Notifica a mezzo PEC del ricorso al TAR: sì, anzi no, anzi sì… Pronunce ondivaghe dei giudici amministrativi


Con un nostro precedente post del 9/2/2015 abbiamo segnalato due pronunce del Tar Lazio, diametralmente opposte, tra loro, in punto di notifica a mezzo PEC del ricorso introduttivo del processo amministrativo.

Le due pronunce del Tar Lazio

Infatti, la Sez. III, del Tar Lazio con la sentenza 25/11/2014, n. 11808 ha dichiarato che  la notifica a mezzo posta elettronica certificata (Pec), del ricorso introduttivo del processo amministrativo, è ammissibile, mentre con la successiva sentenza del 13/01/2015, n. 369 la stessa Sez. III, del medesimo Tar Lazio, ha dichiarato l’esatto contrario, e cioè che è inammissibile la notifica a mezzo Pec del ricorso introduttivo.

La pronuncia del Tar Campania

Ora, in questo contesto, si inserisce la sentenza del Tar Campania, Sez. VII, n. 923, pronunciata il 22/01/2015 e depositata il 06/02/2015 con cui, si torna ad ammettere la validità della notifica a mezzo Pec del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo.

Precisamente, il Tar Campania, Sez. VII, sent._923/2015, testualmente così dispone:

la notifica per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata: ad avviso del Tribunale, la mancata autorizzazione ex art. 52 CPA non può ritenersi ostativa atteso che la predetta norma si relazione a forme “speciali” di notificazione, laddove il processo amministrativo, nella sua interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico (PAT; cfr. ex pluris, il DPCM 13 novembre 2014); sul piano della economicità delle forme, va ancora rilevato che l’autorizzazione, a seguito di innegabile rinnovabilità della notifica, non comporterebbe altro che una nuova notifica (verisimilmente) a mezzo PEC; che, in particolare, la legittimità della predetta notifica è comunque recuperabile ex art. 1 L. n. 53 del 21 gennaio1994 secondo cui (…) L’avvocato o il procuratore legale (…), munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata

Come si concludeva il post del 9/2/2015, così non si può che concludere anche questo, cioè, limitandoci a confidare in una maggiore uniformità di ‘vedute’, da parte della giurisprudenza, nel futuro prossimo, poichè questo suo orientamento ondivago, in ordine alla validità o meno della notifica via Pec dell’atto introduttivo del giudizio, oltre alla confusione, determinano conseguenze, a volte, irreversibili a carico degli utenti, così come infatti accade in materia amministrativa, soggetta, come noto, a termini decadenziali rispetto agli atti da impugnare.

Documenti & materiali 

Scarica il testo del post del 9/2/2015
Scarica il testo del Tar Lazio, Sez. III, sentenza 13/01/2015 n, 369
Scarica il testo del TAR Lazio, sez. III, sentenza 25/11/2014 n. 11808
Scarica il testo del Tar Campania, Sez. VII, sentenza 06/02/2015 n. 923

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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