Torniamo a parlare di mediazione: l’adeguamento del D.M. 180/2010


Torniamo a parlare di mediazione. E’ il tema ricorrente dell’ultimo periodo dopo l’arcinota reintroduzione, con il decreto del Fare, dell’obbligatorietà della mediazione per le materie tassativamente ivi elencate.

Oggi, dunque, torniamo a parlare di mediazione, in quanto sul web è apparsa la notizia che parrebbero essere in corso di approvazione le norme ‘adeguatrici’ del D.M. 180/2010, già modificato dal D.M. 145/2011, contenente il regolamento sulla «determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010».

Tali norme adeguatrici si sono rese necessarie a seguito della riforma in tema di mediazione sopra menzionata e dopo i chiarimenti offerti dalle linee guida del CNF, in merito ai quali rimandiamo al nostro intervento di pochi giorni fa (v. articolo del 07/03 u.s.).

Il testo del decreto in questione non è ancora disponibile, non essendo ancora stato definitivamente approvato; tuttavia, stando alle prime indiscrezioni, le novità rilevanti interesserebbero tre snodi essenziali a proposito di:

mediatore: introduzione di ipotesi di incompatibilità per il mediatore sia nel corso del procedimento di mediazione (divieto di assumere l’incarico di mediatore qualora all’interno del procedimento siano coinvolte parti con cui il mediatore abbia, o abbia avuto in precedenza, rapporti professionali), sia nella fase successiva alla sua conclusione (divieto di assistere le parti del procedimento per i due anni successivi alla definizione del procedimento di mediazione). Inoltre, il mediatore non potrà essere parte, rappresentare o assistere parti nei procedimenti di mediazione che si svolgano dinanzi all’organismo di mediazione di appartenenza dello stesso mediatore (ovverosia dell’organismo presso il quale è iscritto, di cui sia socio o presso il quale rivesta una qualsiasi carica a qualunque titolo);

costi di mediazione: oltre alla precisazione (già nota) in ordine all’obbligo per le parti del procedimento di mediazione di corrispondere all’organismo di mediazione le spese di avvio del procedimento stesso e le spese vive documentate (obbligo che è a carico di ciascuna parte ed è dovuto anche solo per il primo incontro ed anche in caso di mancato raggiungimento di un accordo), il decreto prevederebbe il raddoppio delle spese di avvio qualora il valore delle controversie superi i 250.000 €;

capacità finanziaria: gli organismi di mediazione (e gli enti di formazione) dovranno avere una capacità finanziaria minima pari ad € 10.000.

Documenti & materiali

Scarica il testo della D.M. 180/2010
Scarica il testo del decreto del Fare

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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