipologie di accettazione:

  • accettazione espressa: è effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata;
  • accettazione tacita:5 è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l’eredità (ad esempio: l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari, etc.);
  • accettazione presunta (o accettazione ex lege): è un’accettazione pura e semplice prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. È pure erede puro e semplice il chiamato che dopo aver compiuto l’inventario non dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel termine di quaranta giorni ex art. 485 c.c.;
  • accettazione pura e semplice: è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno. Ciò significa che l’erede potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l’attivo della massa ereditaria non fosse sufficiente;
  • accettazione con beneficio d’inventario: è una modalità di accettazione che permette di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede, cioè ne evita la fusione. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.

Pertanto, per produrre la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario occorre rivolgersi alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio. In alternativa, ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio. Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari. Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari. L’accettazione con beneficio d’inventario è in linea di massima facoltativa essendo obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato. In tali ipotesi l’accettazione necessita inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare.

Accettazione parziale: nullità

L’accettazione dell’eredità parziale è nulla. Tale principio discende dalle medesime considerazioni svolte relativamente alla ratio che soggiace alla nullità comminata in caso di accettazione a termine o condizionata possono essere riprese anche per l’accettazione parziale. L’ultimo comma dell’art. 475 cc. afferma «parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità». Le medesime esigenze di certezza e continuità dei rapporti giuridici hanno determinato un regime di delazione unitario e inscindibile. Anche in caso di coesistenza di chiamata per legge e chiamata per testamento, l’accettazione dovrà, comunque, consistere in un’adesione totale all’offerta unitaria costituita dalla delazione.

L’accettazione dell’eredità devoluta per legge (legittima), si estende, automaticamente, anche a quella devoluta per testamento in quanto l’esclusione dell’una o dell’altra costituisce un’accettazione parziale sanzionata con la nullità.

Note al testo

1. Ai sensi dell’art. 456, c.c. la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

2. Cass. Civ, Sez. II, 20/07/1999, n. 7750 (Rv. 528791 – 01) – La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita (artt. 22 cod. proc. civ. e 456 cod. civ.) con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l’ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari.

3. È una situazione giuridica che consente al titolare di ottenere con un dato comportamento una modificazione nella sfera giuridica altrui (senza l’altrui cooperazione), il quale si trova in posizione di soggezione (affrancazione, recesso unilaterale, scioglimento comunione). Talvolta è necessaria un provvedimento del giudice (annullamento).

4. Cass. Civ., Sez. Lav., 30/04/2010, n. 10525 – In tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.

5. Cass. Civ., Sez. VI – 2, 30/04/2021, n. 11478 (Rv. 661054 – 01) – L’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.

Author: Avv. Salvatore Camonita

Pubblichiamo li contributo inviatoci dall'autore attraverso la nostra sezione "Collabora"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.