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Nella gazzetta ufficiale n. 280 del 01/12/2015 è stato pubblicato il decreto recante il valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento delle perequazioni delle pensioni spettante per l’anno 2015, con decorrenza dal 01 gennaio 2016, nonchè il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2014, con decorrenza dal 01 gennaio 2015.
Di cosa si tratta esattamente?
Si tratta degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, aumenti che devono essere determinati con cadenza annuale sulla base dell’adeguamento al costo della vita.
Facendo un passo indietro, come vi avevamo già segnalato nel post del 26 maggio 2015, la sentenza 10/03-30/04/2015, n. 70 della Consulta aveva dichiarato l‘illegittimità costituzionale della norma che aveva comportato per il biennio 2012 e 2013 il blocco della c.d. rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (ovverosia di importo superiore ad € 1.217 netti).
La norma in questione (art. 24, co. 25, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011 c.d. manovra politica Salva-Italia) era stata emanata in violazione dei principi sanciti dall’art. 36, 1° co., Cost. (criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato) e dall’art. 38, 2° co., Cost. (criterio di adeguatezza), oltre che dall’art. 3, 2° co., Cost. (principio di eguaglianza sostanziale).
Alla sentenza della Consulta, aveva fatto seguito l’intervento legislativo denominato decreto legge “pensioni” (D.L. 2/05/2015, n. 65 recante «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR») che aveva, al suo art. 1, recepito le statuizioni della sentenza medesima, riconoscendo la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici in misura percentuale differente (100%, 40%, 20% e, infine, 10%) a seconda dell’importo complessivo del trattamento pensionistico goduto (in relazione all’importo del trattamento minimo INPS) e negandola, invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS (con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi).
Il decreto “pensioni” aveva, inoltre, fissato per corresponsione delle somme arretrata la decorrenza dal 1° agosto 2015. Si prevedeva, così, un unico pagamento per un ammontare medio di circa € 500 a favore dei pensionati di basso reddito che non avevano beneficiato della rivalutazione automatica della pensione per gli anni 2012 e 2013.
La percentuale di variazione in aumento delle pensioni
Il decreto 19/11/2015 stabilisce, oggi, anche la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, percentuale che, per il 2014 , è determinata in misura pari a +0,2 dal 1° gennaio 2015, mentre, per il 2015, è pari allo +0% dal 1° gennaio 2016, ovvero non viene riconosciuta, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Documenti & materiali
Scarica il testo dell’art. 24, co. 25, D.L. 201/2011 (conv. con mod. dall’art. 1. co. 1, L. 214/2011) c.d. manovra politica “Salva Italia”
Scarica il testo del D.L. 2/05/2015, n. 65 recante «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»
Scarica il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015Leggi il Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 19/11/2015, in G.U. n. 280/2015