Il principio di sinteticità degli atti nel processo amministrativo Il parere del CNF sulla bozza di decreto sulla dimensione dei ricorsi e degli atti difensivi amministrativi


Il CNF ha approvato il proprio parere in ordine alla bozza di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi del processo amministrativo.

Secondo tale schema di decreto tali atti dovranno essere contenuti in un numero limitato di pagine, salvo alcune esclusioni che dovranno essere tipizzate dalla norma per specifiche ragioni dovute alla natura della controversia, al valore di essa e/o al tipo di interessi in essa coinvolti.

E’ quanto richiede il principio di sinteticità degli atti, come voluto dall’art. 40 D.L. 90/2014 a modifica dell’art. 120, comma 6°, dell’allegato I al D.LGS. 104/2010 (c.d. codice del processo amministrativo o anche detto CPA).

Precisamente, l’art. 40 D.L. 90/2014 rubricato «Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici» recita:

1. All’articolo 120 dell’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. […] Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello”;[…].

Il CNF muove diverse critiche al contenuto di tale provvedimento, ritenendo che il principio di sinteticità possa essere concretamente perseguito anche attraverso tecniche di autolimitazione e di formazione, in luogo di misure di coercizione etero-imposte.

Tuttavia, in virtù del principio di leale collaborazione ed in conformità all’iter procedurale previsto per l’emanazione del decreto in questione, il CNF propone alcune modifiche allo stesso al fine di contemperare il fatidico principio di sinteticità degli atti (sia del giudice che delle parti) di cui all’art. 3, comma 2, CPA con i principi di effettività ed efficacia, altrettanto conosciuti nel nostro ordinamento a garanzia del diritto di difesa costituzionalmente tutelato.

Ma vediamo quali sono le osservazioni e le più significative proposte di modifica elaborate da tale organismo:

– la dimensione degli atti (ivi compresi gli atti di intervento, salvo che si tratti di intervento adesivo, e di riassunzione) va aumentata ad un numero di pagine non inferiore a 30 (trenta);

– dal computo delle pagine vanno esclusi il PQM e le conclusioni dell’atto;

– il raddoppio del limite dimensionale (già previsto per i casi in cui vi siano questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse) va esteso anche al caso di riproposizione di domande ed eccezioni non esaminate nella sentenza di primo grado;

– nella fase della impugnazione, il decreto non si applica ai giudizi in cui il ricorso di primo grado sia stato proposto prima dell’entrata in vigore del decreto;

– da un punto di vista ermeneutico l’unica interpretazione sistematicamente sostenibile è quella di ritenere che anche in caso di violazione del principio di sinteticità degli atti devesi escludere che il giudicante possa

omettere aprioristicamente la delibazione delle questioni eccedenti il limite, a ciò ostando il disposto di cui all’art. 112 c.p.c. e ancor più il precetto costituzionale di cui all’art. 24 Cost.

A parere del CNF, dunque, alla luce dei sopra richiamati principi che sostanziano la effettività della tutela in giudizio ed, in mancanza, allo stato, di una previsione espressa di legge in proposito, occorre richiamarsi a quanto sino ad oggi affermato dalla giurisprudenza consolidata in tema di applicazione dell’art. 3, comma 2, D.LGS. 104/2010, laddove si ritiene che la violazione in parola potrà comportare, al più, conseguenze sul piano del comportamento processuale e della eventuale condanna alle spese del giudizio, mentre non potrà in ogni caso frustrare il diritto di difesa dei singoli.

Documenti & materiali

Scarica il testo del codice del processo amministrativo D.LGS. 104/2010
Scarica il testo del D.L. 90/2014
Leggi il parere del CNF pubblicato sul sito istituzionale

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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