La Legge Europea 2015-2016 (L. 07/07/2016, n. 122), pubblicata in GU lo scorso 08 luglio, che entrerà in vigore il prossimo 23/07/2016, reca disposizioni anche in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL).
In particolare, l’art. 30 della legge europea appena citata sostituisce il 3° comma all’art. 29 D.LGS. n. 276/2003 (c.d. legge Biagi) nel seguente modo:
«3. L’acquisizione del personale gia’ impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuita’ che determinano una specifica identita’ di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda».
La versione originaria della norma risultava così formulata:
«3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda»,
con ciò, escludeva, dunque, l’applicabilità delle regole del trasferimento di azienda ai casi di subentro di un appaltatore all’altro nella gestione del medesimo servizio, anche nei casi in cui tale subentro sia accompagnato dall’assunzione del personale già impiegato nell’appalto.
Obiettivo della norma, nella vecchia formulazione, infatti era quello è di evitare di omologare il fenomeno della successione degli appalti al trasferimento di azienda, con conseguente esclusione dell’applicazione della disciplina generale dettata in materia di tradsferimento d’azienda dall’art. 2112 C.C., disciplina che, come noto, impone al cessionario dell’impresa di acquisire senza soluzione di continuità tutto il personale impiegato nel ramo di azienda trasferito, garantendo il mantenimento dei diritti acquisiti e l’applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere.
L’Italia, “bacchettata” alla Commissione Europea (che aveva avviato una procedura di pre-infrazione nei confronti del nostro Paese poichè riteneva la disposizione non conforme ai principi della direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001 sul trasferimento d’azienda), si è dovuta adattare alle linee imposte dall’Unione Europea.
Così, in particolare, nella nuova disposizione viene precisato che l’acquisizione di personale già impiegato nell’appalto non comporta l’applicazione delle regole del trasferimento di azienda quando il subentro nella gestione del servizio avviene in favore di un soggetto dotato di propria struttura organizzativa e operativa, e a condizione che sussistano elementi di discontinuità con il precedente appaltatore che determinino una specifica identità di impresa. La conseguenzasarà che , in ipotesi, il datore di lavoro potrà procedere ad applicare un contratto diverso e previste retribuzioni inferiori.
Tuttavia, la genericità della novella normativa si espone ad una molteplicità di interpretazioni giurisprudenziali e, dunque, rischia di aprire nuovi scenari di contenziosi giuslavoristici in materia di appalti.
Documenti & Materiali
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