Negoziazione assistita familiare. Nessun contributo unificato; nessuna sospensione feriale dei termini Nota del ministero della giustiza del 13/03/2015

By | 09/04/2015

A proposito della negoziazione assistita in materia familiare, introdotta, come noto, dal DL 12/09/2014 n. 132 conv. con modifiche in L. 10/11/2014 n. 162 (art. 6) segnaliamo la nota del ministero della giustizia del 13/03/2015 contenente i chiarimenti in merito alla debenza o meno del contributo unificato ed alla applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini.

Come noto, il nuovo istituto consente di concludere una convenzione di negoziazione assistita, senza l’intervento del giudice, ma con l’assistenza obbligatoria di uno o più difensori per parte, per

«le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

L’art. 6 del D.L. 132/2014 prescrive, inoltre, che l’accordo raggiunto debba preliminarmente riscuotere l’approvazione della Procura della Repubblica (sotto forma di nulla osta o di autorizzazione, a seconda che non vi siano o vi siano figli minori o ad essi equiparati), disponendo in tal senso il deposito presso la Procura dell’accordo in tal modo raggiunto.

Ci si era chiesti, dunque, se analogamente a quanto accade per le cause dinanzi al tribunale, al momento del deposito dell’accordo fosse necessario, anche in tale ipotesi, il pagamento del contributo unificato.

Il ministero risponde al quesito sottoposto ritenendo di

di dover escludere la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo […]. Invero, il procuratore della Repubblica svolte un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto.

Tale esclusione trova, dunque, fondamento proprio nella natura e nella ratio del procedimento in questione avente natura non giurisdizionale.

Ad eguale conclusione ed in coerenza con tali principi il ministero perviene nel ritenere non applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all’art. 1 L. 742/1969.

Documenti & materiali 

Scarica il testo della nota del ministero della giustizia del 13/03/2015
Scarica il testo del DL 12/09/2014 n. 132
Scarica il testo della L. 10/11/2014 n. 162

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