La regolamentazione delle coppie di fatto alla luce del contratto di convivenza previsto dalla legge 20/05/2016 n.76


1. Introduzione e convivenza di fatto – 2. Il contratto di convivenza – 3. I profili non patrimoniali del contratto di convivenza – 4. La risoluzione del contratto di convivenza – 5. La regolamentazione dei rapporti dopo la cessazione della convivenza

Come noto, la Camera dei Deputati ha approvato il D.D.L. n.14 XVII Legislatura, ribattezzato DDL Cirinnà, in omaggio alla principale promotrice – l’On. Monica Cirinnà- il quale è divenuto la legge 20 maggio 2016 n. 76 (da qui in poi la legge). Il testo normativo è diretto a disciplinare le c.d. “Unioni Civili” ed a regolamentare le convivenze di fatto. Il presente intervento si propone di indagare, da un punto di vista prettamente giuridico, le innovazioni previste nell’atto legislativo, tentando di individuarne criticità ed eventuali plausibili sviluppi.

La legge, composta da un solo articolo e ben sessantanove commi, comprende due grandi aree tematiche: una prima relativa alle c.d. “Unioni Civili” ed una seconda ove si prevede la regolamentazione delle convivenze di fatto.

La seconda parte del testo normativo, oggetto del presente studio, è imperniata su due tematiche principali: la definizione delle coppie di fatto, con annessi diritti e doveri e la possibilità per i conviventi di concludere un contratto di convivenza.

Prima di passare alla precipua trattazione del contratto di convivenza, sembra opportuno effettuare alcune osservazioni preliminari.

Il comma 36 dell’articolo uno della legge introduce a livello normativo la definizione di convivenza di fatto: “si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legame affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Già dalla prima lettura, è possibile trarre qualche spunto di riflessione. Difatti, non si comprende in che modo le parole reciproca assistenza morale e materiale debbano essere interpretate, ossia, se la convivenza possa essere equiparata al matrimonio dal punto della nascita di obblighi a carico dei conviventi, oppure, se siano meramente descrittive e dunque dirette ad individuare quando si possa parlare o meno di coppia di fatto, od ancora, se siano solo indicative di regole di condotta, rimanendo quindi sprovviste di giuridicità…….continua a leggere scaricando il file pdf dell’articolo

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Author: Dott. Paolo Verdecchia

Nato a San Benedetto del Tronto il 20-10-1990, nel giugno 2014 si laurea con lode all’Università Degli Studi di Teramo discutendo una tesi in diritto civile dal titolo “Responsabilità Endofamiliare: presupposti e natura”. Successivamente alla laurea inizia la pratica forense; nello stesso periodo frequenta la Scuola di Specializzazione per professioni legali presso l’Università Degli Studi di Teramo; cultore di diritto civile, collabora con la cattedra della medesima disciplina.

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