La Corte di Cassazione ha recentemente negato il diritto di un avvocato, diventato padre, a percepire da parte della Cassa forense l’indennità di maternità di cui all’art. 70 D.LGS. 151/2001.
Questione di genere? Purtroppo in questo caso si.
Ma partiamo dal caso.
Il Tribunale di C. in primo grado aveva dichiarato il diritto di un padre avvocato a percepire, in alternativa alla madre, l’indennità di maternità di cui all’art. 70 D.LGS. 151/2001., condannando Cassa forense a corrispondere il relativo importo. La sentenza veniva poi ribaltata nel giudizio di appello, che, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda attorea.
Di qui il giudizio di cassazione.
La Cassazione, con la sentenza in commento, ritiene infatti che l’uomo (padre biologico), in quanto tale, cioè persona biologicamente differente dal genere femminile, non possa aspirare ad una tutela (della maternità, in tal caso economica), uguale a quella prevista per la donna.
La disciplina posta a protezione della filiazione biologica – prosegue la sentenza in motivazione – non è solo finalizzata alla protezione del nascituro, ma ha come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto.
In altre parole, in ipotesi di maternità, la madre ha diritto ad una protezione più intensa rispetto al padre, poichè è soggetta a causa della gestazione a rischi specifici alla salute sia nel corso della gravidanza che nei primi mesi di vita del bambino.
Tali le ragioni che hanno condotto la Corte ad affermare che non può, dunque, essere riconosciuta eguale tutela al padre biologico, poichè le posizioni dei due genitori (padre e madre/gestante) non sono assimiliabili.
D’altra parte – sostiene a chiosa la pronuncia in commento -, l’equiparazione tra sessi, anche nella disciplina specifica del lavoro subordinato, non è attuabile tout court, ma solo in presenza di situazioni gravi già espressamente previste dalla normativa di riferimento: infermità della madre, il suo abbandono del nucleo familiare o nei casi di adozione ed affidamento.
Non ci resta che auspicare un intervento del legislatore volto a delineare, citando le parole della Corte:
«il punto di bilanciamento tra principio di parità di trattamento tra coniugi, diritti del bambino e protezione specifica della salute e dell’integrità psico-fisica della madre in ordine a tutte le provvidenze che sono connesse all’evento “nascita biologica”».
Documenti & materiali
Scarica il testo integrale della sentenza Cass. Civ., 02/05/2016, n. 8594