Notizie riguardanti il proprio assistito ricevute dalla controparte e onere di riservatezza Cass. Civ., SS.UU., 23/04/2021, n. 10852

By | 07/05/2021

CASS. CIV., SS.UU., 23/04/2021, N. 10852

«Il dovere di riservatezza sancito dall’art. 28 Cod. Deon. Forense non è circoscritto alle sole informazioni che l’avvocato conosce direttamente dal cliente, bensì investe “tutte le informazioni…fornite dal cliente e dalla parte assistita”, anche “quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato” e si estende, pertanto, anche alle notizie relative alla parte assistita apprese dalla controparte» (Massima non ufficiale)

FATTI DI CAUSA

1. Con esposto depositato il [Omissis] presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [Omissis] [Omissis] lamentava che l’avvocato [Omissis], cui si era affidato per anni sia in relazione a questioni attinenti a società a lui riconducibili, tra cui [Omissis] S.p.A., sia in relazione a questioni personali sue o dei suoi familiari, essendogli stati revocati tutti i mandati, aveva avviato, per ottenere la corresponsione delle proprie parcelle, moltissime cause nei confronti suoi, della società [Omissis], di sua moglie nonché dei fratelli e dei figli di quest’ultima, dando luogo così a ben trentacinque giudizi pendenti al momento dell’esposto. Tali giudizi, secondo l’esponente, oltre a creargli difficoltà per farvi fronte, fungevano anche da occasione per l’avvocato [Omissis] di esporre vicende personali di [Omissis], non pertinenti alla materia del contendere ma gravemente screditanti sia l’ [Omissis] sia i suoi familiari; e tutto ciò dall’avvocato era stato appreso, sempre secondo l’esponente, grazie ai mandati professionali precedentemente ricevuti, e diffuso a fini denigratori o addirittura intimidatori, nonostante che i giudizi vertessero esclusivamente sulla debenza delle particelle.

Il COA, dopo avere invitato l’avvocato [Omissis], informandolo dell’esposto, a presentare le sue deduzioni, che l’avvocato non effettuava, e dopo avere chiamato gli interessati davanti alla Commissione Disciplinare per illustrazioni e chiarimenti, con provvedimento del 21 ottobre 2009 deliberava l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato [Omissis] formulando un ampio capo d’imputazione come segue:

“Per aver, nel giudizio instaurato avanti il Tribunale di [Omissis] RG [Omissis] – G.U. Dott. [Omissis] – scritto nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, che il sig. [Omissis], amministratore delegato della [Omissis], aveva portato tale società alla rovina eppure aveva ottenuto qualche vantaggio patrimoniale dall’operazione, vantaggio che gli aveva permesso di avere il denaro per acquistare le quote della [Omissis] e trasferire le quote (in violazione dei diritti successori dei figli [Omissis] e [Omissis]).

Per aver, nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di [Omissis] RG [Omissis] – G.U. Dott. [Omissis] – scritto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, che “non basta: la sig.ra [Omissis], dopo essersi fatta conferire apposita delega per operare sul c.c. della madre pochi giorni prima del decesso, il giorno stesso della morte, con il cadavere della propria madre sul letto dove aveva agonizzato per giorni e giorni, non trovava di meglio che andare nella banca della madre a prelevare il contante pari ad Euro 21.150,00, lasciandovi solamente Euro 49,26. Così si comportano i fratelli [Omissis], questi sono i rapporti familiari che li legano. fino a soffocarli”, nella seconda memoria aver dato del “vero furfante” all’esponente e nella terza scritto che “l'[Omissis] (a che ora?) [Omissis] mi consegnava (dove?) la somma di Euro 5000,00 (in assegni o contanti?). lo che desidero che mi sia posta siffatta domanda e soprattutto sia posta al testimone [Omissis] (sotto giuramento), sono ansioso di sentirlo giurare e poi mentire”.

Per avere, nel giudizio instaurato avanti il Tribunale di [Omissis] R.G. [Omissis] – G.U. Dott. [Omissis] – scritto che “è la solita solfa cannibalesca: la categoria forense si sta dividendo, o almeno specializzando; anzitutto quelli che lavorano, quelli che fanno le cause vere, anche contro gli stessi colleghi alle volte lo meritano), in ultimo, in fondo, quelli che fanno le cause ai colleghi (per non far pagare la parcella ai loro nuovi clienti, con i quali normalmente si fanno pagare prima)”.

Per aver, nel giudizio instaurato avanti il Tribunale di [Omissis] R.G. [Omissis] – G.U. Dott.ssa [Omissis] – scritto nell’atto di citazione che il sig. [Omissis], Presidente del Consiglio di Amministrazione della [Omissis] spa, è anche il dissimulato socio di maggioranza assoluta, con i figli della sig.ra [Omissis], [Omissis] e [Omissis], mediante due società fiduciarie di comodo e che tali società di comodo servono all’unico scopo di sottrarre l’eredità paterna ai figli di [Omissis], [Omissis] e [Omissis] E ancora che il sig. [Omissis] consegnò Euro 5000,00 alla sig.ra [Omissis] (ex moglie del figlio [Omissis]), tanto era l’odio del padre, istigato dalla seconda moglie (sig.ra [Omissis]), nei confronti del figlio [Omissis] (e [Omissis]), eredi della fortuna paterna alla quale da anni si lavorava per svuotarla del contenuto economico.

