Da oggi il PCT è obbligatorio anche nelle Corti di Appello

By | 30/06/2015

Continuiamo a parlare di PCT ed, in proposito, ricordiamo a tutti i/le Colleghi/e che da oggi, 30/06/2015, l’obbligatorietà del processo civile telematico per ciò che riguarda gli atti endoprocedimentali ed i documenti investe anche i procedimenti avanti alle Corti di Appello.

E’ quanto prevede il comma 9-ter dell’art. 16-bis D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni in L. 221/2012), di cui vi riportiamo il testo:

«A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico».

Per ciò che, invece, concerne l’ammissibilità del deposito telematico (facoltativo) degli atti introduttivi del giudizio e delle comparse di costituzione, è importante ricordare che – come segnalato nell’articolo pubblicato ieri – l’art. 19, 1° co., lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, in G.U.  147 del 27/06/2015 ha introdotto un nuovo comma all’art. 16-bis D.L. 179/2012: il comma 1°-bis, che così recita:

«Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello é sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».

A dispetto dell’apparente chiarezza, la norma, tuttavia, sembra lasciare ancora “aperti” i dubbi che si erano posti in relazione all’ammissibilità di procedere a detti depositi anche negli uffici giudiziari sprovvisti del preventivo “timbro” tecno-burocratico del DGSIA, ai sensi dell’art.35, 1° co., D.M. 21/02/2011, n. 44,

In ordine a tali dubbi, vi rimandiamo all’articolo di ieri.

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