Liquidazione del patrimonio del sovraindebito ed esecuzione immobiliare pendente Trib. Parma, 02/03/2021

By | 08/06/2021

TRIB. PARMA, 02/03/2021

«Deve ritenersi ammissibile l’apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter L. 3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori – come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell’anzidetta esecuzione immobiliare.

Il decreto emesso ex art 14 quinquies L. 3/2012 consente, in pendenza dell’approvazione del progetto di distribuzione nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare, l’attribuzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni immobili pignorati alla procedura di liquidazione del patrimonio e, per essa, al liquidatore, affinché provveda al soddisfacimento di tutti i creditori in concorso tra loro: il liquidatore nominato nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ha, infatti, facoltà di subentrare nelle procedure esecutive pendenti» (Massima non ufficiale)

* * *

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato ai sensi degli [Omissis]

• sussiste la propria competenza in quanto i ricorrenti sono residenti in un comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;

• i ricorrenti sono debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento:

• visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all’art. 14 ter in quanto:

• non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma II lettere a) e b) posto che:

a) i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) i proponenti non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

• la domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 9 commi II e III della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

• alla domanda risultano allegati, come prescrive l’art. 14ter comma 3 L. 3/2012:

– l’inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

– nonché una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che contiene: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori persone fisiche nell’assumere volontariamente le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni; d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

• i proponenti hanno prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma V);

• non emergono elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

ritenuto:

• che alla luce dell’elenco fornito dai ricorrenti riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all’art. 14ter comma VI lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, possa essere stabilito, allo stato, in € 1.600,00 mensili per il complessivo nucleo familiare, al netto delle imposte, ritenuto congruo in relazione al numero ed alle caratteristiche della famiglia, salvo modifiche per motivi sopravvenuti;

• che deve ritenersi ammissibile l’apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter l.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori – come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell’anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani, 17.12.2019). Quanto agli effetti della sospensione disposta ex art 14 quinquies comma II lett b) L. 3/2012 sulla procedura esecutiva pendente, secondo quanto recentemente osservato1 “è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui ove l’inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l’ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l’effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore” (Trib. Monza 14 dicembre 2015). In particolare, la Suprema Corte (Cass. 23993/2012 in motivazione) ha avuto modo di chiarire che è atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l’approvazione del progetto di distribuzione (cfr. Cass. n. 2534/82) ovvero l’ordine di pagamento impartito dal giudice dell’esecuzione al cancelliere (cfr. Cass. n. 15826/05). Tuttavia, … l’ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall’avente diritto (Cass. n. 3663/98, n. 4078/98). Deve dunque distinguersi tra il momento conclusivo del processo espropriativo, inteso quale serie di fasi funzionalmente collegate (cfr. Cass. S.U. n. 11178/95) e preordinate all’adozione del provvedimento giudiziale che conclude l’ultima di esse, vale a dire quella destinata alla distribuzione del ricavato e, per altro verso, il momento in cui ha concreta attuazione il provvedimento giudiziale che conclude il processo, attuazione che si realizza mediante l’intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i mandati di pagamento (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l’ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l’emissione dei mandati di pagamento): “l’ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare segue l’approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ., non può dirsi satisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione”. In tema di fallimento2 il divieto stabilito dall’art. 51 l.fall. determina pacificamente l’indisponibilità del patrimonio del debitore anche con riferimento alle somme di danaro derivanti dall’esecuzione individuale, ove queste non siano state ancora materialmente incassate dal creditore (Cass. 19 luglio 2016, n. 14779); parimenti, è inefficace il pagamento del terzo pignorato, eseguito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione anteriore (Cass. 22 gennaio 2016, 1227; Cass. 31 marzo 2011, n. 7508; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1611). In tema di concordato si è affermato che se il terzo pignorato ha pagato il creditore dopo che è subentrato il concordato del debitore, il pagamento libera il terzo ma il creditore va condannato a restituire la somma alla procedura (Tribunale di Livorno 4 febbraio 2014 in www.ilcaso.it). Analogamente3 si è ritenuto che “se anteriormente alla domanda di concordato preventivo, nell’ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, un creditore del proponente ha ottenuto l’assegnazione di una somma dovuta dal terzo al debitore ma non il pagamento, nel procedimento di concordato preventivo a detto creditore è preclusa, ai sensi dell’art. 168, legge fallimentare, la prosecuzione dell’azione esecutiva; ne consegue che l’assegnazione delle somme non è di fatto opponibile alla massa dei creditori ed il creditore che, in adempimento dell’ordinanza di assegnazione, dovesse ottenere il pagamento da parte del terzo sarebbe comunque tenuto a restituire alla procedura quanto indebitamente conseguito” (Tribunale di Mantova 22 giugno 2011; Tribunale di Roma 21 settembre 1999). Se dunque l’espropriazione è iniziata prima del concordato, il terzo pignorato – che abbia saputo della procedura concorsuale – non è obbligato a pagare il creditore assegnatario, posto che i debiti anteriori al concordato non possono essere estinti fuori dall’esecuzione collettiva (Cass. 24476/2008; Cass14738/2007; Cass 26036/2005). Ove invece sia stata intrapresa la vendita e l’aggiudicazione del bene sia già avvenuta (come nella vicenda in esame), l’aggiudicazione rimane efficace, in applicazione estensiva dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c. (per il quale “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”); il giudice dell’esecuzione dovrà emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto; ove sia stato omologato l’accordo o il piano ovvero sia stato emesso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, il prezzo che verrà pagato non potrà tuttavia essere assegnato al creditore esecutante ma andrà a beneficio della procedura e dei creditori (Tribunale di Firenze 6 luglio 2016). I principi delineati, applicabili anche ai rapporti tra la presente procedura di liquidazione del patrimonio e l’esecuzione individuale R.G. Es [Omissis], inducono a ritenere che il (presente) decreto emesso ex art 14 quinquies consenta, in pendenza dell’approvazione del progetto di distribuzione nell’ambito della procedura esecutiva R.G. ES [Omissis], l’attribuzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni immobili pignorati alla procedura di liquidazione del patrimonio e, per essa, al Liquidatore, affinché provveda al soddisfacimento di tutti i creditori in concorso tra loro. Il Liquidatore ha, infatti, facoltà di subentrare nelle procedure esecutive pendenti. La Suprema Corte ha da tempo chiarito che la disposizione di cui all’art. 107 L.F., applicabile nel caso che occupa, stante – tra l’altro – l’espresso richiamo contenuto nell’art 14 novies comma IV L 3/2012, prevede che, se prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata, da un creditore, l’espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce, nella procedura, al creditore istante, nell’ambito di un’ipotesi di successione processuale che si rende del tutto peculiare, per il fatto di avere luogo a favore di un soggetto investito di funzioni pubbliche e di trovare la sua ragion d’essere nel divieto di azioni esecutive individuali, di cui all’art. 51 della legge fallimentare. In particolare nell’ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione di immobili del fallito, a norma dell’art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell’esecuzione. La previsione di una siffatta sostituzione risponde alla incontestabile opportunità di mettere a profitto le attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere per l’instaurazione della procedura esecutiva individuale (Cass. 16158/2015; Cass. 10599/2009; Cass 13865/2002). Analoghi principi devono essere applicati con riguardo alla facoltà di subentro nelle procedure esecutive in corso da parte del Liquidatore nominato nell’ambito della presente procedura di liquidazione del patrimonio;