Per aver dunque divulgato notizie su cui vigeva il segreto professionale, di cui era venuto a conoscenza in virtù dei mandati ricevuti precedentemente da [Omissis] spa (e/o da soggetti ad essa collegati tra cui appunto la sig.ra [Omissis] i suoi due figli [Omissis] e [Omissis]) ed assolutamente ultronee ed avulse rispetto all’oggetto delle cause radicate (pagamento delle proprie prestazioni professionali per altro, a detta dell’esponente, già retribuite), cause ad oggi ammontanti a circa 65 (!).

Per aver usato, come sopra riportato, frasi assolutamente sconvenienti e/o offensive nei confronti delle controparti (appunto [Omissis] spa e/o soggetti ad essa collegati quali i già citati sig.ra [Omissis] ed i suoi figli di prime nozze [Omissis] e [Omissis]) nonché nei confronti degli avvocati difensori delle suddette controparti.

Inoltre per aver citato come testi, nei citati vari plurimi giudizi radicati nei confronti della [Omissis] spa (e/o dei soggetti sopracitati e alla medesima società collegati) ed aventi per oggetto il pagamento delle sue varie prestazioni professionali, la sig.ra [Omissis] e la Dott.ssa [Omissis], rispettivamente compagna di vita e collaboratrice di studio dell’avv. [Omissis] non imponendo alle medesime il rispetto del segreto professionale, il tutto sempre in riferimento alle notizie ed informazioni relative ai mandati ricevuti dalla [Omissis] spa (e/o dai soggetti ad essa collegati e di cui sopra).

Da ultimo per non aver fornito alcuna risposta alle richieste di chiarimenti rivoltegli da questo Consiglio dell’Ordine.

Ciò in violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 35, 48 e 49 C.D.F.

In [Omissis] ad oggi”.

L’avvocato [Omissis] si difendeva nel procedimento disciplinare, tra l’altro eccependo la nullità del capo di imputazione perché generico, adducendo altresì violazione del ne bis in idem e sostenendo comunque la legittimità delle sue condotte.

Con decisione del [Omissis] il COA dichiarava l’incolpato responsabile della violazione unicamente degli artt. 5, 6, 9, 20 e 22 del previgente Codice Deontologico, in riferimento infatti all’obbligo di segretezza e al divieto di frasi offensive, sanzionandolo con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di due mesi.

Motivava la decisione confutando l’attribuzione di genericità al capo di incolpazione e rilevando l’insussistenza del bis in idem perché la contestazione di cui al capo di incolpazione “concerneva altri comportamenti rispetto alla instaurazione di plurimi giudizi per il pagamento di spettanze professionali, oggetto, invece, dal procedimento n. [Omissis] richiamato dall’avv. [Omissis] “; nel merito attribuiva offensività alle affermazioni contenute negli scritti difensivi dell’avvocato [Omissis] di cui al capo di incolpazione, rimarcandone pure l’inconferenza rispetto all’oggetto della causa e riconoscendo altresì la violazione dell’obbligo di segretezza essendo stata dimostrata la conoscenza dell’avvocato [Omissis] delle circostanze riportate negli atti incriminati proprio per l’attività professionale in precedenza svolta per l’ [Omissis] e la sua famiglia.

2. L’avvocato [Omissis] impugnava la decisione, chiedendo l’annullamento della sanzione, nel ricorso riproponendo la prospettazione della nullità del capo di incolpazione per genericità, la nullità del capo suddetto anche per violazione del principio del ne bis in idem (in riferimento al capo di incolpazione relativo ad altri due procedimenti pendenti davanti al COA di [Omissis], nn. [Omissis] e [Omissis] R.G.) e l’assenza di rilievo disciplinare delle condotte.

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza [Omissis], rigettava il ricorso.

In particolare, rilevava che il capo di incolpazione era da ritenersi “preciso e circostanziato”, che il principio del ne bis in idem ricorre quando la stessa condotta è già stata esaminata dal giudice disciplinare così da consumare al riguardo il potere disciplinare sul fatto contestato – il che qui non sarebbe avvenuto, poiché “nessuno dei procedimenti indicati dall’incolpato come contenenti capi di incolpazione coincidenti con quello di cui al presente giudizio è giunto a conclusione”, per cui non sussiste “alcuna precedente consumazione del potere disciplinare in ordine alle condotte” de quibus, e infine condivideva con il COA l’offensività delle espressioni utilizzate dall’avvocato [Omissis] e la violazione da lui commessa del dovere di segretezza professionale.

L’avvocato [Omissis] avverso tale sentenza ha presentato ricorso, con istanza di sospensione.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Premesso che, essendo pervenuta l’impugnazione alla sua piena decisione, non vi è luogo a provvedere sulla istanza di sospensione, si dà atto che il ricorso è articolato in sei motivi, tutti dotati di una rubrica che, peraltro, non indica quale mezzo dell’art. 360 c.p.c., sia stato scelto per sostenerli.

