R.C.A. le (inquietanti) novità del decreto ‘Destinazione Italia’

By | 21/01/2014

Il D.L. 23/12/2013, n. 145 (decreto ‘Destinazione Italia’), attualmente in corso di conversione, prevede, tra le altre cose, anche rilevanti novità in materia di RCA che non hanno mancato di sollevare aspre polemiche.

Vediamo  quali sono le principali.

Le novità in sintesi

Previsioni in materia di cd. scatola nera

 Viene previsto che possa essere installata, sul veicolo dell’assicurato, la cd. scatola nera. In tale ipotesi, le risultanze del congegno faranno «piena prova»  nei confronti di colui contro il quale saranno invocate, salvo che questi non dimostri il mancato funzionamento del dispositivo: onere, quest’ultimo, il cui assolvimento appare, di fatto, diabolico.

Termini di decadenza e onere di immediata indicazione dei testimoni

La richiesta di risarcimento danni deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre mesi dal fatto dannoso. Va aggiunto che chi propone tale richiesta deve anche indicare in essa, a pena di inammissibilità, tutti i propri  testimoni. Analogo onere è, inoltre, previsto al momento della denunzia di sinistro.

La limitazione istruttoria, peraltro, sembra valere, almeno testualmente, solo per chi agisce in via risarcitoria (non, dunque, per i convenuti, compagnie comprese).

Carrozzieri fiduciari

 Le compagnie assicurative hanno facoltà di fare riparare le cose rimaste danneggiate nel sinistro presso imprese di fiducia (che saranno, prevalentemente, autocarrozzerie). In caso di rifiuto dell’interessato, esse sono tenute a corrispondere solo quanto avrebbero speso presso le imprese proprie fiduciarie.

Danni accessori e cessione del credito

 Nessun risarcimento sembra essere più previsto per i danni accessori, come, ad es., il  fermo tecnico. Il credito risarcitorio, inoltre, può divenire contrattualmente non cedibile a terzi senza il preventivo consenso dell’assicurazione.

Obbligo di riparazione

 Viene esclusa la risarcibilità del danno in caso di mancata riparazione del veicolo (e/o delle cose danneggiate in genere).

Servizi medico-sanitari

 Le compagnie possono pattuire con l’assicurato che questi si avvalga di ‘servizi medico sanitari’ di fiducia delle compagnie stesse.

La contropartita

 A fronte di quanto sopra, in diverse norme è previsto che le assicurazioni debbano accordare agli assicurati sconti sulle polizze, il cui  range, peraltro, viene predeterminato per legge, con buona pace della libera concorrenza.

Peraltro, c’è da chiedersi quanti assicurati comprenderanno esattamente a cosa (ed a quanto) effettivamente rinunceranno in cambio del predetto ‘sconto’.

Tabella riassuntiva

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle modifiche sopra sintetizzate (e di alcune ulteriori).

 

R.C.A. le novità della riforma D.L. 145/2013 – Destinazione Italia
Articolo di riferimento Novità In sintesi
8, 1° co., lett. b
Sostituisce l’art.  132, 1° co., D. Lgs.  07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni): b) all’articolo 132, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti: 1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità  sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non e’ inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. 1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo. Introduzione della scatola nera e previsione della efficacia di piena prova in giudizio delle risultanze della medesima
8, 1° co., lett. c
Modifica l’art. 135 del D. Lgs.  07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni): c) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 3-bis.  L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149.  Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. 3-ter.  In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis.  Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. 3-quater.  Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti.  Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare. Inammissibile il testimone che non sia stato indicato nella denunzia di sinistro e nella richiesta di risarcimento inviata alla compagnia di assicurazione.Il giudice non ammette le testimonianze non acquisite come sopra, salvo i casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro indicazione.E’ prevista la verifica dei testimoni ‘professionali’, con segnalazione alla Procura della Repubblica per gli accertamenti consequenziali
  8, 1° co., lett.  d Aggiunge l’art.  147-bis al D. Lgs.  07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni): d) dopo l’articolo 147 è inserito il seguente:

 Art.  147-bis.
 Risarcimento in forma specifica

1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.  L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l’IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo periodo.  Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall’autorità giudiziaria.  I dati sono desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall’IVASS.  Nelle more dell’adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento.  Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura.  Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.

2. L’impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell’anno successivo.

E’ in facoltà dell’assicurazione risarcire il danno a cose in forma specifica mediante impresa convenzionata.
In caso di rifiuto il risarcimento non potrà superare l’importo che l’assicurazione avrebbe speso provvedendo come sopra.
Il risarcimento per equivalente non può comunque superare il valore di mercato del bene. Nessun risarcimento è previsto per i costi accessori (come, ad es., il fermo tecnico)
8, 1° co., lett.  e Modifica l’art.  148, 1° co. e comma 2-bis D. Lgs.  07/09/2005, n. 209 (Codice Assicurazioni): e) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso. 2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.  Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura. Sale da 5 a 10 giorni  il periodo durante il quale il veicolo e/o le altre cose danneggiate devono rimanere a disposizione per l’ispezione.Viene esclusa la risarcibilità del danno nel caso di mancata riparazione del veicolo.E’ ampliata la possibilità di sospensione della procedura in caso di indicatori di frode
8, 1° co., lett.  f
Aggiunge l’art.  150-ter al D. Lgs.  07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni): f) dopo l’articolo 150-bis è inserito il seguente:

Art.  150-ter.
Divieto di cessione del diritto al risarcimento

1. L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento.  Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Può essere convenzionalmente inibita la cessione del credito risarcitorio senza il consenso della compagnia
8, 2° co., 2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet.  Nel caso in cui l’assicurato acconsente all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Servizi medico-sanitari resi attraverso medici e professionisti  scelti dall’impresa di assicurazione
8, 3° co. 3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse. Modificato l’art. 139 Codice Assicurazioni attenuando una nota problematica sorta in sede di valutazione medico legale delle micro-permanenti dopo la riforma del 2012
8, 6° co Modifica l’art.  2947, 2° co., c.c.: 6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente: Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.  In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore. Il danneggiato decade se non propone richiesta di risarcimento entro tre mesi dal fatto

Le reazioni

 Come era prevedibile, il decreto in esame è stato oggetto di forti critiche da più parti, critiche, peraltro, alquanto condivisibili a fronte della logica di sistema che anima la riforma e che ha portato qualcuno a parlare, non a torto, di ‘regalo’ alle compagnie assicurative.

Ed in effetti, una volta riconosciuta a queste ultime la facoltà di precostituirsi mezzi di prova pressoché inconfutabili, il vantaggio di vedere imposte alle controparti draconiane limitazioni istruttorie unite a rapidissime decadenze processuali, il privilegio di poter ricorrere ad imprese di riparazione e strutture sanitarie di propria esclusiva fiducia etc., a completare il quadro di evidente favore delineato dal decreto ‘Destinazione Italia’ sembra mancare solo l’attribuzione alle compagnie stesse del diritto di designare i difensori avversari e di scegliere giudici di personale fiducia per gli eventuali contenziosi.

Sperando che, in sede di conversione, a qualcuno non venga in mente di farlo davvero (mai dire mai….), non resta, per ora, che restare in attesa degli eventi.

Documenti & materiali

Leggi il D.L. 23/12/2013, n. 145 (decreto ‘Destinazione Italia’)
Vedi lo stato di avanzamento della conversione del D.L. ‘Destinazione Italia’
Leggi il il testo del D. Lgs.  07/09/2005, n. 209 (Codice Assicurazioni)

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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