Notifiche a mezzo pec: valide anche se il destinatario non è in possesso dei requisiti tecnici per l’apertura dei files


 La prima pronuncia in tema di notifiche pec relativamente alle difficoltà di molti destinatari (nella specie trattavasi di artigiano coltivatore diretto) di dotarsi di programmi/software per la lettura dei files allegati, viene offerta dal Tribunale di Mantova con la sentenza del 03 giugno scorso.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto ritenuta tardiva, di una opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo notificato dal difensore dell’ingiungente a mezzo pec ai sensi dell’art. 1 e ss. L. 53/1994.

Il fatto

Nella specie, l’opponente (e destinatario della notifica pec) riteneva la tempestività della propria opposizione, sul presupposto che il dies a quo per la decorrenza del termine dei 40 giorni dovesse coincidere con il momento in cui egli aveva avuto effettiva conoscenza degli allegati alla notifica pec. L’opponente, in particolare, faceva coincidere tale momento con la lettura effettiva, mediante l’ausilio di un tecnico informatico che aveva provveduto ad installare sul pc il software per l’apertura dei files digitali, del file allegato al messaggio pec contenente il decreto ingiuntivo.

In questo senso l’opponente lamentava che, al momento dell’apertura della propria casella pec, nessuno lo aveva informato della necessità di installare ulteriori software/programmi per la lettura dei files allegati al messaggio pec di notifica.

L’opponente, infine, eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, 2° comma, DPR 68/2005 (regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della pec) nella parte in cui prevede che la notifica si ha per eseguita (per il destinatario) nel momento in cui viene generata dal server la ricevuta di consegna, per contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost. «laddove non prevede la certezza, che il destinatario dell’atto notificato abbia avuto piena e completa conoscenza dell’atto stesso […]».

La decisione del Tribunale di Mantova

Il Tribunale di Mantova, di tutt’altro avviso, ha ritenuto la tardività dell’opposizione dichiarandola, così, inammissibile, con conferma del decreto opposto.

A nulla valgano, secondo il Tribunale di Mantova, le argomentazioni difensive addotte dall’opponente, poiché la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo, lungi dal prospettarsi quale ‘forza maggiore’, è riconducibile unicamente

ad un comportamento volontario e “lato sensu” colposo dell’ingiunto, come nel caso di specie.

Al contrario, invece, la notifica a mezzo pec è stata ritenuta valida ed efficace poichè eseguita nel rispetto della normativa dettata in materia e non essendovi neppure contestazioni in tal senso da parte dell’opponente.

La sentenza, dunque, chiude con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo l’opposizione proposta oltre il termine di legge, con conseguente condanna alle spese di lite sostenute dall’opposta.

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Trib. Mantova, 03/06/2014

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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