‘Tenore di vita’ e ‘stile di vita’: due concetti diversi ai fini dell’assegno di divorzio


Parliamo di assegno di divorzio. Ai professionisti più accorti non sarà di certo sfuggita una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. I, sentenza del 16/10/2013 n. 23442) secondo cui, in tema di assegno di divorzio ed ai fini della sua quantificazione, occorre distinguere il ‘tenore di vita dallo ‘stile di vita‘ che i due coniugi hanno avuto durante il matrimonio.

Secondo la Cassazione, infatti, i due concetti non coincidono necessariamente, e non vanno confusi tra loro, poichè, con il primo (il tenore di vita) deve intendersi la condizione economica potenzialmente godibile dai due coniugi in corso di matrimonio, mentre con il secondo (lo stile di vita) ci si deve riferire alle reali modalità di vita concretamente tenute, che, tuttavia, potrebbero anche essere inferiori alle reali possibilità economiche della coppia.

Precisamente la Cassazione statuisce che «al fine dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, non bisogna confondere lo stile con il tenore di vita. Anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime familiare può essere infatti improntato a uno stile di “understatement” o di rigore ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata […]. Vi è poi da considerare la rilevanza delle aspettative che una convivenza con un coniuge possessore di un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina nell’altro coniuge anche se tale aspettativa può non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un determinato periodo della convivenza. Aspettative che incidono nella configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio» (sez. I, sentenza del 16/10/2013 n. 23442).

Insomma, è come dire che, ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio che, come tutti sanno, ha la finalità di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, ha più importanza ciò che avrebbe potuto spendere il coniuge in corso di matrimonio (anche se non lo ha fatto), piuttosto di quello che ha realmente speso.

La particolarità della pronuncia, quindi, ad avviso di chi scrive, sta non solo nell’estrapolazione del concetto di ‘stile di vita‘ da distinguersi dal ‘tenore di vita‘, ma anche nell’attribuzione di rilevanza giuridica alla vera e propria ‘aspettativa‘ di miglioramento delle condizioni economiche e di vita.

Quello dell’assegno divorzile è un tema piuttosto spinoso e fonte di contenzioso.
Ciò in quanto, nell’ordinario vissuto, il coniuge più facoltoso (che dunque è suscettibile di diventare l’obbligato dell’assegno di divorzio) oppone una certa resistenza, anche emotiva, nel dover contribuire, tendenzialmente, per il resto della propria vita, al mantenimento di una persona che da alcuni anni (secondo la legge divorzio, almeno tre) non appartiene più alla sua sfera degli affetti e magari è diventata poco più di un’estranea (si pensi, ad esempio, in modo particolare, alle coppie separate senza figli).

Tuttavia il principio dell’obbligo al mantenimento di un coniuge (quello economicamente avvantaggiato) a favore dell’altro deriva direttamente dalla vigente normativa sul punto.

Infatti, ai sensi dell’art. 5 Legge divorzio (L. 1/12/1970 n. 898), con la sentenza che pronuncia lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio, il giudice dispone a carico di un coniuge ed a favore dell’altro, un assegno periodico, e ciò sulla base delle condizioni economiche dei coniugi stessi, del contributo che ciascuno ha prestato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio (di ciascuno e di quello comune), della durata del matrimonio, e delle ragioni che hanno condotto al divorzio.

Ciò ricordato, tuttavia, la sentenza qui in commento, che definisce meritevoli di tutela, in sede di divorzio, anche le aspettative di miglioramento del proprio tenore di vita, in conseguenza del ‘buon’ matrimonio contratto, potrebbe sortire l’effetto di dilatare ulteriormente l’ambito dell’applicazione normativa in materia.

Documenti & materiali

Scarica Cass.Civ.,Sez. I, 16/10/2013, n.23442 
Leggi art. 5 L. 01/12/1970 n. 898

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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