Ci siamo. Il decreto legge 24/06/2014, n. 90 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» è stato pubblicato in G.U. 144 del 24/6/2014 e, ai sensi dell’art. 54 del medesimo provvedimento, da ieri, 25/06/2014, è in vigore.
Finalmente, si dirà. Anche perché, almeno ad una prima lettura, il provvedimento in esame non contiene parecchie delle assurdità che si erano paventate nei giorni scorsi. E ciò basterebbe, di per sé, a far trarre un sospiro di sollievo.
Il sollievo, però, termina qui per una serie di ragioni di seguito rapidamente illustrate.
Le incertezze del decreto legge
↑ Anzitutto si tratta di un decreto legge.
La circostanza, se può fare la felicità del politici d’ogni origine e dei giuristi ad essi organici, certo non appaga altrettanto gli operatori pratici dei tribunali, sempre manzonianamente alle prese con grida (e signorotti e bravi e realtà pestilenziali) d’ogni risma.
Per esemplificare, si pensi all’articolo 51,2° co.,D.L 24/05/2014, n. 90 qui in commento, che stabilisce l’ora entro la quale si considera tempestivo il deposito telematico dell’atto (cioè a dire la «fine del giorno di scadenza»); o si pensi all’art. 52 dello stesso provvedimento, il quale assegna il potere di autentica degli atti processuali da parte dei difensori.
Siamo proprio sicuri che le predette disposizioni saranno convertite in legge senza modificazioni nel termine di cui all’art. 77, 3° Co., Cost.? E/o che l’eventuale conversione con modificazioni sia in grado di far salvi tutti gli effetti pregressi eventualmente difformi dal testo originario?
E, al di là di questo, siamo proprio sicuri che la materia in questione presenti i requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza previsti dal 2° co. dell’art. 77 Cost., con tutto quel che ne segue in termini di rischio di possibile declaratoria di illegittimità costituzionale delle relative previsioni?
In questa prospettiva, fareste a cuor leggero un deposito intorno alla mezzanotte dell’ultimo giorno e/o autentichereste serenamente un atto del processo?
Si dirà, ne siamo certi, che sono problemi di poco momento. Che bisogna pure che il cammino delle riforme parta. Che si aggiusterà il tiro in corso d’opera. Che tutto si risolve nella prassi operativa etc. etc.
Sarà. Ma chi scrive nutre qualche legittimo dubbio in proposito, avendo assistito negli anni al susseguirsi di molteplici interventi di riforma in tal modo strutturati, aventi l’unico effetto finale di sovrapporre tra loro decine di riti processuali e relative incomprensibili discipline transitorie e di condurre per tal via il sistema della giustizia civile al totale collasso che tutti abbiamo di fronte.
Le certezze: aumento del C.U. e riduzione degli orari delle cancellerie
↑ Peraltro, nel mentre gli operatori pratici di cui sopra tentano di raccapezzarsi in qualche modo, il Leviatano ha apprestato loro un paio di novità di rilievo, alquanto scevre da incertezze interpretative ed indugi operativi: nuova disciplina degli orari di apertura delle cancellerie e (immancabile) aumento del contributo unificato.
La prima misura (orari delle cancellerie) è prevista dall’art. 51, 1° co., D.L 24/05/2014, n. 90, secondo cui
«Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate»
con disposto che, almeno d’acchito, non sembra proprio distinguere tra procedimenti per i quali il PCT va a regime subito (cioè a dire i processi instaurati dal 30/06/014 ex art. 44, 1° co.,, D.L 24/05/2014, n. 90) e tutti gli altri (per i quali la necessità del servizio di cancelleria permane, quantomeno sino all’entrata a regime della tecno-riforma).
La seconda misura è contenuta nell’art. 53 dello stesso decreto, sotto l’egida, ormai buona per tutte le stagioni, di «copertura finanziaria», e conduce ad un aumento medio del contribuo unificato di circa il 15%: aumento che si aggiunge a quelli già avutisi negli ultimi anni e porta, così, il costo di utilizzo del “servizio giustizia” a livelli davvero paradossali in considerazione del livello disastroso delle prestazioni rese da quest’ultimo
Stiamo, comunque, certi che il PCT partirà pur zoppo e parziale, o magari incostituzionale, ma le cancellerie resteranno comunque aperte tre ore al giorno e il contributo unificato comunque aumenterà.
Sintesi del decreto
↑ Premesso quanto sopra, ecco la sintesi delle principali novità del decreto in questione.
Articolo di riferimento | Sintesi |
44 | obbligatorietà del deposito telematico solo per i processi instaurati dal 30/06/2014; facoltatività del deposito telematico, per i processi già pendenti, sino al 31/12/2014; a regime anche in Corte d’Appello il 31/12/2015 |
45 | la sentenza viene comunicata in forma integrale e non solo nel dispositivo |
46 | notifica a mezzo PEC anche senza l’autorizzazione del CDA |
48 | vendite delle cose mobili pignorate con modalità telematiche |
50 | costituzione dell’Ufficio per il processo |
51 | cancellerie aperte per tre ore al giorno; deposito telematico degli atti tempestivo entro le ore 24 del giorno di scadenza; messaggi eccedenti la dimensione massima consentita frazionabili in più invii |
52 | potere di autentica della copia degli atti attribuita ai difensori |
53 | aumento del contributo unificato |
Documenti & materiali
↑ Vedi il decreto legge 24/06/2014, n. 90