Mantenimento figli maggiorenni: legittimazione processuale


Uno dei vari problemi che si presentano in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, è la loro legittimazione processuale, e dunque, il loro diritto di agire in giudizio, nei confronti del genitore obbligato, in relazione all’assegno di mantenimento.

In particolare, ci si chiede se il figlio, divenuto maggiorenne, abbia una legittimazione processuale esclusiva, oppure, concorrente con quella del genitore convivente.

Il problema era divenuto di attualità quando con la L. 08/02/2006 n. 54, si era introdotto l’art. 155 quinquies C.C., con cui si prevedeva espressamente che il pagamento dell’assegno di mantenimento, previa determinazione del giudice, potesse essere corrisposto direttamente nelle mani del figlio maggiorenne.

A fronte di ciò, si era sostenuto che, se il figlio poteva riscuotere il mantenimento, allora a maggior ragione, gli si doveva riconoscere la legittimazione processuale, il diritto di agire in giudizio per fare valere il predetto diritto.

Oggi, come noto, il cit. art. 155 quinquies C.C., è stato formalmente abrogato dalla Riforma sulla filiazione introdotta con il D.LGS. 28/12/2013 n. 154 (in vigore dal 7/2/2014), ma ciò solo formalmente poichè in realtà il suo identico contenuto è stato reiterato nell’art. 337 septies C.C., di nuova introduzione per effetto della medesima riforma sulla filiazione. Con ciò, dunque, si è portato dietro tutte le problematiche ad esso connesso.

Ed allora va detto che, sul punto, malgrado qualche sparuta pronuncia contraria (ad esempio, C. App. L’Aquila, 22/09/2011, n. 927) secondo il quale «…deve ritenersi sussistente la legittimazione esclusiva al figlio maggiorenne»), si può serenamente dare atto che l’orientamento giurisprudenziale maggioritario riconosce in capo così al figlio, come al genitore convivente, la legittimazione processuale concorrente.

Infatti, la Suprema Corte, (Cass. Civ., Sez. I, 10/01/2014, n. 359) ha espressamente chiarito che:

«deve (…) ritenersi che, non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorchè maggiorenni, la legittimazione del coniuge convivente (definita normalmente “concorrente“, ma anche, da qualche autore, “straordinaria”) ad agire iure proprio nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, prò quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento, sussista tuttora. Il giudice, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà quindi (sussistendone i presupposti) riconoscere in ogni caso il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un “versamento” (…) nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all’uno ed in parte all’altro» . 

E con la sentenza pronunciata in questi giorni (Cass. CIv., Sez. I, 08/09/2014, n. 18869) la Corte di Cassazione ha confermato nuovamente questo orientamento, affermando che:

«il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l’altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un’ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone».

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., Sez. I, 08/09/2014, n. 18869
Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., Sez. I, 10/01/2014, n. 359
Scarica il testo della (solo massima) C. App. L’Aquila, 22/09/2011, n. 927
Leggi il testo della L. 08/02/2006 n. 54
Leggi il testo del D.LGS. 28/12/2013 n. 154

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

One thought on “Mantenimento figli maggiorenni: legittimazione processuale

  1. Grazia

    Gentile Collega,
    ho appena letto il tuo articolo e ti ringrazio perché mi é stato molto utile.
    Vorrei chiederti e approfittare ancora della tua disponoibilità, se possibile.
    Dovrò presentare un ricorso simile a breve, ma rientra in materia di mediazione obbligatoria?
    E ancora, dovrò presentarlo in modalità telematica?
    Ti ringrazio in ogni caso.
    Cordiali saluti.

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