3.1.1 Il primo motivo, intitolato “prescrizione”, adduce che i fatti denunciati risalirebbero al più tardi alla data dell’esposto, cioè al [Omissis], e che, a differenza della “interruzione permanente del decorso del termine di prescrizione dell’illecito come avviene in sede giurisdizionale, avanti al CNF”, nel procedimento amministrativo la prescrizione non viene interrotta, per cui, dovendo intervenire la decisione entro cinque anni dal fatto – e quindi al più a cinque anni dal [Omissis] nel caso in esame – quando fu depositata la decisione del COA il fatto era prescritto. E l’eccezione nel procedimento disciplinare è rilevabile d’ufficio, trattandosi di materia di natura pubblicistica.

3.1.2 In effetti, nella prospettazione del ricorrente, la prescrizione si sarebbe maturata al [Omissis], in quanto la norma qui applicabile ratione temporis è il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, che stabilisce una prescrizione quinquennale per l’azione disciplinare.

Peraltro, consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite riconoscono l’effetto interruttivo istantaneo per la fase amministrativa del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’effetto interruttivo permanente per la fase giurisdizionale, che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense e alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione.

La questione sottoposta nel motivo, in particolare, è stata da ultimo considerata in un caso analogo da S.U. 9 aprile 2020 n. 7761, che ha ribadito tale consolidato insegnamento: “L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell’atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto dell’art. 2943 c.c. e art. 2945 c.c., comma 2, effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza” (conformi S.U. 26 febbraio 2004 n. 3891 e S.U. 2 aprile 2003 n. 5072; sulla stessa linea cfr. pure S.U. 10 novembre 2006 n. 24064 e S.U. 16 novembre 2015 n. 16 novembre 2015 n. 23364).

La suddetta pronuncia ha affrontato proprio l’interpretazione dell’art. 51 osservando appunto, in motivazione, che nella fase amministrativa non è applicabile la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancita dall’art. 2945 c.c., comma 2, bensì quella dell’effetto interruttivo istantaneo ai sensi dell’art. 2943 c.c., mentre nel giudizio di impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense, per la diversa natura che ad esso va riconosciuta, sussiste il diverso effetto interruttivo permanente sul termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare. Quindi “nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 c.p. (escluso, peraltro, il limite, di cui al comma 3, del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà), nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti, non a riconoscere l’illecito, ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell’Ordine”; invece nella fase giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense vale “il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto dell’art. 2945 c.c., comma 2 e art. 2943 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza”.

Nel caso in esame, allora, nella fase amministrativa, quando con Delib. COA [Omissis], venne formulato il capo di incolpazione nei confronti dell’avvocato [Omissis], si verificò l’interruzione istantanea della prescrizione (che l’avrebbe posticipata a maturarsi al [Omissis]).

Gli ulteriori atti di impulso della procedura amministrativa disciplinare davanti al COA (in particolare, la decisione del [Omissis]) generarono anch’essi effetto interruttivo istantaneo della prescrizione. Atto di impulso ad effetto permanente deve poi qualificarsi l’impugnazione della decisione del COA avvenuta il [Omissis], e quindi entro l’ambito quinquennale protrattosi per le precedenti interruzioni nella fase amministrativa – la decisione COA del [Omissis] avrebbe portato la prescrizione a maturare il [Omissis], quindi ben prima della maturazione suddetta l’impugnazione del [Omissis] ha innescato l’interruzione con effetto permanente.

Il motivo dunque è manifestamente infondato.

3.2.1 Il secondo motivo ritorna alla già precedentemente denunciata pretesa violazione del principio del ne bis in idem, adducendo che il procedimento derivante dall’esercizio dell’azione disciplinare di cui si tratta fu iscritto dal COA di [Omissis] “quale r.g. [Omissis], mentre esistevano i precedenti [Omissis], [Omissis] e addirittura [Omissis] e [Omissis] dei quali anche il CNF non contesta che fossero formulati sullo stesso capo di incolpazione – con dispensa dal dover riportare i singoli capi di incolpazione, anche per il principio di autosufficienza”. Nella sentenza impugnata, quindi, l’errore sarebbe “considerare che il divieto del bis in idem appartenga al giudicato, e non invece al processo”.

Si richiamano i procedimenti sopra indicati nel numero di ruolo, rimarcandone l’anteriorità, come dimostrato appunto da tale numero, e assumendo altresì che “il procedimento [Omissis] risulta essere stato deciso con due mesi di sospensione (sebbene il provvedimento non sia stato ancora notificato, ma solo certificato – Allegato doc. 2)”.

Il Consiglio Nazionale Forense sarebbe in realtà “consapevole della violazione del bis in idem” e quindi avrebbe invocato la massima di un caso diverso, riguardante lo stesso fatto illecito ma in un contesto temporale differente. E se comunque “in quell’altro caso” la sussistenza del bis in idem sarebbe stata un mero espediente difensivo, non lo sarebbe “in questi casi, ove la violazione è palese sin dall’apertura di procedimenti su capi di incolpazione identici”: si sarebbe dinanzi ad un escamotage per poi lasciare al Consiglio dell’Ordine “di decidere quale procedimento portare avanti, in luogo di quello primo incardinato, magari in relazione alle prove “più favorevoli all’accusa” conseguite nel tal procedimento, o alla difesa meno puntuale in altro procedimento, o altro ancora”.

