PCT: inammissibile l’atto contenente collegamenti ipertestuali Trib. Roma, Sez. II Lav., decreto 20/04/2015

By | 26/06/2015

Dopo l’ordinanza resa dal Tribunale di Pesaro in tema di inefficacia dell’esecuzione mobiliare telematica presso terzi, pubblicata il 18 giugno scorso, proponiamo oggi un altro provvedimento che si cimenta con una diversa ipotesi di inammissibilità processuale di tipo informatico.

Ci si riferisce a Trib. Roma, Sez. II Lav., decreto 20/04/2015, tramite cui è stato dichiarato inammissibile un ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto (non quest’ultimo, ma) alcuni dei documenti depositati telematicamente in allegato ad esso contenevano collegamenti ipertestuali.

Il caso

Tizio deposita telematicamente un ricorso per decreto ingiuntivo corredato da documenti, all’interno di alcuni dei quali sono presenti collegamenti ipertestuali.

Il giudice, esaminato il fascicolo, rileva preliminarmente che la vigente regolamentazione tecnica in materia di PCT (costituita, attualmente, dal Provv. Resp. SIA 16/04/2014, emanato in base all’art. 34 D.M. 44/2011, a sua volta adottato ex art. 4 D.L.193/2009, conv. in L.24/2010) inibisce la presenza di «elementi attivi» nel contesto processual-telematico e che

«nella fattispecie la documentazione allegata al ricorso presenta uno o più elementi attivi (compare in evidenza da consolle la presenza di uno o più collegamenti ipertestuali negli allegati)».

Deduce, dunque, da quanto sopra, che, nella specie «la forma prevista dalla legge non è stata rispettata» ed indi, valutata ulteriormente l’impossibilità di

«ritenere raggiunto lo scopo poiché l’atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar corso a valido processo telematico (cfr. Trib. Ordinario di Roma del 13/7/2014)»,

conclude dichiarando l’inammissibilità, non degli allegati contenenti i link incriminati, bensì dello stesso ricorso introduttivo.

Inammissibilità dell’atto processuale per vizio di un documento allegato

La prima cosa che balza all’occhio del provvedimento de quo è che esso sancisce l’inammissibilità di un atto giudiziario a causa di un’asserita irregolarità formale che riguarda uno o più documenti a quest’ultimo allegati.

Il giudice romano, infatti, ha ritenuto il ricorso per decreto ingiuntivo di specie afflitto da una carenza genetica irrimediabile – dichiarandolo, dunque, inammissibile non perché esso stesso contenesse i “diabolici” collegamenti ipertestuali di cui sopra, ma in quanto, come si è già visto, questi ultimi erano contenuti «negli allegati».

Il che, oltre a porre numerosi dubbi in ordine al motivo per cui l’(eventuale) inammissibilità di un documento dovrebbe riverberarsi nella “carenza genetica” dell’atto cui afferisce, apre anche la via a  scenari ad elevato tasso di imprevedibilità, considerando che non sempre gli allegati sono costituiti da documenti creati dal depositante, ma sono, invece, spesso ad egli forniti dai propri assistiti, in formati e con contenuti ovviamente precostituiti.

Dunque, ad esempio, potrà l’avvocato depositare in formato elettronico un carteggio email consegnatogli da un determinato cliente che, per avventura, contenga link a risorse esterne? O potrà egli allegare il file originale di un’immagine pubblicitaria considerata ingannevole, se quest’ultima contiene il collegamento ipertestuale al prodotto reclamizzato?

In quel del Tribunale di Roma, a quanto pare, probabilmente no, pena la quasi certa inammissibilità, non tanto della produzione, quanto dello stesso atto che essa è deputata a corredare.

Ma, altrove, quid?

La capacità espansiva della decisione

Un secondo aspetto preliminare che merita riflessione consiste nell’osservare che siamo di fronte ad una decisione che, benché resa in materia di ricorso per decreto ingiuntivo (ove i danni che l’inammissibilità può provocare restano comunque circoscritti) è tuttavia dotata di una insidiosa vis espansiva, essendo il ragionamento in essa contenuto estensibile a qualsiasi atto processuale (atti di citazione, opposizioni varie, comparse di risposta, memorie istruttorie, etc.) ed essendo altresì il presunto vizio di inammissibilità ipotizzabile per qualsiasi tipo di collegamento ipertestuale, in quanto l’intero genere è in sé ritenuto (erroneamente) appartenere alla categoria degli «elementi attivi», bandita dai regolamenti tecnici del PCT.

