Giurisprudenza e notifiche PEC: un rapporto difficile Qualche riflessione dopo Cass. Civ., SS. UU., 18/04/2016, n. 7665

By | 28/04/2016

Una recentissima sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 18/04/2016, n. 7665), getta un ragionevole fascio di luce sul cono d’ombra venutosi a determinare in materia di notifiche PEC, dove la casistica pratica ha ormai messo in luce diverse criticità.

In sintesi, può dirsi che la Suprema Corte sembra voler fare giustizia degli orientamenti tecno-telematici di stampo formalistico che si sono andati progressivamente affermando in materia di PCT, in generale, e, nello specifico, in materia di notifiche PEC.

L’occasione per la pronuncia è data da un ricorso che investiva il Supremo Consesso di un problema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice amministrativo, nel contesto del quale i ricorrenti avevano opposto l’eccezione preliminare di nullità derivante da vizi formali della notifica PEC del controricorso (in specie consistenti – come si deduce dalla motivazione del provvedimento in esame – nell’essere stato allegato il predetto controricorso in formato “.doc” invece che in formato “.pdf”).

Ebbene, in questo contesto la Corte, rilevato che gli stessi ricorrenti non avevano dedotto

«alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria»,

hanno indi affermato un principio che dall’alveo delle notifiche PEC può ben estendersi all’intera materia processual-telematica, secondo il quale

«la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione».

Ciò in quanto la regola generale sancita

«dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario».

Un intervento necessario

L’intervento della Suprema Corte qui in esame si pone, almeno a parere di chi scrive, nel condivisibilissimo solco tracciato da quella giurisprudenza che non smette di ricordarci come il processo civile telematico, con tutti i complicati orpelli ed ammennicoli tecnologici di cui è disseminato, è tuttavia nato per semplificare la vita agli operatori, non per complicarla e che esso, per telematico che sia, è – e resta – un processo: un insieme di regole, cioè, il cui fine non è quello di stallarsi in oscure ritualità neo formalistiche ed autoreferenziali la cui comprensione è riservata a pochi iniziati, ma è, invece, quello di pervenire – salvo casi eccezionali – in modo rapido e efficace alla sentenza ed alla giustizia sostanziale che solo tale atto è in grado di rendere alle parti.

Premesso ciò, però, occorre anche aggiungere che, nella specifica materia delle notifiche PEC, dell’intervento in questione si avvertiva particolare esigenza, dato che il rapporto tra giurisprudenza e tale tipologia di notifiche è stato, ed è, alquanto complicato.

Il che, come è ovvio, crea problematiche non di poco conto, se si considera che l’arresto del processo sull’uscio delle problematiche di notificazione determina l’impossibilità in radice di pervenire ad una decisione di merito e ciò, per di più, a causa di errori tecnici sovente addebitabili al difensore, con tutto quel che rischia di conseguirne in termini di responsabilità professionale.

Giurisprudenza e notifiche PEC, un rapporto difficile

E che il rapporto tra giurisprudenza e notifiche PEC si sia rivelato nel tempo alquanto difficile, lo dimostra la rapida carrellata di fattispecie in cui si è scrutinato il delicato tema oggi in esame, che, a pur titolo esemplificativo, di seguito si svolgerà,

Il problema dei “pubblici elenchi”

Si pensi così, per iniziare, alle problematiche sorte circa la possibilità di estrarre gli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di notificazioni dal registro, liberamente consultabile, IPA (www.indicepa.gov.it), possibilità di fatto inibita in seguito alla modifica dell’art. 16-ter D.L.179/2012 ad opera dell’art. 45-bis, 2° co., lett. a, D.L. 90/2014 (si veda, in proposito, il nostro articolo del 28/05/2015, cui si rinvia).

O, ancora, al tema delle conseguenze delle erronee risultanze del registro INI-PEC, sul quale si è a suo tempo intrattenuta la Corte di Appello di Bologna (C. App. Bologna, Sez. III, 02/10/2014, con nota critica del 04/03/2015).

Tutte ipotesi che pongono il delicato problema della nullità della notificazione derivante dal mancato rispetto delle fonti da cui trarre gli indirizzi dei soggetti cui notificare telematicamente.

