PCT: secondo il Tribunale di Bari nelle esecuzioni non occorre depositare l’attestazione di conformità Trib. Bari, ordinanza 04/05/2016

By | 27/05/2016

Il Tribunale di Bari, con un recente provvedimento (Trib. Bari, ordinanza 04/05/2016) torna ancora una volta sul dibattuto argomento della necessità o meno di depositare, nei procedimenti esecutivi presso terzi, oltre alle «copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna» da parte dell’U.G. (ex art. 543, 4° co. C.P.C., secondo periodo), anche l’attestazione di conformità di tali atti da parte dell’avvocato, in virtù di quanto prescritto dal terzo periodo della disposizione appena citata.

Problematica non da poco, in quanto l’ultimo periodo dell’art. 543, 4° co, C.P.C.  in commento, in difetto di tempestivo deposito della documentazione ivi prevista, dispone che «il pignoramento perde efficacia».

Il precedente del Tribunale di Pesaro

Si tratta di una questione che era stata già affrontata dal Tribunale di Pesaro (Trib. Pesaro, ordinanza 10/06/2015) nel senso della necessità del deposito dell’attestazione di conformità in discorso e della correlativa inefficacia del pignoramento in difetto di (tempestivo) adempimento, nei termini che si erano massimati come segue:

«l’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi effettuata, ex art. 543, 4° co., c. p. c., mediante deposito telematico delle copie informatiche di precetto, titolo esecutivo ed atto di pignoramento, sottoscritte digitalmente, ma non accompagnate dalla relativa attestazione di conformità ai rispettivi originali, può comportare l’inefficacia del pignoramento a mente dell’ultimo periodo dell’art. 543, 4° co., c.p.c. cit., a nulla rilevando che gli originali di detti atti siano stati depositati all’udienza di comparizione e che il terzo pignorato abbia comunque reso dichiarazione positiva. Ricorrono, pertanto, nella specie, i gravi motivi idonei a fondare l’accoglimento della sospensione dell’esecuzione, con condanna della parte resistente alle spese di fase»

Decisione, quest’ultima, che avevamo commentato in termini critici in un articolo del 18/06/2015 e sulla quale, peraltro, lo stesso Tribunale di Pesaro era successivamente tornato ad esprimersi in modo opposto, con il provvedimento Trib.Pesaro, 19/01/2016, n. 42 che aveva “salvato” la fattispecie sotto il profilo del raggiungimento dello scopo. Un’impostazione che avevamo avuto modo di commentare in modo perplesso, giacché essa, pur commendevole negli intenti e nel risultato finale,  non riusciva tuttavia a fare completa chiarezza circa la domanda fondamentale: è o non è necessario depositare, nel termine di legge, oltre agli atti esecutivi, anche l’attestazione di conformità degli stessi?

La decisione del Tribunale di Bari

Rimedia alla lacuna il Tribunale di Bari con l’ordinanza in commento che opina, in modo molto netto, per la non necessità del deposito dell’attestazione di conformità, affermando che:

«sotto il profilo testuale la disposizione di cui all’art. 543 co. 4 terzo periodo c.p.c., distingue la problematica dell’attestazione di conformità delle copie degli atti in questione da quella dell’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse e ricollega la tardività/inefficacia unicamente al mancato deposito della nota d’iscrizione e delle copie autentiche degli atti «di cui al secondo periodo» (dunque non al terzo) del citato 4° co. dell’art. 543 c.p.c., e non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l’attestazione di conformità. Ne consegue che l’eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante».

Si tratta di una decisione che appare certamente condivisibile anche per la vis espansiva che indubbiamente possiede, sia in termini di sua  applicabilità a tutte le ipotesi di deposito consimili a quella da essa presa ex professo in considerazione, sia in termini di principio, posto che segna un ulteriore passo avanti nel processo di liberazione del PCT dalle sovrastrutture esasperatamente tecno/formalistiche in cui certa parte della giurisprudenza ha teso – e talvolta ancora tende –  ad ingabbiarlo.

Documenti & materiali

Leggi Trib. Bari, ordinanza 04/05/2016
Leggi Trib. Pesaro, 19/01/2016, n. 42
Leggi Trib. Pesaro, ordinanza 10/06/2015 

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