Ancora sulla mediazione: nessuna sospensione da parte del Consiglio di Stato


Nel nostro precedente articolo del 20/02/2014 avevamo segnalato la recente pronuncia del Consiglio di Stato che, in accoglimento dell’appello proposto dall’OUA avverso il provvedimento di rigetto del Tar Lazio sull’istanza cautelare di sospensione del regolamento 180/2010 (quale decreto attuativo della disciplina sulla mediazione), aveva rinviato allo stesso Tar Lazio per la ‘sollecita’ fissazione dell’udienza di merito.

La pronuncia in questione aveva fatto sorgere non pochi dubbi in relazione al fatto che l’accoglimento dell’appello proposto dall’OUA avesse determinato o meno l’effettiva sospensione del provvedimento impugnato in difetto di una espressa statuizione sul punto dal parte del Consiglio di Stato nel citato provvedimento.

Tali perplessità di natura interpretativa avevano, dunque, indotto l’OUA a proseguire nella propria iniziativa giudiziaria avanzando nuova richiesta chiarificatrice sul punto, alla quale, da ultimo, ha messo la parola fine la recente ordinanza n. 1059 del 12/03/2014 del Consiglio di Stato, che ha dichiarato inammissibile il nuovo ricorso proposto dall’OUA e, conseguentemente, ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare.

Ricapitoliamo la vicenda.

Il ricorso in sede amministrativa da parte dell’OUA 

Successivamente alla reintroduzione della mediazione obbligatoria ad opera del decreto del fare, l’OUA impugnava in sede amministrativa, avanti il Tar Lazio, il DM 180/2010, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs n. 28/2010”, emanato dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, proponendo contestualmente domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento stesso.

La decisione del Tar Lazio sull’istanza cautelare proposta dall’OUA

Con l’ordinanza n. 4872 del 2013 del il Tar Lazio rigettava la domanda cautelare avanzata dall’OUA in considerazione della ritenuta «insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso».

L’appello al Consiglio di Stato e la conseguente pronuncia di accoglimento

Come sopra riferito, avverso tale provvedimento di diniego, l’OUA interponeva appello in via cautelare al Consiglio di Stato, il quale con l’ordinanza n. 607 del 12/02/2014 accoglieva l’appello in considerazione del fatto che «le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito» disponendo, pertanto, la “sollecita fissazione” della relativa udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. (la quale norma testualmente dispone: «il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito»).

Tale decisione non aveva però sopito il dibattito tra gli interpreti in relazione al fatto se dall’accoglimento dell’appello in via cautelare potesse ritenersi avvenuta l’implicita declaratoria di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato pur in assenza di una precisa statuizione in tal senso da parte del Consiglio di Stato.

I chiarimenti richiesti dall’OUA al Consiglio di Stato

Al fine di dirimere la questione l’OUA, come preannunciato nel proprio comunicato stampa del 14/02/2013, ha presentato ricorso in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., comma 5, ovvero un ricorso finalizzato ad «ottenere chiarimento in ordine alle modalità di ottemperanza», vista l’incertezza sull’effettiva o meno sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione.

La decisione del Consiglio di Stato

In merito al suddetto ricorso il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1059 del 12/03/2014 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso stesso in considerazione del fatto che il rimedio previsto dall’art. 112 c.p.a. «è esperibile al solo scopo di ottenere dal giudice dell’ottemperanza chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato», mentre con l’atto proposto dall’OUA è stata introdotta

«una diversa domanda, tendente ad ottenere una nuova pronuncia cautelare in luogo di quella già emessa con ordinanza di questa Sezione n.607/2014 con cui il Collegio, valutato che l’interesse del ricorrente potesse ricevere adeguata tutela mediante la sollecita trattazione del merito del giudizio, ha accolto l’appello limitatamente alla fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.»

Tale ultimo provvedimento da parte del Consiglio di Stato sembra chiudere definitivamente la questione in relazione alla negata sospensione del DM 180/2010, il quale fintanto che non si arriverà al giudicato di merito dovrà ritenersi pienamente legittimo ed efficace e, con esso le relative disposizioni in materia di mediazione, come recentemente modificate.

Documenti & materiali

Scarica il testo del decreto del fare (D.L. 69/2013 conv. in  L. 98/2013)
Scarica il testo del DM 180/2010
Scarica il testo dell’ordinanza Consiglio di Stato n. 607 del 12/02/2014
Scarica il testo dell’ordinanza Consiglio di Stato n. 1059 del 12/03/2014
Scarica il testo del comunicato stampa dell’OUA del 14/02/2014

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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