Confronto con il Ministero sulla riforma della giustizia civile: le proposte dell’Avvocatura


Come già anticipato in precedenza, nella giornata di ieri 26/03/2014, si è tenuto il primo incontro in merito alla riforma del processo civile tra avvocatura, magistratura ed il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Positivo il bilancio di questo primo incontro tratto dal presidente OUA, Nicola Marino, il quale ha affermato come vi sia stata «forte convergenza di posizioni tra avvocatura e magistratura già nella riunione preliminare», dunque, «una novità che rompe le vecchie barriere del passato e che crediamo sia la base di una nuova stagione di riforme condivise». E su tali positive basi il Presidente Marino prosegue rimarcando come con il neo Ministro Orlando «si sia riusciti a costruire un canale di comunicazione proficuo nella forma e positivo, pur con delle differenze di vedute, nella sostanza».

In occasione del predetto incontro l’OUA, come già preannunciato, ha rassegnato al Ministro Orlando le proprie osservazioni in merito agli interventi di modifica tanto al codice di procedura civile, nonché al tristemente noto ddl Cancellieri, proposti dal Ministero. Tali osservazioni sono confluite in un documento riassuntivo, sempre redatto dall’OUA, che possiamo così sintetizzare:

  1. TRASLATIO IUDICII AD ARBITRI
    Si tratta della possibilità per le parti di richiedere congiuntamente e, quindi, promuovere un giudizio arbitrale avanti un arbitro nominato dagli stessi avvocati per le cause civili pendenti in primo grado ed in appello, purchè aventi ad oggetto diritti disponibili.
    OSSERVAZIONI OUA
    La valutazione espressa dall’OUA può dirsi in linea di massima positiva. Ad essa l’OUA accompagna utili precisazioni dal punto vista pratico, rimarcando, inoltre, come tale istituto possa essere incentivato grazie a sgravi ed incentivi fiscali.
  2. CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
    Si tratta di di un «accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un Giudice o non si siano rivolte a un arbitro, convengono di cooperare per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati in via amichevole». All’esperimento di tale facoltà fanno seguito diversi benefici, alcuni mutuati dalla disciplina della mediazione, come recentemente modificata (esecutorietà dell’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati etc.), nonchè l’esclusione da attivare altre forme di mediazione.
    OSSERVAZIONI OUA
    Anche per tale procedura l’OUA esprime valutazioni essenzialmente positive in relazione al potere deflattivo dell’istituto e del necessario ruolo svolto dagli avvocati, non mancando di fornire alcuni importanti rilievi pratici ed al tempo stesso, segnalando come il successo del nuovo istituto, peraltro, come di ogni altro procedimento alternativo e deflattivo del contenzioso, possa essere raggiunto in maggiore misura qualora l’esperimento di esso non presenti oneri economici rilevanti e se, al contempo, il medesimo istituto sia accompagnato da incentivi anche fiscali. Si rileva, infine, del tutto incongruente e contraddittoria la possibilità di poter attribuire efficacia esecutiva all’accordo raggiunto, nonché titolo per iscrivere ipoteca, con le sole sottoscrizioni degli avvocati da un lato, e dall’altro, la necessarietà dell’autenticazione di un pubblico ufficiale (notaio) per poter trascrivere il detto accordo.
  3. NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
    Si tratta della possibilità di utilizzare l’istituto della negoziazione assistita come sopra delineato in riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi e di regolazione dei rapporti relativi ai figli di genitori non coniugati, ad esclusione dei in casi in cui vi siano figli minori o portatori di handicap grave. L’accordo una volta raggiunto dovrà essere omologato dal Tribunale senza preventiva udienza di comparizione.
    Mutuata dal diritto francese, si evidenzia che «la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato» – si legge nel documento OUA – «è una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto viene poi omologato dal Giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale, utilizzabile non solo nei giudizi di separazione, divorzio e modifica dei suddetti, ma anche in tutti gli altri procedimenti giudiziari
    Dunque, non può che guardarsi con positivo interesse a tale nuova previsione.
  4. PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO PRELIMINARE AL CONTENZIOSO CIVILE IN MATERIA AD ALTA CONFLITTUALITA’, DA SVOLGERSI DA UN COLLEGIO DI AVVOCATI CONCILIATORI
    Si tratta di introdurre un nuovo procedimento preliminare al contenzioso, accanto a quelli già esistenti, in alcune materie connaturate da alta conflittualità ed avente carattere obbligatorio. La risoluzione della controversia verrà affidata ad un collegio di avvocati conciliatori, il cui servizio verrà reso gratuitamente.
    OSSERVAZIONI OUA
    Pur evidenziando la mancanza, allo stato, di ulteriori elementi utili per poter esprimere una seria valutazione, l’OUA manifesta la propria contrarietà all’obbligatorietà dell’istituto così come prospettato, nonché in modo più che condivisibile alla prevista gratuità dei servizi resi dagli avvocati conciliatori, stante la presumibile complessa e rilevante attività che essi andranno a svolgere data l’alta conflittualità delle materie loro affidate per espressa definizione.
  5. AUMENTO DELLA COMPETENZA PER VALORE DEI GIUDICI DI PACE
    Si prevede di aumentare la competenza per valore del Giudice di Pace da € 5.000,00 ad € 10.000,00 per i beni mobili e da € 20.000,00 a 30.000,00 per l’infortunistica, con correlativa attribuzione al Tribunale della competenza in materia di espulsione dei cittadini extra UE.
    OSSERVAZIONI OUA
    Pur evidenziando la maggiore produttività della Magistratura onoraria rispetto a quella togata, l’OUA esprime prudenza a tale ampliamento della competenza, auspicando preventive verifiche circa la capacità degli uffici di reggere il nuovo carico di ruolo, oltre ad una più compiuta disciplina dello status di giudice onorario in riferimento ad eventuali incompatibilità ed alla ritenuta necessaria formazione permanente.

Infine in riferimento al DDL COLLEGATO CIVILE ALLA STABILITA’ (CD. DDL CANCELLIERI)”, l‘OUA  manifesta la condivisibile contrarietà:
– alla motivazione a richiesta (ed a pagamento, preme aggiungere);
– alla proposta di estensione della cd. responsabilità processuale aggravata per lite temeraria al difensore;
– al passaggio disposto dal Giudice dal rito ordinario al rito sommario;
– alla composizione monocratica del Giudice di appello, consentendola, eventualmente, per specifiche materie o liti minori;
– alla riduzione del periodo feriale di sospensione dei termini processuali.

In considerazione dell’aperto dialogo e confronto che si è venuto ad instaurare, l’OUA nel predetto documento riassuntivo fornisce ulteriori spunti di intervento al Ministro tra i quali si segnalano le proposte di:
eliminare la prevista obbligatorietà della mediazione;
modificare l’art. 360 c.p.c., come recentemente novellato, laddove non consente più la proponibilità, quale motivo di ricorso, del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, ove il giudice di appello abbia confermato la decisione di primo grado nella valutazione dei fatti di causa, rimarcando come non è infrequente ricadere nello stesso tipo di errore;
prevedere ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza durante lo svolgimento delle procedure alternative alla giurisdizione.

Attendiamo ora di conoscere il proseguimento dei “lavori in corso”.

Documenti & materiali

Leggi il comunicato stampa OUA del 26/03/2014
Scarica il testo del documento riassuntivo delle osservazioni formulate dall’OUA in relazione alle proposte del Ministero della Giustizia di modifica del codice di procedura civile e del disegno di legge delega governativo cd. Cancellieri

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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