PCT le ultime novità in corso di approvazione: quanto costa il potere del difensore di autenticare gli atti?


Il 30/06/2014, data in cui entrerà in vigore il processo civile telematico, è sempre più vicino e, dopo le recenti dichiarazioni rese dal Ministro Orlando (v. post del 12/06/2014), sono trapelate in questi giorni le ultime novità in materia contenute negli schemi di decreto legge “Semplificazione e Crescita” e “Giustizia” di prossima pubblicazione.

Come sopra riferito i citati testi normativi non sono stati ancora pubblicati e il contenuto dei medesimi viene anticipato dal CNF in una scheda di sintesi redatta dal proprio Ufficio studi.

Le prossime novità

Le novità, in sostanza e a quanto consta, forniscono dei chiarimenti e delle soluzioni rispetto alle problematiche più significative che venivano mosse nei confronti dell’attuale stato dell’arte in materia di PCT; quelle stesse problematiche che sono state oggetto di confronto durante il tavolo tecnico tra ministero e avvocatura.

Rimandando per un’analisi più approfondita alla scheda di sintesi del CNF riportiamo di seguito e in estrema sintesi le principali modifiche che (presumibilmente) verranno presto introdotte nell’ambito del PCT.

Entrata in vigore PCT (art. 76, DL Semplificazione e Crescita)

Viene confermata l’entrata in vigore del PCT al 30/06/2014, ma l’obbligatorietà del canale telematico è prevista solo per i procedimenti instaurati a partire da tale data e per il procedimento di ingiunzione.
Per i procedimenti già pendenti alla data del 30/06/2014 l’obbligatorietà del PCT scatterà solo dal 31/12/2014, ferma la possibilità di poter depositare atti telematici anche prima del 31/12/2014, come fino ad oggi consentito negli Uffici giudiziari già “telematici” (cd. doppio binario).

Il “depositato” nel PCT e tempestività del deposito (art. 86 DL Semplificazione e Crescita)

Il momento di perfezionamento del deposito telematico viene individuato con quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna (RaC) della PEC, eliminando, pertanto, «quale momento perfezionativo dell’accettazione il successivo controllo manuale del cancelliere».
Il deposito telematico è, inoltre, ritenuto tempestivo qualora la RaC sia generata entro la fine del giorno di scadenza previsto per il deposito. Viene in tal modo risolto il conflitto con la norma del DM sulle regole tecniche che faceva slittare il deposito al giorno successivo qualora la RaC fosse pervenuta dopo le ore 14.00.

Copie informatiche (art. 87, comma 1, lett. a) DL Semplificazione e Crescita)

 Viene introdotta la possibilità per i difensori, consulenti tecnici, professionisti delegati, curatori e commissari giudiziali di poter estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti processuali di parte e dei provvedimenti del giudice e, conseguentemente, di attestarne la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Con modifiche al TU sulle spese di giustizia viene prevista in tali ipotesi l’esenzione dal pagamento del diritto di copia.

Domicilio digitale (art. 87, comma , lett. b) DL Semplificazione e Crescita)

 Come regola generale le notifiche ad istanza di parte degli atti in materia civile destinate al difensore si effettueranno presso l’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi (Ini-Pec, ReGiNDe (e non, dunque, così sembrerebbe, all’indirizzo PEC dichiarato dal difensore nel proprio atto difensivo, se non corrispondente).

Come andrà a finire?

 Attendiamo, pertanto, oltre alla fatidica data del 30/06/2014, la pubblicazione dei citati decreti legge per poter così verificare l’effettiva presenza delle apprezzabili disposizioni richiamate e di eventuali altre novità.

Preme, infatti, già segnalare, che proprio in questi giorni si è diffusa la notizia, non altrettanto apprezzabile, secondo la quale nel contesto dei predetti testi normativi, (i quali si ripete non sono stati ancora pubblicati a quanto è dato sapere), sia stato altresì previsto un aumento del contributo unificato. Ecco che l’agevolazione dell’esenzione dal diritto di copia viene immediatamente controbilanciata, se non paralizzata, da un ulteriore aumento del contributo unificato.
A ciò si aggiunga che se tale aumento sarà confermato si prevedono già scenari a dir poco problematici.
Ciò in quanto, se da un lato l’aumento del contributo unificato in primo grado potrebbe anche giustificarsi in ragione dei minori costi che verranno sostenuti in virtù dell’entrata in vigore del PCT (esenzione diritti copia, notifiche a mezzo PEC), tale aumento risulta del tutto ingiustificato in relazione ai procedimenti innanzi alle Corti di Appello e in Cassazione, ove il PCT e le conseguenti agevolazioni non entreranno affatto in vigore.
Se poi si considera che i giudizi di impugnazione prevedono già un aumento del contributo unificato rispetto a quello previsto per il primo grado, la situazione più che problematica assumerà i tratti del vero e proprio dramma.

Documenti & materiali

Leggi la scheda di sintesi PCT e schemi DL “Semplificazione e crescita” e “Giustizia” redatta dall’Ufficio studi del CNF
Scarica il DM 44/2011 (regole tecniche PCT)

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