Notifica penale a mezzo pec: non necessita di alcun decreto che la autorizzi In nota a Cass. Pen., 4^ Sezione, 23/01/2017, n. 3336

La Quarta Sezione Penale della Cassazione ha affermato che, ai fini della validità della notificazione a mezzo pec, non è necessario alcun decreto che la autorizzi, né che il giudice faccia riferimento ad essa nell’atto da notificare(in specie, si trattava di un decreto di citazione in appello).

Nel caso sottoposto alla Corte, uno dei motivi di doglianza denunciati del ricorrente investiva la circostanza che la notifica inviatagli a mezzo pec dalla cancelleria non era stata specificata dal giudice nel decreto di citazione innanzi alla Corte d’appello di Milano e che, dunque, la notifica doveva considerarsi viziata da nullità.

La Cassazione, nel richiamarsi alle osservazioni in punto di diritto della Corte territoriale, ha rilevato in primo luogo come le ipotesi di nullità della notifica siano quelle tipizzate dalla norma di cui all’art. 171 CPP e non altre.

In seconda battuta, la Cassazione richiama la disciplina della notifica a mezzo pec introdotta anche nel sistema penale dall’art. 4 D.L. 193/2009, conv. in L. 24/2010. L’art. 16, 4° co., D.L. 179/2012 ha poi previsto l’utilizzo esclusivo della pec per l’invio di notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, co. 2-bis, 149, 150 e 151, 2° co. CPP per i procedimenti dinanzi ai Tribunali e alle Corti d’appello.

In questo senso – ricorda la Corte

«i destinatari della notifica mediante PEC sono, dunque, tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale diversi dall’imputato», imputato da intendersi quale persona fisica.

A quanto sopra si aggiunga che la Corte di legittimità si era già espressa nel senso di ritenere valida la notiifca a mezzo pec, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma non consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore (Cass. Pen., 4^ Sez., n. 16222/2016).

Peraltro, soggiunge la Corte,

«quello a mezzo pec […] è l’ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari nel processo penale diretti a persona diversa dall’imputato che non sia domiciliato presso il suo difensore».

Consegue, dalle considerazioni sopra richiamate, che la notifica a mezzo pec da parte della cancelleria non abbisogna di alcun decreto che la autorizzi, nè tantomeno che l’A.G. lo precisi nell’atto.

Diverso è, invece, il caso – che, tuttavia, non è quello ricorso nella specie – di quelle «forme particolari di notificazione disposte dal giudice (…) quando lo consigliano circostanze particolari», disciplinate dall’art. 150 CPP, nelle quali il giudice è chiamato ad emettere un decreto motivato in calce all’atto in cui indica le modalità necessarie per portare lo stesso a conoscenza del destinatario.

A quanto sopra si aggiunge che l’assoluta infondatezza della doglianza trova anche fondamento negli artt. 177 CPP e 182 CP, trattandosi in ipotesi della violazione di una disposizione (art. 150, 2° cp. CP) alla cui osservanza la parte non ha interesse poichè, in specie, l’atto è giunto a conoscenza del destinatario (v. art. 171, lett. h, CP).

Infatti, come chiarito dalla Corte,

«le SSUU Palumbo ebbero a precisare che l’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice».

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Pen., 4^ Sezione, 23/01/2017, n. 3336 

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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