Si pensi allora, ad esempio, ad un’opposizione a decreto ingiuntivo contenente l’indirizzo PEC del difensore nella forma del collegamento ipertestuale – come questa avvauloagerio@ordineavvocativattelapesca.it – magari del tutto involontariamente apposta  (gli editor di testo presentano opzioni per convertire automaticamente  indirizzi email e internet in collegamenti ipertestuali e tali essi possono restare anche dopo la conversione in pdf): che direste se quell’opposizione fosse dichiarata inammissibile in quanto, a causa della presenza di quell’indirizzo PEC, essa è un atto processuale mancante «dei requisiti genetici indispensabili per dar corso a un valido processo telematico»?

Insomma, vale davvero la pena di approfondire il tema, per verificare se e in che misura le cose stiano davvero come opina il Tribunale della capitale.

La «forma» non è «prevista dalla legge»

Iniziando ad approfondire l’esame del provvedimento in commento, può in primo luogo osservarsi che il giudice capitolino ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo in questione avendo constatato che «la forma prevista dalla legge non è stata rispettata».

Ed in effetti, trattandosi di un caso di nullità di un atto processuale per ragioni di carattere formale, a mente di quanto previsto dall’art. 156, 1° co., C.P.C., detta nullità non può essere dichiarata se essa «non è comminata dalla legge».

Senonché, quantomeno a parere di chi scrive, nel caso di specie non esiste una norma di legge capace di supportare la declaratoria di inammissibilità qui in rilievo.

Base di partenza di tutto il plesso normativo tecnico in materia di PCT è, per ciò che qui interessa, l’art. 4, 1° co., D.L.193/2009, conv. in L. 24/2010, il quale ebbe a rimettere l’adozione della relativa normativa regolamentare a successivi decreti del Ministro della Giustizia.

Quest’ultimo, in base a detta disposizione, emanò il D.M. 21/02/2011, n. 44, recante «regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».

Tale decreto, per quanto in questa sede direttamente rileva, agli  artt. 11 e 12, regolamenta, rispettivamente il formato degli atti processuali informatici e quello dei documenti informatici allegati, prevedendo il divieto di inserivi «elementi attivi» e rinviando (peraltro senza esservi in alcun modo autorizzato) per ulteriori specifiche tecniche ad un provvedimento ad hoc da emanarsi a cura della Direzione Generale SIA (o DGSIA o, per esteso, Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) presso il Ministero della Giustizia (art. 34 D.M. 44/2011 cit.).

Detto provvedimento, nella versione attualmente vigente, è il  Provv. Resp. SIA 16/04/2014, gli articoli 12 e 13 del quale, a loro volta, specificano i formati tecnici di dettaglio, rispettivamente, degli atti processuali e dei documenti allegati nel PCT, chiarendo anche la nozione di “elemento attivo”, come si vedrà in seguito.

Appare, dunque, evidente che i requisiti tecno/formali dell’atto processuale e del documento informatico allegato sono previsti da norme meramente regolamentari (D.M. 21/02/2011, n. 44), che non risultano autorizzate ad intervenire a livello primario  e non incidono. d’altro canto, su materia delegificata e che contengono, inoltre, una subdelega (peraltro non prevista dalla normativa primaria di cui all’art. 4, 1° co., D.L.193/2009, conv. in L. 24/2010) a disposizioni di natura esclusivamente tecnica, emanate da un organismo di tipo burocratico/amministrativo, il  valore giuridico delle quali nell’ordinamento generale si approssima allo zero.

Non si vede davvero, dunque, come dalla violazione della normativa tecnica di cui sopra, potrebbe legittimamente farsi discendere la nullità (e, dunque, la conseguente inammissibilità) di un atto processuale, posto che, come si è già detto, l’art. 156, 1° co., C.P.C., prevede che sia solo la legge  a poter interferire con una materia tanto delicata (sul punto, si veda la ricostruzione operata da Trib. Vercelli, Sez. Civ., ordinanza 04/08/2014, in diversa fattispecie, ma con enunciazione di principio pienamente condivisibile).