3.2.2 In primo luogo, deve rilevarsi che il motivo non è dotato di autosufficienza per quanto concerne i fatti oggetto dei capi di incolpazione negli altri procedimenti. Lo stesso ricorrente, con un ragionamento singolare, giunge a riconoscerlo, laddove afferma di assumere “dispensa dal dover riportare i singoli capi di incolpazione, anche per il principio di autosufficienza”. Proprio per questo, e non potendosi esonerare da questo, il ricorrente avrebbe dovuto inserire nel motivo, se già non l’avesse fatto (e non l’ha fatto) nella premessa del ricorso, gli specifici contenuti dei capi di incolpazione.

E naturalmente non integra la autosufficienza la sussistenza di un allegato (allegato doc. 2) cui si fa riferimento non per i capi di incolpazione, bensì per una certificazione di un provvedimento non ancora notificato quale esito del procedimento n. [Omissis], che sarebbe stato deciso il [Omissis].

Comunque – si nota ormai ad abundantiam – la regola del ne bis in idem confluisce, quando ancora non vi è giudicato, nell’istituto processuale della litispendenza, che, effettivamente, presiede sotto questo profilo l’economia processuale, impedendo una pluralità di identici giudizi.

Invero, “il principio del “ne bis in idem” posto dall’art. 39 c.p.c., che è norma di ordine pubblico processuale, determina l’improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. La omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza.” (così Cass. sez. 1, 10 marzo 1999 n. 2064 e Cass. sez. L, 3 aprile 2014 n. 7813). E quindi, trattandosi di norma di ordine pubblico processuale, essa non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, onde il presente motivo, anche qualora fosse ammissibile, non troverebbe alcuna fondatezza.

3.3.1 Il terzo motivo denuncia nullità del capo di incolpazione, sostenendo che dalla motivazione della sentenza impugnata emergerebbe che “la specificazione delle condotte sarebbe contenuta nell’esposto, ma non nel capo di incolpazione”, il quale proprio per questo sarebbe appunto generico, “quanto la stessa incolpazione”.

Segue l’asserto che il capo di incolpazione sarebbe “formulato in maniera critica, articolato in otto capoversi”, così che il ricorrente potrebbe affrontarlo soltanto “in maniera sintetica, per il principio di autosufficienza del ricorso, per non fare assumere al ricorso lunghezze abnormi”.

La critica, allora, si focalizza sul “primo capoverso” che addebita all’avvocato [Omissis] di avere scritto che [Omissis], amministratore delegato della [Omissis], “aveva portato tale società alla rovina ppure aveva ottenuto qualche vantaggio patrimoniale dall’operazione”. Anzitutto “non si capisce”, ad avviso del ricorrente, se la censura riguarda la violazione del segreto professionale oppure l’offensività; in seguito si ragiona nel senso che il tenore letterale non è offensivo, e dunque “si deve dedurre che sia stata censurata la divulgazione di un segreto professionale”, per opporre che “nel corso di una testimonianza in un processo penale la circostanza è stata contestata dal rag. [Omissis] in quanto non vera” sicché “non può essere nemmeno violazione del segreto professionale, se la notizia non sia mai stata divulgata”. Sempre secondo il ricorrente non è comprensibile “se ci si debba difendere anche sulla veridicità del fatto (contestata successivamente dal rag. [Omissis]) oppure sulla offensività delle espressioni usate, oppure sulla violazione del segreto professionale”; e comunque, se il fatto non fosse vero, come affermato dall’ [Omissis], “non si tratterebbe di una violazione del segreto professionale, ma di una notizia falsa e diffamatoria, ma questo non è stato contestato”. Quindi il capo di incolpazione non specifica se l’avvocato [Omissis] “si debba difendere dalla violazione del segreto professionale, o dall’invenzione di un fatto non vero per fini diffamatori”.

Dal primo capoverso della incolpazione il motivo passa direttamente al quinto, adducendo che riguarderebbe la violazione del segreto professionale, però in modo assolutamente generico; dopodiché censura il sesto capoverso, laddove è scritto “aver usato, come sopra riportato, frasi assolutamente sconvenienti”, poiché recherebbe quindi “un espresso riferimento alle frasi precedenti, ma ancora una volta inspiegabile quale di queste sia anche violazione del segreto professionale”; e si vedrà “che non è vero, non in senso generale, e neppure in senso specifico, come emergerà (infatti la notizia è stata appresa dalla controparte, e non dal cliente nel corso del rapporto professionale)”.

3.3.2 A tacer d’altro, il motivo patisce una evidente ragione di inammissibilità, da ravvisarsi nella sua conformazione in modo radicalmente generico e anche confuso.

Infatti, in primis il motivo presenta la medesima asserzione di esonero dal principio di autosufficienza che aveva già introdotto nel motivo secondo (non si può affrontare il capo di incolpazione “che in maniera sintetica, per il principio di autosufficienza del ricorso, per non fare assumere al ricorso lunghezze abnormi”). Successivamente inserisce argomenti assai contorti sul contenuto del primo capoverso di incolpazione, che in realtà non dimostrano la pretesa natura “critica” della incolpazione stessa, bensì costituiscono censure sulla sua fondatezza o meno, per sfociare poi nell’asserto che non si comprenderebbe se in questo capoverso si ritenga incolpazione per violazione del segreto professionale oppure per offensività oppure anche per “invenzione di un fatto non vero per fini diffamatori”.

