L’ok definitivo delle Sezioni Unite agli studi legali multidisciplinari e con soci …. di capitali in nota a Cass. Civ., S.U., 19/07/2018, n. 19282

By | 24/07/2018

Con la sentenza Cass. Civ., 19/07/2018, n. 19282 le Sezioni Unite in questi giorni si sono definitivamente pronunciate sullo scottante tema dell’ammissibilità, o meno, della partecipazione in qualità di soci di uno studio legale, soggetti, professionisti o società, non necessariamente iscritti all’albo forense.

E con la citata sentenza S.U. 19282/2018 la Cassazione sul punto statuisce che:

«dal 1.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4 bis della I. n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, I. n. 124 del 2017 e ulteriormente integrato dalla I. n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina di cui agli artt. 16 e segg. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati».

Il caso nasceva dal Foro di Perugia ove era stata respinta dall’Ordine professionale la domanda di iscrizione all’albo di una società professionale in accomandita semplice costituita, tra i propri soci, anche da professionisti non avvocati. Impugnata la decisione al CNF, in sede giurisdizionale, anche tale organo confermava la decisione dell’Ordine tettoriale perchè riteneva «vigente il divieto di società multidiscipliari per gli avvocati» contenuto nell’art. 5 della legge professionale L. 31/12/2012, n. 247.

Ma lo studio professionale perugino non si era dato per vinto e impugnava la sentenza del CNF avanti la Corte di Cassazione, la quale, ritenendola la questione di massima di particolare importanza, la rimetteva alle Sezioni Unite.

Il merito della Suprema Corte è senz’altro quello di effettuare, con la sentenza S.U. 19282/2018, che qui si segnala, una ricostruzione normativa in cui, nel tempo, si è verificato un problematico sovrapporsi  di scelte legislative non sempre coerenti tra loro, per concludere che, al contrario di quanto aveva ritenuto il CNF, il divieto di società multidisciplinari non è affatto sopravvissuto bensì normativamente abrogato.

Effettuata questa ricostruzione, come detto, le Sezioni Unite concludono per l’ammissibilità degli studi legali costituiti da soggetti multidisciplinari, eventualmente rappresentati anche da società capitali, purchè vengano rispettati due ordini di requisiti:
a) almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere costituiti da avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
b) il suo organo di gestione sia costituito nella sua maggioranza da soci avvocati.

Per qualcuno, questa importante decisione delle Sezioni Unite è fonte di grande preoccupazione. E ciò non solo per la conseguente ‘spersonalizzazione’ della prestazione professionale, ma anche e soprattutto perchè l’apertura dello studio legale alle società multidisciplinari, si presterebbe alla strumentalizzazione, da parte di forti società di capitali – come per esempio quelle in campo assicurativo o bancario – a proprio vantaggio con conseguente compromissione dell’indipendenza e della dignità della figura professionale dell’avvocato.

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sezioni Unite, 19/07/2018, n. 19282

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