Ciò, salvo volersi fondare – come, direttamente od indirettamente finisce con il fare la giurisprudenza che opina nel senso qui criticato – sul contenuto delle clausole di puro stile per solito presenti nella normativa del PCT che richiamano al «rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»: argomento, tuttavia, talmente generico e privo di appeal, da non meritare commento.

Il riferimento all’art. 12 Provv. Resp. SIA 16/04/2014 è sbagliato

Quanto sopra premesso, si consideri ancora che, nella fattispecie, il tribunale di Roma ha rilevato la presenza dei collegamenti ipertestuali (asseritamente) inammissibili non nel corpo dell’atto processuale interessato (ricorso per decreto inigiuntivo), ma all’interno di alcuni dei documenti ad esso allegati (sebbene, poi, il presunto vizio sia stato propagato, per ragioni che non è dato sapere, anche all’atto).

Ora, leggendo il provvedimento in commento, può osservarsi come la disposizione in esso richiamata nel motivare la conseguente pronunzia di inammissibilità, è l’art. 12 Provv. Resp. SIA 16/04/2014 sopra citato.

Si è già accennato, tuttavia, come tale disposizione, si occupi di regolare il formato degli atti del processo telematico (recitando: «l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; (…)») e non, invece, quello dei «documenti informatici allegati», compito che è proprio dell’art. 13 del medesimo Provv. Resp. SIA 16/04/2014 (il cui primo comma recita «i documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili»).

E’ quest’ultima norma, dunque (ovviamente insieme al combinato disposto degli artt. 12 e 34 D.M. 21/02/2011, n. 44, che ne costituisce il presupposto regolamentare), a fungere da esatto parametro di riferimento della fattispecie in esame, in cui il (presunto) vizio (i.e. presenza di collegamenti ipertestuali)  è stato rilevato all’interno di uno o più documenti informatici allegati al ricorso introduttivo.

Ed è tale norma, dunque, che, avrebbe dovuto essere richiamata a fondamento della declaratoria di inammissibilità di specie.

Va detto, per completezza, che l’erroneo richiamo appena evidenziato è privo di ricadute pratiche, giacché, come può dedursi dalla lettura delle disposizioni appena richiamate, anche l’art. 13 Provv. Resp. SIA 16/04/2014, nel regolamentare il formato dei documenti informatici allegati, a sua volta vieta la presenza di «elementi attivi» nel corpo di questi ultimi, esattamente come fa l’art. 12 dello stesso provvedimento nel riferirsi agli atti.

Ma va, a questo punto, anche aggiunto che se il giudicante avesse letto con attenzione il testo della norma tecnica effettivamente applicabile alla fattispecie (i.e. quella di cui all’art. 13  Provv. Resp. SIA 16/04/2014), forse avrebbe potuto rilevare che il tenore testuale di quest’ultima disposizione è parzialmente diverso da quello dell’art. 12 Provv. cit. erroneamente richiamato,  e consente di identificare la nozione di “elemento attivo”, nonché,  per conseguenza, di escludere che un collegamento ipertestuale rientri in tale categoria, come si sta per vedere.

Cos’è un elemento attivo?

Venendo, ora, al merito del decreto in commento, va detto che esso si basa su un sillogismo di questo tipo:

  • gli «elementi attivi» non possono essere utilizzati nel PCT;
  • i collegamenti ipertestuali sono «elementi attivi»;
  • dunque, i collegamenti ipertestuali non possono essere utilizzati nel PCT.

Ora, al di là della problematica relativa alle conseguenze giuridiche  dell’utilizzo di «elementi attivi» in ambito PCT nonostante il divieto di cui sopra, che si è già esaminato in precedenza, appare evidente che il principale tema di merito da affrontare consiste nel definire la nozione di “elemento attivo”.

Solo in tal modo, infatti, si potrà sviluppare il passaggio logico successivo verificando se un collegamento ipertestuale (ovverosia il particolare elemento informatico la cui presenza ha fatto scattare la pronunzia di inammissibilità qui in esame) rientri effettivamente in tale categoria: circostanza, quest’ultima, che il Tribunale di Roma pare dare apoditticamente – quanto erroneamente –  per scontata.