Tale contorta argomentazione è diretta, d’altronde, a tentare di inserire nel primo capoverso elementi di incertezza che esso non contiene affatto, in quanto ictu oculi quel che il primo capoverso del capo di incolpazione contesta è l’attribuzione all’ex cliente [Omissis] di avere gestito una società di cui era amministratore delegato per portarla “alla rovina” e comunque per ottenere il denaro che gli sarebbe servito per pregiudicare i diritti successori dei figli [Omissis] e [Omissis]: si tratta, evidentemente, di attribuzioni offensive, sia in relazione all’esercizio degli obblighi di amministratore, sia in relazione al rapporto di padre con i propri figli.

Poi si afferma che l’incolpazione del quinto capoverso sarebbe di violazione del segreto professionale ma “assolutamente generica” e priva di ogni “specificazione”: una censura così formulata è di per sé proprio assolutamente generica, in quanto questi sono asserti che dovrebbero essere supportati da indicazioni e spiegazioni specifiche, mentre il ricorrente preferisce, in effetti, affidare al giudicante la formulazione delle specificazioni che, per rispettare l’art. 366 c.p.c., quanto ai requisiti di contenuto-forma del ricorso, sono integralmente e logicamente – onere del ricorrente stesso.

Infine, si censura il sesto capoverso in sostanza per avere inserito un inciso “come sopra riportato”, che costituirebbe “un espresso riferimento alle frasi precedenti, ma ancora una volta inspiegabile quale di queste sia anche violazione del segreto professionale”. Ancora una volta si è dinanzi a una censura generica e assertiva, e di nuovo si affida al giudice di concretizzarla.

Tutto il motivo risulta dunque privo di consistenza, non raggiungendo il livello dell’ammissibilità.

3.4.1 Il quarto motivo, intitolato “espressioni offensive”, adduce che tali espressioni “sarebbero quelle di “vero furfante” riferita al rag. [Omissis] in qualità di testimone per la moglie [Omissis] “. Il ricorrente sostiene che l’espressione è stata utilizzata “per la necessità di spiegare al Giudice la qualità del testimone”, che avrebbe falsamente deposto di aver consegnato al ricorrente la somma di Euro 5000 per pagare una parcella dovuta dalla moglie [Omissis]

Si indica l’atto processuale in cui l’espressione sarebbe stata impiegata, cioè nella prima memoria di una causa davanti al Tribunale di [Omissis] da cui sarebbe sortita la sentenza n. [Omissis] – allegata al ricorso – nella quale il Tribunale sarebbe stato “della stessa opinione”, e di cui vengono riportati “alcuni stralci per il principio di autosufficienza del ricorso”. Segue, effettivamente, una sintesi di come il Tribunale di [Omissis] ha ritenuto non attendibile la testimonianza.

Nella impugnata sentenza del Consiglio Nazionale Forense – riporta a questo punto il motivo – si è affermato che “vero furfante” è “espressione edulcorata” che sostituisce mentitore, per la falsa testimonianza dell’ [Omissis] di aver pagato tale somma in contanti all’avvocato [Omissis]; e il Consiglio Nazionale Forense ha comunque indicato come di maggior rilievo “la totale estraneità (e quindi l’assoluta gratuità) di tali locuzioni offensive rispetto all’oggetto dei processi”, consistenti soltanto nel pagamento dei compensi professionali all’avvocato, onde “l’uso di espressioni offensive non trova la benché minima giustificazione nel contenzioso all’interno del quale le stesse sono state utilizzate”.

Il ricorrente adduce che in tal modo sembrerebbe “esistere un “vocabolario” per certe cause e un “vocabolario” per certe altre”, e comunque oppone che “le espressioni invece erano pertinenti al contesto, ove compare il rag. [Omissis] quale testimone della dazione di somme in contanti per conto della moglie”: non vi sarebbe stata modalità diversa per descrivere al giudice la inattendibilità di chi “non solo testimonia il falso, ma nel contempo accusa l’avvocato [Omissis] di essere un truffatore, di aver incassato somme in contanti”.

Da ciò il ricorrente desume che non si debba adottare “il criterio dell’oggetto della causa quale riferimento alla continenza verbale, quando in questa causa la controparte non solo utilizza espressioni offensive, ma addirittura cerca di provare un reato di truffa ai danni del cliente grazie al testimone compiacente”.

Si osserva, infine, che “questo “ritornello” della illiceità di frasi ritenute offensive perché scritte in un contesto (cause per le parcelle) al quale dovrebbero essere estranee” sarebbe passato da un procedimento all’altro: e qui si richiama come esempio “il già citato” in realtà fino a questo passo mai citato nel ricorso – “r.g. [Omissis] Gdp [Omissis], il quale richiama la sentenza [Omissis] Gdp [Omissis]” (non è dato comprendere, non può non rilevarsi fin d’ora, come possa un “procedimento” richiamare una sentenza). Il “ritornello” servirebbe, secondo il ricorrente, “quale comodo espediente decisorio” a “dissimulare la mancanza di motivazione ed esame sul fatto”.

