Mutuo fondiario: legittimità del piano di ammortamento alla francese Trib. Trani, 03/06/2020, n. 880

By | 29/06/2020

TRIB. TRANI, 03/06/2020, N. 880 – EST. DOTT. GIUSEPPE RANA

«L’adozione del piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna indeterminatezza né alcun effetto anatocistico in violazione dell’art. 1283 cod. civ. perché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo, mentre alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma costituiscono quota interessi della rata di rimborso del mutuo» (Massima non ufficiale)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20 marzo 2018, l’attore in epigrafe conveniva in giudizio [Omissis]. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

– accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del contratto di mutuo ipotecario per violazione art. 38 TUB;

– accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per omessa indicazione del TAEG (e/o ISC);

– accertare e dichiarare la illegittimità del contratto di mutuo in ragione del parametro Euribor applicato, per i motivi di cui in narrativa;

– accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo de quo, in quanto esprime un Tasso Effettivo Globale (TEG) usurario;

– accertare e dichiarare la illiceità, illegittimità e la nullità della clausola di interessi del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede interessi di mora ultralegali;

– per l’effetto dichiarare che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora superiore al tasso soglia;

– accertare e dichiarare che anche il solo tasso di mora con l’addendo delle spese e competenze afferenti il mutuo- travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;

– accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità degli interessi usurari nella misura di euro 27.498 (vedi perizia) (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successivamente;

– accertare e dichiarare la nullità degli interessi per indeterminatezza della clausola e fallacità del TAN indicato in contratto rispetto al TAE conteggiato con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB e/o art. 1284 c.c. e rimodulazione del piano di ammortamento;

– e per l’effetto accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, compensando il credito accertato oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo- con il debito residuo;

– in subordine condannare la convenuta a restituire agli attori la somma di euro 27.498 corrisposti (vedi perizia) (s.e.o.) (v. perizia allegata), o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 12 aprile 2001, oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo; – accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento” (doc. 1). L’attore deduceva:

a) di avere stipulato il 12 aprile 2001 con la [Omissis] un contratto di mutuo ipotecario per l’importo complessivo di lire 130 milioni pari ad E 67.139,40 al tasso variabile dell’Euribor a 3 mesi, maggiorato di 1,25 punti percentuali su base annua (pari alla data di stipula al tasso del 5,867%;

b) di avere fatto svolgere una consulenza tecnica di parte, attestante la nullità ed usurarietà del rapporto, in forza della quale l’attore agisce per la ripetizione di E 27.498,00.

Deduceva in diritto:

a) l’indeterminatezza del tasso di interesse;

b) l’omessa indicazione del’ISC;

c) l’indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di riferimento in quanto il dato testuale del contratto non consente di individuare con esattezza il tasso cui fare riferimento;

d) la violazione delle norme sulla concorrenza in quanto l’Euribor è frutto di un accordo di cartello vietato per legge;

e) l’illegittimo anatocismo a causa dell’ammortamento alla francese previsto in contratto e del conteggio degli interessi di mora sulle rate e dunque su quota capitale e su interessi corrispettivi;

f) la nullità delle clausole vessatorie rappresentate dalla clausola degli interessi di cui al piano di ammortamento “graduale a rate costanti posticipate” del mutuo per cui è causa, con conseguente illegittimità ed inefficacia della stessa;

g) l’usurarietà dei tassi pattuiti in quanto il CTP ha riscontrato:

– TEG conteggiato pari al 13,81% superiore al Tasso Soglia Usura (10,23%) e dunque usurario; – TAE (Tasso Effettivo) pari al 13,7564 e dunque analogamente usurario; – TAEG conteggiato pari al 13,85% parimenti contra legem; – Tasso effettivo di mora pari al 32,93% manifestamente usurario;

h) la concessione del credito senza verifica della solvibilità del debitore, la violazione del limite legale di finanziabilità;

i) la violazione della buona fede, attesi il vizio del consenso, vessatorietà di numerose clausole peraltro prive della doppia sottoscrizione, interessi anatocistici, interessi usurari, indeterminatezza di innumerevoli clausole contrattuali ecc.

Si costituiva [Omissis], la quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.

Il G.U. riteneva la causa matura per la decisione sicché, precisate le conclusioni in modo conforme, essa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va rigettata.

In punto di fatto, è essenziale precisare che dall’esame del contratto di mutuo si evince che l’art. 5 (in cui apparentemente è previsto un tasso di mora pari al tasso contrattuale “maggiorato di punti 8,50”) contiene una POSTILLA (pag. 7, riga 2) che rimanda in calce all’atto, laddove il Notaio ha appuntato: “RADIA IL NUMERO <<8,50>>, SOSTITUISCI “2”, SETTIMA FACCIATA” (pag. 10, ultimo periodo). In forza di tale correzione, la pattuizione del tasso di mora corrisponde al saggio passivo maggiorato di due punti percentuali ed è pari ad un tasso di mora del 7,867%.

Le condizioni stabilite in contratto pertanto erano: tasso corrispettivo = 5,867% (Euribor 3 m. + 1,25%); tasso di mora = 7,867% (TAN + 2,00%).

