“REPLAY”- 2017: L’art. 2112 c.c. non è applicabile se mancano autonomia ed autosufficienza dell’articolazione aziendale trasferita Cass. Civ., Sez. Lav., 19/01/2017, n. 1316


«Non è applicabile il disposto di cui all’art. 2112 cod. civ. qualora manchi l’autonomia e l’autosufficienza dell’articolazione aziendale trasferita, dimostrata dalla continua interazione necessaria per la realizzazione dell’attività ceduta, non svolta in autonomia, in continuo collegamento e sotto il controllo della cedente, con programmi informatici necessari rimasti in proprietà esclusiva della cedente e senza i quali non sarebbe stato possibile l’espletamento del servizio».

La massima (non ufficiale) contenuta nella sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, che si segnala, descrive il principio di diritto espresso in tema di cessione d’azienda ed, in particolare, concernente la problematica relativa all’applicazione o meno dell’art. 2112 C.C. in mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto.

Nel caso di specie, infatti, all’atto della cessione del ramo aziendale (Call Center) non risultavano ceduti nè i programmi informatici (necessari per gestire i data base), nè i sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo.

Nel primo e nel secondo grado di giudizio, rispettivamente Tribunale e Corte d’appello, avevano ritenuto che l’operazione economica sottoposta alla loro attenzione (cessione di ramo d’azienda: nello specifico, un Call Center) era qualificabile quale cessione di ramo d’azienda agli effetti della disposizione di cui all’art. 2112 C.C., norma che – come noto – detta una disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell’azienda.

Ciò, in quanto l’attività di Call Center ceduta era già svolta dal cedente in forma funzionalmente autonoma e debitamente strutturata e, dunque, il ramo ceduto «costituiva un insieme di elementi patrimoniali e personali idonei al raggiungimento di un fine economico-produttivo, nell’accezione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria».

Non la pensa così, invece, la Cassazione, che, nell’accogliere le doglianze del lavoratore che aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ha rilevato che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del principio, già espresso dalla medesima Sezione (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 10542/2016), secondo cui

«costituisce elemento costitutivo della cessione del ramo d’azienda prevista dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporto dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coervo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti».

Il collegio ha chiarito anche che tale autonomia funzionale può anche non coincidere con la materialità del ramo stesso, ma che, in ogni caso, l’autonomia funzionale dell’entità ceduta deve essere obiettivamente apprezzabile.

E’ così, infatti, che la stessa direttiva comunitaria (art. 1, lett. b)., Dir. UE 2001/23) definisce che cosa deve intendersi per trasferimento, ovverosia

«una entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

Il che presuppone che vi sia un preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non creata ad hoc in occasione del trasferimento, essendo peraltro la funzione della norma codicistica (2112 C.C.) tesa a garantire una protezione effettiva dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento.

Nel caso che ci occupa – ha osservato la Corte – non può ritenersi applicabile l’art. 2112 C.C., non vertendosi

«in ipotesi di cessione di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio di un’impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento e, dunque, non solo teorica o potenziale» (così, si era espressa Cass. Civ., Sez. Lav., n. 5038/2016).

Nel contesto della cessione del ramo aziendale (Call Center), in difetto del trasferimento dei due elementi richiamati al principio del presente articolo (data base e sistemi informatici), infatti, non può ritenersi realizzata l’autonomia e l’autosufficienza dell’articolazione aziendale trasferiata (in ipotesi si era infatti registrata una continua interconnessione con i programmi informatici rimasti in proprietà della cedente e senza i quali non sarebbe stato possibile l’espletamento del servizio).

Muovendo da tali argomentazioni giuridiche, dunque, la Cassazione ha ritenuto di cassare con rinvio la sentenza gravata.

Documenti & materiali

Scarica qui il testo della sentenza

Avviso “REPLAY”

Questo articolo è stato pubblicato in data 08/02/2017 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “REPLAY”- 2017.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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