3.4.2 Il motivo prosegue a questo punto con una più breve seconda parte, in cui si occupa dell’ulteriore espressione “solfa cannibalesca” che sarebbe “riferita ai legali del rag. [Omissis] “, adducendo che “la frase” (rectius l’espressione) sarebbe stata “estrapolata da altra che è riferibile a [Omissis], e quindi rappresenta una citazione dotta”. Il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza avrebbe poi dovuto riportare l’intera frase, “riferita non alle persone, alle espressioni e alle tesi usate da certi legali e, quindi, utilizzate sempre nell’ottica difensiva”; e poiché “le altre espressioni non sono valutate”, ciò che qui il motivo definisce “due altre espressioni” – ragionevolmente da intendersi, ancora, riferito all’unica espressione “solfa cannibalesca” non sarebbe illecito.

3.4.3 La sentenza impugnata del Consiglio Nazionale Forense dichiara espressamente la ricorrenza della violazione dell’art. 20 del C.D. ratione temporis applicabile (“Divieto d’uso, negli scritti difensivi e nell’attività professionale, di espressioni sconvenienti od offensive nei confronti dei colleghi, delle controparti e dei terzi”), qualificando sussistenti in re ipsa le “espressioni riportate nei capi di incolpazione” e indicando come “esempio” proprio la qualificazione di [Omissis] come “vero furfante” nonché quella dei suoi difensori come “solfa cannibalesca”. A ciò, effettivamente come “quel che più rileva”, aggiunge “la totale estraneità (e, quindi, l’assoluta gratuità) di tali locuzioni offensive rispetto all’oggetto dei processi”.

Si è dinanzi evidentemente, a tacer d’altro, ad una valutazione fattuale operata dal Consiglio Nazionale Forense sulle due espressioni cui attiene il motivo in esame, ovvero “vero furfante” e “solfa cannibalesca”, valutazione in cui il giudice di legittimità non può naturalmente sostituirlo, onde il motivo risulta inammissibile (la inammissibilità della rivisitazione delle valutazioni di merito in relazione alle condanne disciplinari di avvocati impugnate in questa sede è stata ribadita da ultimo da S.U. 26 febbraio 2021 n. 5420).

D’altronde, anche in riferimento alle decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense il ricorso per cassazione è proponibile nei limiti generalmente dettati, per cui i profili fattuali non possono essere censurati in via diretta, bensì esclusivamente in relazione al correlato vizio motivazionale, che è disciplinato nelle sue due species come radicale carenza di motivazione nella misura del minimum costituzionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quanto alla violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) oppure come omesso esame nell’apparato motivazionale di fatto discusso e decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Esclusivamente nei confini di questo paradigma, dunque, può tradursi una censura che prenda le mosse dalla pretesa non offensività delle espressioni oggetto di incolpazione (sulla ricorribilità esclusivamente per vizi motivazionali avverso la decisione irrogante sanzione disciplinare ad avvocato per la natura offensiva o sconveniente di espressioni da lui adottate, al pari di tutte le questioni di merito, cfr. già S.U. 9 giugno 1989 n. 2784).

3.4.4 Peraltro, in questa censura viene inserito anche un submotivo che è riconducibile a questioni di diritto, sotto il profilo dell’interpretazione dell’art. 20 del qui ratione temporis applicabile codice deontologico forense – “Divieto d’uso di espressioni sconvenienti od offensive” -, statuente appunto il divieto di siffatte espressioni “negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere” nei confronti dei colleghi, dei magistrati, delle controparti e dei terzi, dal divieto non esonerando ritorsione, provocazione o reciprocità di offese.

Adduce infatti il ricorrente che le espressioni da lui adottate “erano pertinenti al contesto” e che “il criterio dell’oggetto della causa quale riferimento alla continenza verbale” non rileva, tra l’altro, quando in questa causa la controparte utilizza espressioni offensive (ricorso, pagina 11).

Invero la decisione impugnata osserva che “l’uso di espressioni offensive non trova la benché minima giustificazione nel contenzioso all’interno del quale le stesse sono state utilizzate”, in tal modo affermando, implicitamente ma per chiara logica, che le espressioni offensive non sono legittimate dall’oggetto della causa e dalla condotta di controparte nel discuterla.

Il Consiglio Nazionale Forense così ha ben applicato l’art. 20, che in effetti depriva di ogni legittimante “condizionamento” contestuale l’illiceità della condotta offensiva o sconveniente, imponendo all’avvocato di tenere una condotta espressiva sempre e comunque corretta, senza scadere alla formulazione di parole non conformi alla sua deontologia professionale e, prima ancora, alla valenza pubblica della sua professione; pertanto le espressioni a questo non conformi producono di per sé effetto in relazione alla sussistenza dell’illecito disciplinare (cfr. S.U. 31 maggio 2016 n. 11370: “Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall’art. 20 del codice deontologico forense (nel testo applicabile “ratione temporis”) rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto”).

In conclusione, il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

3.5. Il quinto motivo presenta una rubrica, ancora una volta non indicante le norme pertinenti alla doglianza, che si conclude con un punto interrogativo: “violazione del segreto professionale? “.

