Riforma fiscale: il Governo approva cinque decreti legislativi

Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 26 giugno sono stati approvati in esame preliminare cinque decreti legislativi in attuazione della delega fiscale contenuta nella legge 23/2014.

Nell’attesa che i suddetti decreti vengano approvati definitivamente e pubblicati in Gazzetta Ufficiale riportiamo la sintesi del contenuto degli stessi consultabile sul sito internet del governo www.governo.it

1 – Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (v. schema di decreto)

L’obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.
In caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.
Viene introdotto il principio del ‘lieve inadempimento’, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.
L’avviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la posta elettronica, oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente l’affidamento delle somme da parte dell’ente creditore all’agente della riscossione.
Per rispondere con maggiore velocità e snellezza di procedure alle esigenze dei contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente stabilito che l’agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.
L’aggio per i concessionari della riscossione è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono commisurati agli effettivi costi del servizio e che comunque non possono superare il 6% del riscosso (oggi l’aggio è all’8%).

2 – Riordino delle agenzie fiscali (v. schema di decreto)

L’obiettivo della legge delega è quello della revisione dell’organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. Il decreto prevede il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli investimenti in Italia.
Controlli meno invasivi: la riorganizzazione delle agenzie deve garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del ‘controllo amministrativo unico’. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività dell’impresa.
Nell’operazione di riorganizzazione delle agenzie è prevista una riduzione dell’organico dirigenziale con la contestuale riattivazione delle procedure concorsuali.

3 – Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo (v. schema di decreto)

Il decreto legislativo ha l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.
FRODE FISCALE: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando 1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento; 2) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.
Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.
Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.
Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.
DICHIARAZIONE INFEDELE: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.
OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.
SANZIONI AMMINISTRATIVE: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. E’ prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.

4 – Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (v. schema di decreto)

Nel decreto si prevede di intervenire in modo continuativo e strutturale sul monitoraggio e sulla revisione delle cosiddette “spese fiscali”, sulla rilevazione e l’evoluzione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto inserendoli in modo sistematico nelle procedure di bilancio.
SPESE FISCALI: viene introdotta un’operazione annuale di riordino da inserire all’interno della Nota di aggiornamento al Def che precede la presentazione della legge di Stabilità. L’obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione.
Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
EVASIONE FISCALE: il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in Parlamento, insieme alla Nota di aggiornamento al Def, che recepisca le valutazioni effettuate dall’Istat sull’economia sommersa e contenga una stima dell’evasione fiscale e contributiva. Nello stesso Rapporto il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto all’evasione e le nuove iniziative programmate. La stima dell’evasione viene effettuata attraverso la misurazione del tax gap, ossia la differenza tra le imposte e i contributi effettivamente versati e il gettito che invece si sarebbe dovuto avere in un regime di perfetto adempimento.

5 – Contenzioso e interpello (v. schema di decreto)

CONTENZIOSO TRIBUTARIO
L’intervento normativo si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici:
1) l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
2) l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;
3) l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.
Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione.
Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).
La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.
L’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per l’immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.
INTERPELLO : il decreto, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e razionalizzare l’istituto dell’interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e circa l’applicazione dei pareri che vengono forniti. Vengono individuate cinque categorie di interpello: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti abuso, disapplicativo. Possono presentare istanze di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti di imposta e i responsabili d’impresa.
E’ prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni. Per i nuovi interpelli qualificatori viene assegnato lo stesso termine di 90 giorni mentre per tutte le altre tipologie la risposta deve essere fornita entro 120 giorni. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente.

Documenti & materiali

Scarica il testo della legge 23/2014

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.