Ne consegue da un lato che la pattuizione di interessi è avvenuta per iscritto e con evidente specificità e chiarezza, mediante riferimento all’Euribor a tre mesi rilevato dal comitato di gestione Euribor e, in mancanza, con riferimento alla quotazione dei depositi interbancari fornita da altra primaria banca. D’altra parte giustamente parte convenuta osserva che la validità del tasso Euribor è confermata dalla giurisprudenza e che il tasso di interesse pattuito in contratto non è dato dal solo Euribor, ma anche dalla previsione di uno spread aggiuntivo, con ciò escludendosi che l’Euribor, o meglio il tasso pattuito, sia un parametro frutto di un accordo di cartello per la determinazione di un prezzo.

Quanto alla mancata indicazione dell’I.S.C., con presunta violazione dell’art. 117 T.u.b., è sufficiente osservare che l’obbligo di indicazione contrattuale dell’I.S.C. (la cui violazione in ogni caso non ha le conseguenze asserite) è stato introdotto con l’emanazione, da parte della Banca d’Italia, della “Istruzioni di vigilanza per le Banche” del 25 luglio 2003, le cui disposizioni transitorie espressamente ne prevedono l’entrata in vigore dal “1° ottobre 2003”, laddove il mutuo in contestazione è del 2001.

Quanto poi al TAEG ed alla sua asserita difformità rispetto al tasso nominale, non è chiaro neppure nella relazione stragiudiziale come si possa pervenire alla misura, piuttosto eccessiva, del 13,7564%.

Il tasso soglia è pacificamente pari a = 10,230% sicché, anche considerando eventuali oneri accessori, è evidente che per il tasso corrispettivo non sussiste problema alcuno di usura. Lo stesso dicasi quanto al tasso di mora, come sopra evidenziato.

Circa il meccanismo di ammortamento ed all’anatocismo, si osserva quanto segue.

Nella prassi si distinguono essenzialmente tre tipi di ammortamento: il piano all’italiana, in cui ogni rata è di importo diverso in quanto composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi che, calcolata su capitale decrescente, si riduce man mano; il piano alla francese, connotato da rate costanti (ognuna delle quali è composta da una quota capitale e una quota interessi variabile), ed il piano alla tedesca, è strutturato come l’ammortamento alla francese solo che si pagano interessi anticipati. La giurisprudenza di merito si è soffermata in particolare sulla legittimità dell’ammortamento alla francese, essendo esso utilizzato in Italia nella quasi totalità dei casi.

Secondo un primo (ma risalente e minoritario) orientamento il cd. “ammortamento alla francese”, basandosi su una formula di matematica attuariale, in forza della quale l’interesse applicato è quello composto e non quello semplice, finisce con il maggiorare il tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo e dar luogo ad una violazione sia dell’art. 1283 c.c. che dell’art. 1284 c.c., imponendo l’applicazione del tasso legale semplice e non di quello ultralegale indeterminato o incerto.

Secondo la maggior parte delle pronunzie di merito e secondo questo tribunale, invece, l’ammortamento cd. “alla francese” non incorre nella violazione del disposto dell’art. 1283 cod. civ., od interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti.

Nell’ammortamento c.d. alla francese, infatti, gli interessi dovuti sull’intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata; alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare (cfr. Trib. Bologna Sez. IV, 24-06-2017 in Pluris/Cedam e i richiami giurisprudenziali operati in tale pronuncia).

Nel contratto di mutuo, il cosiddetto “ammortamento alla francese”, non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce.

Tale sistema di computazione degli interessi esclude, dunque, qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo.

Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto gli interessi inseriti nella rata successiva sono, a loro volta, calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.

Infatti con il pagamento di ogni singola rata il mutuatario azzera gli interessi a suo carico fino a quel momento e inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra gli interessi maturati e l’importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.

Dunque, in sostanza, l’adozione del piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna indeterminatezza né alcun effetto anatocistico in violazione dell’art. 1283 cod. civ. perché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo, mentre alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma costituiscono quota interessi della rata di rimborso del mutuo (cfr., tra le altre, in tal senso, Trib. Taranto Sez. II, 07-042017, in Pluris/Cedam, 2017; Trib. Treviso, 25-01 2017, id., 2017; Trib. Palermo, Sez. V, 21-03-2017, id., 2017; Trib. Taranto Sez. II, 06-122016, id., 2017; Trib. Ferrara, 06/06/2016, id., 2017; Trib. Pordenone, 01/04/2016, id. 2017, Trib. Larino, 13/01/2016; id. 2017; Trib. Bari Sez. II, 08/04/2015, id., 2016; Trib. Venezia, 27/11/2014, id., 2017). In effetti, il metodo di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta alcuna forma di anatocismo, in quanto ciascuna rata ingloba interessi semplici, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire.

Circa poi la presunta clausola vessatoria, il riferimento all’ammortamento a rate costanti posticipate in termini di vessatorietà è stato formulato dall’attore in termini del tutto apodittici e senza alcun riferimento a precedenti giurisprudenziali o di dottrina.

Tutte le altre doglianze sono risultate puramente apodittiche e generiche e neppure sostenute dalla relazione stragiudiziale depositata.

Alla luce di quanto detto non è utile alcun ulteriore approfondimento istruttorio. Le spese di giudizio, liquidate come di seguito, seguono la soccombenza.

Valore della Causa: Da E 26.001 a E 52.000

Fase di studio della controversia, valore medio: E 1.620,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: E 1.147,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: E 1.204,00

Fase decisionale, valore minimo: E 1.384,00 Compenso tabellare E 5.355,00

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, così provvede, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:

1) rigetta la domanda;

2) condanna l’attore alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E 5.355,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CPA;

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

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