Definizione di elemento attivo

La nozione di elemento attivo non risulta definita espressamente da fonti normative. Per ricostruirla, dunque, oltre che al senso comune delle parole (l’aggettivo “attivo” evoca di per sé elementi dotati di un certo grado di “autonomia informatica” e, comunque, non inerti), va fatto anche riferimento al tenore testuale dell’art. 13 del Provv. Resp. SIA 16/04/2014, il quale, nello specificare tecnicamente il divieto di cui sopra, in via esemplificativa precisa che nel documento informatico allegato non devono essere presenti elementi attivi: «tra cui macro e campi variabili» (esemplificazione che manca, si badi, nel testo dell’art. 12 del Provv. Resp. SIA 16/04/2014 erroneamente richiamato dal tribunale romano, che, dunque, non ha potuto tenerla in considerazione).

Ora, sia pure sinteticamente, va in proposito osservato che le «macro» sono “mini-programmi” costituiti da linee di codice concatenate tra loro capaci, una volta “lanciati”, di eseguire una o più operazioni relative al file o al sistema cui afferiscono (anche danneggiandoli, se si tratta di macro “maligne”).

Dal canto loro, invece, i «campi variabili» sono elementi, spesso presenti in documenti di testo (ma non solo), il cui contenuto è suscettibile di mutare in modo automatico secondo i contesti e/o secondo le esigenze del singolo utilizzatore (si pensi alla data di un documento in formato Word o Open Office, che si aggiorna automaticamente all’apertura del medesimo).

Alla luce di quanto sopra, se ne può legittimamente dedurre che sono «elementi attivi» non solo le macro e i campi variabili espressamente esemplificati nell’art. 13 del Provv. Resp. SIA 16/04/2014, ma anche tutti gli elementi informatici idonei a intervenire in via modificativa sul contenuto di un determinato file dopo la sua creazione (spesso agendo all’insaputa di chi fa uso del file stesso) e/o, comunque, idonei a compiere attività capaci di veicolare elementi di rischio per la sicurezza dello stesso file e/o del sistema all’interno del quale esso è collocato (caratteristica valevole in particolare, per le macro, potenziali portatrici di virus informatici).

La posizione dell’organo tecnico

Questa ricostruzione interpretativa è stata confermata anche dal settore tecnico della DGSIA (grazie alla provvidenziale iniziativa di un collega, l’Avv. Roberto Arcella, che ha posto uno specifico quesito in materia) nei termini che seguono:

«Privo di elementi attivi” significa che non sono ammessi macro o campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto» (v. email Staff PST del 02/04/2014).

Conclusione che, se non ha valore normativo, è certamente alquanto suggestiva, costituendo una  sorta di interpretazione tecnica “autentica”.

Collegamenti ipertestuali ed «elementi attivi»

Deriva ulteriormente da quanto sopra che, al contrario di quanto (apoditticamente) assunto dal decreto del Tribunale romano qui in commento, i collegamenti ipertestuali non appartengono alla categoria degli «elementi attivi».

Che cos’è un collegamento ipertestuale

Un collegamento ipertestuale (o link, o hyperlink), infatti, altro non è, come dice la parola stessa, che una tecnica di collegamento tra due informazioni collocate in posizioni diverse di determinati contesti digitali, che avviene tramite il semplice “clic” del mouse sull’informazione “di partenza” (spesso costituita da una porzione di testo colorata e sottolineata, detta ipertesto, creata mediante appositi sistemi di scrittura, tipicamente HTML) e conduce ad una diversa informazione “di arrivo”.

Così, ad esempio, cliccando sulla voce di un indice di un certo documento (un esempio lo trovate nella tabella all’inizio del presente articolo), vi ritroverete al punto del documento stesso richiamato dalla voce cliccata (in questo caso il collegamento viene detto “segnalibro”); cliccando su un collegamento ipertestuale ad una determinata pagina web (questo, ad esempio, è il link alla pagina  di ricerca delle sentenze della Corte Costituzionale), abbandonerete la risorsa di partenza per consultarne un’altra; cliccando sull’indirizzo PEC dell’avvocato Aulo Agerio, avvauloagerio@ordineavvocativattelapesca.it, cui si accennava all’inizio dell’articolo, si aprirà il vostro programma di posta elettronica e potrete scrivere a tale indirizzo, etc.