3.5.1 Prendendo le mosse da una frase della sentenza impugnata (“A conclusioni identiche il Consiglio ritiene di poter giungere con riferimento alla violazione del dovere di segretezza che. ha ad oggetto l’attività professionale prestata e le informazioni e le circostanze di cui l’avvocato venga a conoscenza in virtù dell’espletamento del mandato”), il ricorrente nega che “vi sia stata alcuna violazione del segreto professionale”, subito richiamando un altro passo della sentenza che dichiara essere stato confermato che le circostanze di cui ai capi di incolpazione erano state apprese dall’avvocato “soltanto grazie all’espletamento dell’attività professionale” per [Omissis] e suoi familiari.

Si afferma che il dovere di segretezza concerne le notizie ricevute dal cliente nell’ambito del mandato professionale, per poi addurre che la sentenza si smentirebbe laddove riporta una dichiarazione di [Omissis] per cui la delega della moglie di quest’ultimo ad operare sul conto corrente della propria madre sarebbe stata appresa dall’attuale ricorrente da una memoria del legale di controparte, tale avvocato [Omissis]: quindi, la fonte non essendo stata il cliente, non ricorrerebbe violazione di segreto professionale “se non nei confronti del collega”.

3.5.2 Comunque, anche se si intendesse che la notizia sia riconducibile a quelle apprese nell’esecuzione del mandato, varrebbe la scriminante dell’art. 28 del codice deontologico forense che riguarda i casi, tra l’altro, di svolgimento dell’attività di difesa e di allegazione di circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita, come sarebbe avvenuto nel caso in esame.

3.5.3 Nella prima parte del motivo, dunque, il ricorrente prospetta che non vi sia violazione all’obbligo di segreto professionale quando le notizie non vengano ricevute dal cliente: e ciò sarebbe qui accaduto, l’avvocato [Omissis] essendone venuto a conoscenza da una memoria di controparte.

É evidente che questa censura costituisce un primo submotivo, per il quale peraltro non sussiste autosufficienza, in quanto non viene trascritto alcun passo della “memoria dell’avv. [Omissis] “, della quale non si indica neppure in quale causa era stata presentata, esponendo soltanto, assai genericamente, che tale avvocato era “legale della controparte dell’esponente” (l’esponente essendo, è ovvio, [Omissis]). La censura è pertanto inammissibile, e meramente ad abundantiam si osserva, quindi, che il divieto sancito dall’art. 28 non è circoscritto alle informazioni che l’avvocato conosce direttamente dal cliente, bensì investe, aggiungendole proprio a “tutte le informazioni. fornite dal cliente e dalla parte assistita”, anche “quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”. E non può certo negarsi che sia per conseguenza del mandato che un avvocato apprende il contenuto degli atti di difesa di controparte.

3.5.4 Quale ulteriore – secondo – submotivo viene poi addotta la sussistenza dell’esimente prevista nel codice deontologico qui applicabile.

L’art. 28, “Riserbo e segreto professionale”, dopo aver al comma 1 stabilito il dovere “primario e fondamentale” dell’avvocato di mantenere il segreto “su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato” – obbligo, questo, da adempiere anche se il mandato si è concluso (comma 2) al comma 4 prevede effettivamente una deroga a tali doveri, indicando tra le eccezioni le fattispecie in cui la divulgazione è necessaria (lettera a) per lo svolgimento dell’attività di difesa e in cui è necessaria (lettera c) “per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita”. Secondo il ricorrente, dunque, si sarebbero verificate entrambe queste fattispecie d’eccezione.

Peraltro, il submotivo ictu oculi non indica per quali ragioni il ricorrente si sarebbe trovato nella necessità di fruire dell’esimente, ovvero in che cosa sia consistita la necessità della divulgazione che dell’art. 28, medesimo comma 4, pone come presupposto delle esimenti in esso previste.

In realtà, l’argomento addotto dal ricorrente “traduce” erroneamente la norma in una fattispecie di esonero generale, che non sia limitato dall’allegazione e dalla dimostrazione che “la divulgazione di quanto appreso sia necessaria”, neppure richiamando la sussistenza di tale presupposto dell’esimente, bensì non menzionandolo come se, appunto, la deroga fosse assoluta.

Entrambi i submotivi della quinta censura risultano quindi privi di ogni consistenza.

3.6.1 Infine, il sesto motivo, rubricato come “la determinazione della pena”, censura anzitutto un passo motivazionale non della sentenza impugnata, bensì della decisione del COA laddove segnala che l’avvocato [Omissis] “già in precedenza ha avuto sanzioni disciplinari definitive”, ciò collegando alla “giustificata” erogazione di due mesi di sospensione dall’attività professionale. Obietta al riguardo il ricorrente che il 27 gennaio 2012 (data della decisione) o comunque il 15 dicembre 2014 (data di deposito della decisione stessa) ancora non gli sarebbe stata irrogata alcuna sanzione disciplinare definitiva, per dedurre che “la sanzione era stata determinata e aggravata illegalmente”.

3.6.2 Non si ravvisa, ictu oculi, la pertinenza di questa censura, avente per oggetto la motivazione non della decisione qui impugnata, bensì di quella già impugnata dallo stesso attuale ricorrente davanti al Consiglio Nazionale Forense, del quale soltanto, dunque, deve essere presa in considerazione, come oggetto di ricorso, la pronuncia.