Aspetto, quest’ultimo, scrutinato da Trib. Milano, Sez. Spec. Impr. – B, ordinanza 23/06/2015, il quale, dinanzi ad una notifica di un atto di citazione effettuata ad un indirizzo PEC del destinatario che, sebbene pienamente operativo e riferibile a quest’ultimo, non era stato estratto dall’INI-PEC, presso cui non risultava attivo alcun indirizzo:

  1. ha, anzitutto, rilevato che «ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 della l. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi”»;
  2. ha, indi, soggiunto che «nel caso di specie l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale risulta pervenuta la comunicazione email costituente notifica non corrisponde a quello risultante dai pubblici elenchi, ove figura un altro indirizzo pec inattivo»;
  3. ha, infine, concluso per l’impossibilità di considerare perfezionata la notifica in questione, per l’effetto disponendo la rinnovazione della stessa.

Una pronuncia probabilmente condivisibile, anche perché, nella sopra ricordata fattispecie decisa dal Tribunale di Milano, vi era margine per ripetere la notificazione dell’atto de quo.

Ma che dire se tale possibilità non vi fosse stata (come accade in tutte le ipotesi in cui la notifica debba avvenire entro un termine decadenziale)?

Sarebbe stato egualmente condivisibile, in tal caso, arrestare il processo in rito dinanzi ad una notifica che – come nella specie – appariva pervenuta nella disponibilità di un destinatario, il quale, per di più, non si era munito, come doveroso, di casella PEC “dichiarata” al Registro Imprese?

Cambiando la prospettiva, dunque, nella fattispecie esaminata dal Tribunale delle Imprese di Milano (ed in quelle ad essa consimili)  si sarebbe forse potuto ragionare in termini diversi, considerando, cioè, che l’atto notificato «malgrado l’irritualità della notificazione» era comunque «venuto a conoscenza del destinatario» e, dunque, in tal modo si sarebbe potuta salvare la notificazione sub specie art. 156 c.p.c., come insegnato dal precedente di legittimità oggi in commento.

Notifica a casella PEC di atti estranei alle finalità di essa

Si rifletta, ancora, sui dubbi che pone la notificazione alla casella PEC appartenente ad un determinato soggetto di atti che esulino dalle finalità imprenditoriali/professionali in vista delle quali quella casella PEC fu a suo tempo istituita dal soggetto stesso, come, ad esempio, nel caso in cui un atto relativo ad una ditta individuale sprovvista di casella PEC venga notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata che il titolare detenga comunque in ragione di altra attività professionale da egli svolta.

È, quest’ultima, un’ipotesi positivamente scrutinata da C. App. Torino, 27/01/2016, n. 128 (a quanto ci consta inedita, ma citata in questo articolo edito sul sito della FIIF), che ha opinato nel senso dell’ammissibilità di tale notificazione. Ma si tratta, a quanto ci è noto, dell’unico precedente sul tema, con quanto ne consegue in ordine alle dovute cautele nell’approcciare la problematica.

È necessario che il destinatario sia in grado di leggere la PEC?

Un ulteriore aspetto critico esaminato dalla giurisprudenza è quello relativo alla necessità o meno che il destinatario sia effettivamente in grado di leggere la PEC ed i relativi allegati.

Si è recentemente espresso sul tema il Tribunale di Lecce (Trib. Lecce, ordinanza 16/03/2016, già qui commentata in senso drasticamente negativo), il quale, sul presupposto che non esisterebbe un obbligo di «munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale», nonché in base all’ulteriore considerazione che, nel giudizio di specie, non vi sarebbe stata  prova che la parte destinataria della notifica fosse effettivamente dotata degli strumenti tecnologici atti a consentirle di prendere visione di essa e dei suoi allegati, ha disposto ripetersi la notificazione a mezzo U.G.

Notifica PEC in materia amministrativa

Per ciò che attiene, poi, alla giurisprudenza amministrativa la sensazione di criticità non cambia se si considera che il problema della stessa legittimità delle notifiche PEC in ambito amministrativo si è più volte posto, con esiti alterni.

