Mediazione. Il Tar torna a pronunciarsi: accolto parzialmente il ricorso delle associazioni forensi Eliminate le spese di avvio del procedimento


Con la sentenza n. 1351 del 23/01/2015, il TAR Lazio torna a pronunciarsi in tema di mediazione, dichiarando il ricorso promosso dalle associazioni forensi avverso il DM 180/2010, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs n. 28/2010”, emanato dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, in parte improcedibile ed in parte accolto e

disponendo per l’effetto l’annullamento degli artt. 16, commi 2 e 9, e 4, comma 3, lett. b), del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010.

Cioè a dire, nell’ambito della complessa e articolata motivazione contenuta nella sentenza in commento – la cui lettura vi segnaliamo – il TAR Lazio annulla alcune disposizioni di cui al D.M. 180/2010, in quanto ritenute contrastanti con alcuni principi cardine del nuovo istituto della mediazione obbligatoria, così come rimodellato a seguito del cd. Decreto del Fare (D.L. 69/2013 conv. in  L. 98/2013).

Si tratta, in particolare, delle disposizioni che si pongono in contrasto, da un lato (art. 16, commi 2 e  D.M. 180/2010) con il principio di gratuità della mediazione laddove nel corso del primo incontro le parti decidano di non voler aderire al tentativo di mediazione e, dall’altro (art. 4, comma 3, lett. b), D.M. 180/2010), con il principio di indipendenza e terzietà dei mediatori.

Per l’effetto, il TAR Lazio compie due operazioni di non poco rilievo:

elimina le “spese di avvio” (ovverosia le 40 € forfettarie) del procedimento di mediazione, nelle ipotesi in cui il suo esperimento è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, allorquando le parti dichiarino di non voler proseguire oltre il primo incontro;

– sul versante “formazione” dei mediatori, dichiara l’illegittimità della norma che ne regola le modalità, ma solo nella misura in cui essa è suscettibile di trovare applicazione “in via generale”, ovvero di trovare applicazione anche nei confronti degli avvocati che come noto sono “mediatori di diritto”.

Respinte, invece, sono le restanti censure di legittimità costituzionale avanzate in ricorso e ritenute infondate, dovendosi escludere, secondo le parole del TAR Lazio,

che il sistema in esame, allo stato vigente, possa sostanziare il pericolo di una indebita restrizione dell’accesso alla giustizia.

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Tar; Lazio, 23/01/2015, n.1351
Scarica il testo del decreto del fare (D.L. 69/2013 conv. in  L. 98/2013)
Scarica il testo del DM 180/2010

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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