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«[…] ritiene il Collegio di dover affermare […] che l’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, non è stato espunto dall’ordinamento ma resta tuttora in vigore limitatamente ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001».
Lo scorso 09/06/2016, con la sentenza n. 11868, la sezione lavoro della Cassazione, disattendendo il proprio precedente orientamento (da ultimo, Cass. Civ., 25/11/2015, n. 24157), ha affermato che le tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), nel testo ante riforma, continuano ad applicarsi in caso di licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici.
Ne consegue che in caso di licenziamento irrogato ad un dipendente pubblico, poi ritenuto illegittimo in sede di accertamento giudiziale, continua a valere la tutela “forte” del diritto alla reintegra nel posto di lavoro, e non la tutela risarcitoria o indennitaria come, invece, previsto per i dipendenti privati dalla nuova formulazione dell’art. 18 L. 300/1970, modificata dalla riforma Fornero, L. 92/2012 e poi, di fatto, implicitamente abrogata dalle disposizioni del D.LGS. 23/2015 (decreto attuativo del Jobs act, L. 183/2014), che prevedono tutele “attenuate” per i nuovi contratti c.d. a tutele crescenti e, in alcuni casi, anche per assunzioni precedenti la data di entrata in vigore del provvedimento medesimo.
Il fatto: un dipendente pubblico accusato di aver eseguito operazioni in missioni non coincidenti con quelle effettivamente affidategli
Un dipendente pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era stato licenziato per giusta causa, a seguito di un procedimento disciplinare (sospeso e poi riavviato in esito al procedimento penale conclusosi con la prescrizione dei reati di truffa e falso) in cui gli veniva contestato di aver effettuato operazioni, con richiesta del corrispondente rimborso spese, per “simultanee missioni” espletate in località diverse per identici periodi.
Tali comportamenti venivano ritenuti lesivi del vincolo fiduciario e legittimavano, a parere del datore di lavoro (pubblico), l’irrogazione della sanzione disciplinare più grave: il licenziamento.
Il giudice di primo grado, adìto dal dipendente pubblico, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore ed accordato a quest’ultimo la tutela indennitaria di cui all’art. 18, 6° comma, Statuto dei Lavoratori, nell’attuale testo normativo.
La sentenza veniva confermata anche in grado di appello.
La Corte di Cassazione veniva, infine, investita sia del ricorso principale, promosso da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia di quello incidentale, promosso dal lavoratore limitatamente ad alcune parti della sentenza per quanto di sfavorevole al medesimo.
La corretta qualificazione giuridica dei fatti in funzione di garanzia dell’uniforme interpretazione della legge nel giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione ha proceduto alla corretta qualificazione giuridica dei fatti e, quindi, alla individuazione della normativa applicabile alla fattispecie sottoposta all’esame della Corte (licenziamento illegittimo nel pubblico impiego accertato in primo e secondo grado), ancorché non investita della specifica questione (che non costituiva oggetto nè della domanda giudiziale nè dei motivi di ricorso incidentale).
Infatti, come hanno osservato i Consiglieri,
«in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge [..] deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualifiazione in driitto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata o infondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente prospettata dalle parti e della quale si è discusso nei gradi di merito, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti esposti nel ricorso per cassazione […]».
La Corte non ha ignorato gli orientamenti tra loro contrastanti che hanno preceduto la sentenza in commento (da ultimo, Cass. Civ., sez. Lav. 25/11/2015, n. 241571 che si era espressa in senso diametralmente opposto), ed ha ricordato, in motivazione, le ragioni a sostegno delle tesi sia dell’applicabilità che dell’inapplicabilità ai rapporti del pubblico impiego contrattualizzato della nuova disciplina prevista per i dipendenti privati (con eliminazione della reintegra sul posto di lavoro). In particolare, nell’un caso si è valorizzato il rinvio mobile, contenuto nell’art. 51 D.LGS. 165/2001, delle disposizioni contenute nello Statuto dei lavoratori, nonché la necessità di garantire uniformità di trattamento tra i rapporti di pubblico impiego e privati; nell’altro caso, invece, si sono richiamati i commi 7 e 8 dell’art. 1 L. 92/2012, nonché l’inconciliabilità della nuova disciplina con lo specifico regime imperativo dettato dall’art. 54 e ss. D.GLS. 165/2001 cit.
La sentenza in commento prende le mosse proprio da questo secondo orientamento che si rifà al tenore letterale dell’art. 1 L. 92/2012: il comma 7 prevede che le disposizioni della riforma Fornero si applichino anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il comma 8 specifica che, ai fini dell’applicazione della riforma alle amministrazioni pubbliche, il Ministero della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, debba individuare tempi e modi di armonizzazione della disciplina vigente con quella nuova e riformata.
E, dunque, considerato che l’attuale testo dell’art. 18 L. 300/1970 non contiene una esplicita indicazione dell’applicabilità al pubblico impiego, ritiene la Corte:
«in difetto di una espressa previsione non può che operare il rinvio di cui al comma 8. Ciò comporta che, sino al successivo intervento normativo di armonizzazione, non si estendono ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche le modifiche apportate dall’art. 18 dello Statuto, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma».
Permane, dunque, in tali ipotesi, la tutela piena della reintegra del dipendente pubblico sul posto di lavoro, tutela tanto rimpianta dalle organizzazioni sindacali.
A sostegno di tale conclusione stanno anche ulteriori circostanze, tra cui principalmente – osserva la Corte – il richiamo alle finalità della L. 92/2012 (riforma Fornero) che tiene conto delle esigenze proprie dell’impresa privata. In questi termini, infatti, la rimodulazione delle sanzioni previste dell’art. 18 dello Statuto in relazione ad ipotesi di illegittimità pensate per il lavoro privato non si prestano ad essere estese ai rapporti di pubblico impiego contattualizzato.
Dopo avere stabilito che ai rapporti di lavoro pubblico deve continuare ad applicarsi il vecchio testo dell’ art. 18 dello Statuto, la Corte, in accoglimento del ricorso principale presentato dal Ministero, ha infine cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Roma, giudizio che dovrà attenersi ad una serie di principi favorevoli alla tesi difensiva di parte datoriale ed ove, invece, al lavoratore sarà ormai preclusa la possibilità di richiedere la reintegra sul posto di lavoro (art. 18 dello Statuto nel testo previgente), non potendo proporre motivi diversi da quelli formulati nel primo giudizio.
Documenti & materiali
Scarica il testo di Cass. Civ., sez. Lavoro, 09/06/2016, n. 11868