Validità della notifica a mezzo pec anche in difetto di elezione di domicilio nel circondario Cass. Civ., VI, ordinanza 14/09/2017, n. 2133


«Nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. S.U. n. 10143/12). Pertanto, proprio con riguardo al precedente invocato da parte ricorrente, deve distinguersi tra comunicazione al Consiglio dell’Ordine e alla cancelleria della PEC, e indicazione della PEC negli atti processuali notificati alla controparte, la quale ultima non ha un onere di ricerca della PEC che non le sia stata resa nota nel modo di legge».

Nel ricordare il precedente a Sezioni Unite citato nella pronuncia in nota, la Cassazione affronta nuovamente il tema della validità della notifica pec in caso di mancata elezione del domicilio nel circondario del Tribunale adito.

Nella fattispecie portata all’esame della Cassazione, la Corte territoriale si era epresssa in termini di inammissibilità di un appello interposto dalla parte, poichè notificato oltre il trentesimo giorno previsto dall’art. 327 CPC dalla notifica della sentenza effettuata presso la cancelleria del Tribunale ad opera di controparte. Avverso tale pronuncia ha poi proposto ricorso per cassazione la parte interessata affidandosi a due motivi di censura, motivi trattati congiuntamente dalla Cassazione, nei termini che seguono.

Gli ermellini affermano che è ormai principio consolidato che la notifica a mezzo pec sia valida anche se l’avvocato non abbia eletto domicilio nel circondario del Tribunale adito.

Le Sezioni Unite, infatti, si erano già espresse in tal senso (Cass., SS.UU., n. 10143/12), statuendo che

«la domiciliazione “ex lege”, prevista dall’art. 82 r.d. n. 37 del 1934 per quelle ipotesi in cui il difensore, esercitando il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, non abbia eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria presso la quale ha sede il giudizio in corso, è ormai applicabile soltanto in quei casi in cui detto difensore, contravvenendo all’obbligo sancito dall’art. 125 c.p.c., non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.e.c.)».

A partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 CPC, introdotte dall’art. 25 n. 183/2011 (entrata in vigore successivamente alla richiamata pronuncia a Sezioni Unite) – ritiene la Cassazione – esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 R.D. citato, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 CPC per gli atti di parte e dall’art. 366 CPC specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

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Scarica il testo di Cass. Civ., VI, ordinanza 14/09/2017, n. 21335

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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