Notificazione della sentenza: unicità di decorrenza del termine breve per attore e convenuto Nota a Cass. Civ., SS. UU., 014/03/2019, n. 6278/2019


Le Sezioni Unite della Cassazione, a risoluzione di contrasto, hanno affermato che,

«nell’ipotesi di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti».

Incipit

La sentenza che Vi segnaliamo si propone di risolvere, e lo risolve, il contrasto giurisprudenziale esistente (per i due orientamenti contrapposti, rispettivamente, vedasi Cass. Civ. n. 883/2014 e Cass. Civ. n. 9258/2015) ed, in particolare, la questione di diritto

«se in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., il termine di impugnazione di cui al precedente art. 325 decorra, per il notificante, dalla data di consegna della sentenza all’ufficiale giudiziario ovvero dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario».

La doverosa premessa

La Cassazione, nella pronuncia de qua, ripercorre storicamente i passaggi che hanno condotto all’attuale configurazione codicistica (ontologica e funzionale) del c.d. termine breve per impugnare.

Nel far ciò, gli ermellini sottolineano che, nel mentre la previsione del cd. termine lungo – automaticamente decorrente dalla pubblicazione della sentenza – poggia le fondamenta su una esigenza pubblicistica di accelereazione della formazione del giudicato, esigenza che a sua volta costituisce garanzia del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), la previsione di un termine “breve” rappresenta un vero e proprio diritto potestativo di natura processuale in capo alle parti.

In sintesi, attraverso la notificazione della sentenza, viene attribuito alla parte che se ne avvale, il potere di circoscrivere, in funzione sollecitatoria, l’esercizio del potere di impugnazione dell’altra parte, destinataria della notifica, entro un determinato termine previsto dall’art. 325 CPC.

La notifica in questione è valevole a far decorrere il termine breve solo se eseguita, non alla parte personalmente, bensì (secondo il combinato disposto degli artt. 285 e 170 CPC), alla parte presso il procuratore costituito, che non è un quisque de populos, bensì un soggetto

«professionalmente qualificato in grado di assumere, nel minor tempo concesso dall’art. 325 cod. proc. civ. le più opportune decisioni»

in ordine alla convenienza o meno di impugnare quella data decisione.

Tale notifica, ove eseguita ai sensi dell’art. 285 CPC, ha efficacia “bilaterale”, ovverosia comporta la decorrenza del termine breve anche per il soggetto notificante e non solo per il destinatario della notifica.

Venendo al punto

Posta la premessa di cui sopra, la Cassazione risolve la questione di diritto ritenendo che non possa trovare applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sostenendo, di converso, debba trovare applicazione la c.d. efficacia bilaterlae “sincronica” della notifica della sentenza e la “unicità” (o “comunanza”) del termine per impugnare, nel senso che quest’ultimo decorre per entrambe le parti dalla medesima data.

Nel rispondere al quesito sottopostole, la Cassazione argomenta la propria risposta riportandosi, da un lato, al tenore letterale della norma di cui all’art. 326, 1° co., CPC, che non opera alcun distinzione tra soggetto notificante e notificato, ma collega la decorrenza del termine breve di impugnazione unicamente alla «notificazione della sentenza», e, dall’altro, alla impossibilità di applicare, in questo particolare ambito della materia notificatoria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione enucleato dalla Corte Cost. n. 477/2002.

L’applicazione del sopra richiamato principio, infatti, comporterebbe di fatto una nuova decadenza non prevista dalla legge, oltre che (ingiustamente e ovviamente) un effetto pregiudizievole per il notificante e condurrebbe ad una disparità di trattamento tra le parti.

Al contrario, l’unicità del decorso del termine di impugnazione garantisce la certezza dei rapporti giuridici, in quanto il giudicato si forma contemporanemente nei confronti di tutte le parti.

Documenti&Materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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