Mediazione: ripristinate le spese di avvio del procedimento Il Consiglio di Stato sospende in via cautelare la sentenza del Tar Lazio limitatamente all'esclusione del rimborso delle spese di avvio


Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza camerale del 21/04/2015, ripristina di fatto le spese di avvio del procedimento di mediazione.

Nelle precedenti puntate

Nel nostro articolo del 29/01/2015 vi avevamo segnalato che con la sentenza n. 1351 del 23/01/2015, il TAR Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso delle associazioni forensi proposto avverso il DM 180/2010, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs n. 28/2010”.

In particolare, il TAR Lazio con tale pronuncia aveva annullato alcune disposizioni del detto decreto tra cui – per quanto qui interessa – l’art. 16, commi 2 e 9, poiché ritenuta contrastante con il principio di gratuità della mediazione laddove nel corso del primo incontro le parti decidano di non voler aderire al tentativo di mediazione.

Successivamente, era intervenuto il ministero della giustizia con un comunicato del 02/02/2015 che invitava tutti gli organismi ad adeguarsi immediatamente alle nuove disposizioni.

L’ordinanza del Consiglio di Stato

Come detto, con l’ordinanza in commento, il Consiglio di Stato ripristina le spese di avvio del procedimento e lo fa accogliendo l’istanza cautelare, presentata dal ministero della giustizia e dal ministero dello sviluppo economico, limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio del procedimento.

In particolare, l’organo giudicante ritiene che tali spese c.d. di avvio, che comprendono sia le spese vive documentate che le spese generali sostenute dall’organismo:

non sono riconducibili al concetto di compenso ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. n. 28/2010, potendo invece essere devoluta alla sede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa (ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall’originaria ricorrente con l’appello incidentale.

La ratio di tale decisione sta quindi nel ritenere che, ancorché trattasi di spese quantificate in via forfettaria, le spese di avvio del procedimento di mediazione rappresentano un onere connesso ad un servizio obbligatorio ex lege preventivo all’accesso alla giustizia per determinate materie.

Ne consegue, pertanto, che tale esborso vada sostenuto dalle parti del procedimento mediatorio, anche in caso di esito negativo dello stesso.

Documenti & materiali

Scarica il testo dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 21/04/2015
Scarica il testo della sentenza Tar; Lazio, 23/01/2015, n.1351
Scarica il testo del decreto del fare (D.L. 69/2013 conv. in  L. 98/2013)
Scarica il testo del DM 180/2010

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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