Alla questione abbiamo già dedicato due nostri articoli del 09/02/2015 e del 26/02/2015, pertanto si ci limita ora a ricordare il precedente di TAR. Lazio, Sez. III, 13/01/2015 n. 369 , che ha opinato per la nullità della notifica, le pronunce dello stesso TAR Lazio, sez. III, 25/11/2014 n. 11808 e di Tar Campania, Sez. VII, 06/02/2015, n. 923, le quali, viceversa, ne hanno scrutinato l’ammissibilità, ed, infine, il plastico contrasto tra le due massime, rispettivamente, di Cons. Stato, Sez. V, 22/10/2015, n. 4862, secondo cui

«non è nulla la notifica del ricorso effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del d.lg. n. 104 del 2010 il quale dispone che il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del 1994 (e, in particolare, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della legge n. 183 del 2011, secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata»;

e di Cons. Stato, Sez. III, 20/01/2016, n. 189, secondo la quale, viceversa,

«la notificazione per mezzo di posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 non è utilizzabile nel processo amministrativo, essendo esclusa, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis, del D.L. n. 179 del 2012 come convertito dalla legge n. 221 del 2012, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in oggetto».

Notifica a mezzo PEC al difensore dell’imputato

Da ultimo, un cenno merita pure la questione della possibilità di notificare all’imputato atti del processo penale tramite PEC inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

Si tratta di un problema di comprensibile delicatezza che la Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, 31/03/2016, n. 16622) ha da ultimo risolto affermativamente enunziando il seguente principio di diritto:

«in presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (c.d. pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore. La dizione persona dell’imputato di cui al D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, va infatti interpretata nel senso di persona fisica dell’imputato».

In conclusione

Si potrebbe continuare l’esemplificazione trattando, ancora, delle conseguenze della mancata verifica della propria casella di posta elettronica certificata da parte del difensore, di cosa accade se, mancando l’indicazione di un indirizzo PEC, vi sia però elezione di domicilio in cancelleria, del problema se la comunicazione per esteso (e non più per estratto) della sentenza da parte della cancelleria possa dirsi atto idoneo a fare decorrere il termine breve per il gravame) e via dicendo. Ma non è questa la sede per affrontare tematiche che meritano adeguato spazio.

La rapida e sommaria escursione sopra svolta in ordine ad alcuni dei profili critici manifestatisi in tema di notifiche PEC dovrebbe, tuttavia, di per sé essere sufficiente a confermare l’esigenza di un approccio elastico e di stampo fortemente sostanzialistico rispetto ad una materia dai tratti sperimentali e incerti e, per di più, dai confini in continua espansione ben oltre l’ambito del processo civile entro la quale ha incominciato il proprio cammino.

Dietro i casi che abbiamo sopra esaminato, specie ove si sia in presenza di giudicati tra loro contrastanti, risiedono, infatti, le sorti delle parti, le quali, per questioni a volte di natura esclusivamente tecnico/formale e, comunque, di natura prevalentemente tecnico/formale, si vedono sbarrata la strada al raggiungimento della giustizia sostanziale da essi invocata.

E, allora, per tentare di almeno attenuare tale conseguenza, torna utile il passo del precedente delle SS.UU. qui in esame, ove viene efficacemente ricordato che ogni rilievo di un vizio di rito (qualsiasi rito, quello telematico compreso) «non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo», ma ha, invece, la funzione – tutta sostanziale – di garantire «l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione» (e, ci permettiamo di aggiungere, ha solo tale funzione).

Nell’affrontare le nuove problematiche formali poste dalla giuritelematica processuale sarebbe bene non dimenticarlo mai.

Documenti & materiali

Scarica Cass. Civ., SS.UU., 18/04/2016, n. 7665
Scarica Trib. Lecce, ordinanza 16/03/2016
Scarica Trib. Milano, Sez. Spec. Impr. – B, ordinanza 23/06/2015
Scarica Tar Campania, Sez. VII, 06/02/2015, n. 923
Scarica TAR. Lazio, Sez. III, 13/01/2015 n. 369
Scarica TAR Lazio, sez. III, 25/11/2014 n. 11808
Scarica C. App. Bologna, Sez. III, 02/10/2014

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.