In questo modo, la lettura/consultazione della risorsa iniziale non procede linearmente, ma attraverso punti di svincolo (nodi) che consentono il rimando (navigazione ipertestuale) ad altre risorse digitali e da queste ultime ad altre ancora, consentendo di tornare al punto di partenza, ma anche di abbandonarlo, ampliando all’infinito la platea delle potenzialità esplorative del lettore.

Il collegamento ipertestuale non è un elemento attivo

Dunque, i collegamenti ipertestuali hanno lo scopo di mettere in rapporto tra loro più risorse informatiche, ma non possiedono nessuna delle caratteristiche che si sono viste proprie degli «elementi attivi» previsti dalla normativa tecnico/regolamentare sopra richiamata.

Essi non sono, cioè, «macro o campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto»), ovvero, per dirla con le parole della email Staff PST del 02/04/2014), non sono, cioè, «elementi attivi»:

«i link e gli indirizzi mail sono ammessi, non essendo considerati “elementi attivi”, tuttavia è opportuno far presente che il sistema del Ministero verifica se i link riportati nell’atto sono validi (ossia puntano correttamente ai documenti allegati) oppure se puntano a siti o risorse esterne, che quindi possono variare; in quest’ultimo caso al giudice viene esposto un avviso non bloccante» (v. email Staff PST del 02/04/2014).

In conclusione

Insomma, si vede bene come il provvedimento in questione, nell’affermare l’equazione “collegamento ipertestuale = elemento attivo vietato dalla normativa PCT” e nel dichiarare, per tale ragione, l’inammissibilità, non tanto del documento ritenuto erroneamente viziato, ma dell’atto processuale cui esso afferiva è una decisione che appare errata sotto diversi profili.

E, d’altro canto, quantomeno a parere di chi scrive, non si può che definire errata la conclusione in virtù della quale atti perfettamente intelligibili, pervenuti nella piena disponibilità delle parti e del giudice, idonei, dunque, a soddisfare le esigenze tipiche del contraddittorio (anche telematico) vengono espunti dal processo per ragioni puramente formali, causando la soccombenza della parte interessata, senza darle alcuna possibilità di vedere valutata nel merito la propria posizione.

Detto questo, però, la domanda successiva è la seguente: ammessa, in linea di principio, la liceità dell’utilizzo dei collegamenti ipertestuali nel PCT, tale facoltà è indiscriminata, ovvero occorrerà di volta in volta valutarne l’ammissibilità dei singoli collegamenti in ragione delle specifiche circostanze di specie (come peraltro sembrerebbe anche emergere dal tenore circostanziato del passaggio dell’email Staff PST del 02/04/2014 con cui si è concluso il paragrafo che precede)?

Ce ne occuperemo presto (aggiornamento; si veda l’articolo “PCT: link ammissibili e link inammissibili” pubblicato il 02/07/2015).

Documenti & materiali

Scarica Trib. Roma, Sez. II Lav., decreto 20/04/2015

Adde: il protocollo PCT romano (e non solo) prevede i link all’interno degli atti!

Dopo qualche ora dalla pubblicazione dell’articolo, una collega – che ringrazio – mi ha scritto, facendomi notare che, in diversi casi, sono le stesse prassi protocollari a richiedere l’inserimento, all’interno degli atti giudiziari. di collegamenti ipertestuali agli atti richiamati nella narrativa, con il fine di agevolare il coordinamento atto-documento al momento della lettura del primo da parte del giudice.

Ho verificato la circostanza (cosa che avrei dovuto fare prima, me ne scuso) che non solo risponde a realtà, del che non avevo dubbi, ma che è, in particolare, vera proprio per nel caso del protocollo PCT per il Tribunale di Roma, ove è stato emesso il provvedimento qui in commento.

Si legge, infatti, a pagina 3 di tale protocollo

«si raccomanda di utilizzare nell’atto il link tra testo e singoli documenti citati ed allegati, procedura resa possibile dall’invio contestuale di atto e documento. Inoltre, per agevolare la consultazione dei documenti a video è opportuno valorizzare nell’indice degli allegati il link relativo ai singoli documenti allegati».

Il che credo non necessiti di ulteriori commenti.

Altri protocolli che prevedono l’inserimento dei collegamenti ipertestuali negli atti processuali telematici sono, ad es., quello di Varese (pag. 7), di Modena (pag. 2), Venezia (pag. 7), etc.

Ho pensato di segnalarlo

Luca Lucenti

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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