3.6.3 Successivamente il motivo viene diretto a censurare la sentenza del Consiglio Nazionale Forense per aver applicato gli artt. 28 e 52 del nuovo codice deontologico, prevedenti la censura e solo per “le ipotesi aggravate”, qui non contestate, la sospensione. Il che viene tratto dal passo – trascritto nel motivo – della sentenza in cui si afferma sulla sanzione irrogata: “il Consiglio ne conferma la congruità sia delle caratteristiche del caso di specie (pluralità delle norme deontologiche violate, piena coscienza e volontà delle condotte illecite), sia dell’esistenza dei precedenti disciplinari ricordata nella decisione del COA e non contestata dall’avv. [Omissis] in questa sede”.

A questo stralcio, che, come è evidente, non ha fatto riferimento espresso a norme del nuovo codice deontologico, il ricorrente oppone che “l’art. 20 CDF prevede che le sanzioni siano quelle tipizzate, e non altre; nel nostro caso gli art. 28 e 52 CDF” (quindi, il ricorrente si riferisce alle norme del nuovo codice deontologico); e soltanto per le sanzioni non tipizzate, a norma degli artt. 21 e 22 del codice deontologico, si opererebbe una valutazione in concreto della pena. Pertanto il Consiglio Nazionale Forense “avrebbe dovuto annullare la decisione anche sotto il solo profilo della pena, sicuramente sotto il profilo dell’aggravamento e nemmeno applicabile al caso di specie, senza alcuna necessità di contestare l’esistenza di precedenti disciplinari – fatto non vero – che comunque non poteva essere valutato dal CNF in quanto doveva semmai applicare l’art. 20 e non gli artt. 21 e 22 del CDF” (frase, questa, che – non si può non rilevare subito – non è grammaticalmente comprensibile).

Si lamenta poi l’utilizzo di “formule stantie” e di sospetta genericità, “unite da un macroscopico e ingiustificato intento afflittivo”, facendo riferimento a quella che si definisce “già impugnata sentenza [Omissis] – già all’esame della Corte di Cassazione”, per criticare anch’esso (non si può non rilevare sin d’ora che la critica a tale ulteriore sentenza non è qui pertinente).

3.6.4 Il motivo è formulato in modo censurabile sotto vari profili.

In primo luogo, come già sopra si anticipava, non è pertinente una critica diretta proprio alla decisione del COA, in questa sede essendo oggetto di impugnazione esclusivamente la decisione del Consiglio Nazionale Forense.

Come già sopra si evidenziava anche a livello grammaticale, non si comprende poi l’effettivo contenuto della censura sull’applicazione della norma sanzionatoria nella sentenza qui impugnata. In particolare, non si comprende da che cosa il ricorrente desumi che il consiglio nazionale forense abbia applicato norme del nuovo codice deontologico, essendo effettivamente applicabile qui, trattandosi di fatti appunto commessi fino al [Omissis], il codice deontologico forense del 17 aprile 1997 (che ha poi subito alcune modifiche) nel quale, e precisamente all’art. 2, è attribuita agli organi disciplinari “la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate”, in particolare “adeguate alla gravità dei fatti” e che tengano conto “della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione”.

Il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, è a sua volta la normativa qui applicabile in ordine all’ordinamento della professione forense, che prevede all’art. 40 le pene disciplinari, “da applicarsi secondo i casi”: l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno (salvo l’art. 43 che regola il rapporto con l’ipotesi di sospensione dall’esercizio della professione prevista nel codice penale) e infine la radiazione dall’albo.

A fronte comunque della scarsa comprensibilità del motivo, in esso peraltro si riscontrano, in ultima analisi, due critiche percepibili, che sono l’asserito eccesso della sanzione rispetto a quanto è stato oggetto di incolpazione e una pretesa natura meramente “standard” della relativa motivazione.

Entrambe queste censure, tuttavia, non hanno consistenza.

3.6.4.1 Riguardo alla prima, consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite insegna che il potere di comminare la sanzione, in misura rispondente alla gravità e alla natura dell’offesa recata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari, per cui non è sindacabile nel giudizio di legittimità (cfr. S.U. 26 maggio 2011 n. 11564, S.U. 26 luglio 2004 n. 13975, S.U. 23 gennaio 2004 n. 1229, S.U. 13 gennaio 2003 n. 326, S.U. 12 dicembre 2001 n. 15713, S.U. 13 ottobre 2000 n. 1107 e S.U. 9 aprile 1999 n. 229).

Si incorre pertanto in una evidente inammissibilità.

3.6.4.2 Riguardo alla seconda, se effettivamente sussiste la denunciabilità della carenza di motivazione anche in queste fattispecie (cfr. S.U. 1 agosto 2012 n. 13791), deve peraltro darsi atto che nel caso in esame la motivazione offerta nella impugnata sentenza non è – come in sostanza sarebbe secondo il ricorrente – qualificabile come una motivazione apparente, nel senso di composta di argomentazioni tralatizie e “standardizzate”, prive di ogni specifica relazione, avendo invece l’organo disciplinare evidenziato con concretezza le ragioni dell’entità della sanzione erogata.

Si è dunque dinanzi a una manifesta infondatezza della censura.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese, non essendovi stata contraria difesa.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

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Scarica Cass. Civ., SS.UU., 23/04/2021, n. 10852

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