I diritti dei nonni nella riforma della filiazione


Oggi, 7 febbraio 2014, entra in vigore il Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154 che, come noto, contiene importanti novità in materia di filiazione, ma che, forse non tutti sanno, introduce anche un’importante novità per i nonni nei confronti dei propri nipoti.

L’introduzione dell’art. 317 bis cc

Infatti, con il citato D.Lgs 154/2013 viene finalmente codificato ed istituito un vero e proprio diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, e, soprattutto, ad esercitare le relative azioni giudiziarie per tutelare gli interessi dei nipoti stessi.

Precisamente, il citato D.Lgs 154/2013 introduce un nuovo articolo, l’art. 317 bis cc, secondo il quale: «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni» ed inoltre aggiunge che «l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore».

In altre parole, agli ascendenti (nonni e, quando ci sono, bisnonni) sono riconosciuti diritti riconducibili a due tipologie: il diritto di frequentare i nipoti, ed il diritto di agire in giudizio nell’interesse dei nipoti stessi.

Il diritto di frequentare i nipoti

Il riconoscimento espresso e la codificazione del diritto di frequentazione dei nipoti, in capo agli ascendenti (nonni e/o bisnonni) è una vera novità perchè, prima d’ora, un corrispondente diritto era riconosciuto solo ai nipoti dall’art. 155/1 cc nei confronti degli ascendenti, ma non anche viceversa, il che comportava alcuni problemi applicativi.

Ora, riconoscendo quel diritto espressamente anche all’altra parte, cioè agli ascendenti, si chiude il cerchio e si garantisce reciprocità al diritto.

Prima di tale modifica, a rigore, solo il minore (e chi per lui e cioè, di norma, i genitori) poteva attivarsi per fare valere la possibilità di avere rapporti significativi con i nonni, mentre questi ultimi nulla potevano. Quindi, qualora la frequentazione dei nipoti fosse in qualche modo ostacolata (circostanza più frequente di quel che non si pensi), i nonni nulla potevano fare.Ora, invece, possono, perchè un uguale diritto è riconosciuto anche a loro, verso i nipoti.

Il diritto di agire in giudizio a tutela dei nipoti

Il secondo comma del nuovo art. 317 bis cc, come detto in vigore da oggi (7/2/2014), introdotto con il cit. D.Lgs 154/2013, conferisce agli ascendenti (nonni e bisnonni) anche una pienezza dei propri diritti sotto il profilo processuale, attribuendo loro anche il diritto di agire in giudizio «affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore».

Ciò a parere di chi scrive, consente ai nonni di agire in giudizio, in via principale ma anche sottoforma di intervento, non solo nei contenziosi in cui si discute della revoca (o della sospensione) della responsabilità genitoriale (revisione terminologica introdotta anch’essa con il cit. D.Lgs 154/2013 in sostituzione dell’espressione ‘potestà genitoriale‘ prima vigente), ma consente loro anche di intervenire nelle cause di separazione e/o divorzio in cui si discute dell’affidamento dei loro cari nipoti.

E, questa, è una novità non di poco conto se si considera che fino ad ora la giurisprudenza ha sempre negato all’ascendente la legittimazione ad intervenire in simili giudizi (si veda per tutte la Cass. Civ., sez. I, 16/10/2009 n. 22081 secondo la quale: «Nei processi di separazione e divorzio deve ritenersi inammissibile, in particolare, l’intervento dei nonni, in qualunque forma prevista dal codice di rito e così pure “ad adiuvandum”, non essendo configurabile in capo all’ascendente un diritto proprio, ed essendo la posizione dello stesso estranea rispetto al “thema decidendum” del giudizio»).

Documenti & materiali 

Scarica il testo della Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154
Scarica il testo del Cass. Civ., sez. I, 16/10/2009 n. 22081

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

2 thoughts on “I diritti dei nonni nella riforma della filiazione

  1. gerardo spira

    Ritengo che una materia così semplice, sia stata messa nelle mani di operatori che pretendono di decidere con la freddezza della norma e soprattutto con logica e criteri personali.- A xxxxxx la materia è amministrata da un Tribunale per i minorenni presieduto da un magistrato che non ha cultura della famiglia e che è molto attivo nel meticciato giudiziario-istituzionale. Tutte le decisioni di questo Tribunale hanno dimostrato il fallimento culturale della giustizia minorile. Ciò nonostante quel presidente siede ancora su quella poltrona. Purtroppo il principio dell’inamovibilità ci costringe ad ingoiare bocconi che stanno avvelenando il sangue di una generazione molto numerosa.Se vogliamo sarvare le famiglie separate o divorziate, dobbiamo insistere per la soppressione di questi luoghi di tortura e di tormento.

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    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Non conosco il magistrato di cui parla. Tuttavia, in linea generale, e fatta salva qualche sporadica – e sempre gradita – eccezione, personalmente sono d’accordo con lei auspicando la soppressione del Tribunale per i Minorenni, ovvero, una sua seria e profonda ristrutturazione.
      Avv. Daniela Gattoni

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