• quanto alla richiesta di escludere l’autovettura FIAT TIPO immatricolata nel 1991 dalla liquidazione del patrimonio, che sussistano i presupposti per autorizzarla, alla luce del modesto valore della stessa e delle esigenze lavorative ed assistenziali rappresentate dai ricorrenti;

• che sia meritevole di accoglimento la richiesta di disporre la sospensione della cessione del quinto della pensione percepita da [Omissis].

Sono noti infatti i diversi orientamenti seguiti dai Tribunali di merito in ordine alla possibilità di disporre la sospensione della cessione del quinto in caso di accesso del debitore ad una delle procedure di sovraindebitamento;

a) secondo un primo orientamento, il piano non potrebbe pregiudicare il diritto del terzo cessionario, in quanto la quota di un quinto della retribuzione o della pensione risulterebbe estranea al patrimonio del debitore al momento della stipula del contratto di finanziamento, di talché il debitore non potrebbe più disporne;

b) un orientamento intermedio, invece, applicando analogicamente l’art. 2918 c.c., fa salva la cessione limitatamente al triennio successivo alla data di omologazione del piano o all’apertura della liquidazione;

c) un ultimo e prevalente orientamento, peraltro confermato dalla riforma in materia di crisi di impresa e costantemente seguito da questo Tribunale, valorizzando il favor debitoris che ispira gli istituti in esame, volti a concedere una seconda chance al debitore, consentendogli di ristrutturare integralmente la propria situazione debitoria, restituendogli la potenzialità di acquisto perduta, conclude per la possibilità di sospendere gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto, imponendo all’ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talché, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari;

• che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (L’ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000);

• di provvedere alla nomina del Liquidatore nella persona del dott. [Omissis] fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell’acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l’eadem ratio, dovrà trovare applicazione l’art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il Liquidatore potrà subentrare, se lo riterrà opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [Omissis];

• dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell’Esecuzione la prosecuzione della procedura;

• dispone la sospensione della cessione del quinto della pensione percepita da [Omissis];

• ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma e su quello dell’IVG di Parma;

• poiché il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. e presso il PRA a cura del Liquidatore;

• ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna al Liquidatore e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

• esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni dei ricorrenti, complessivamente considerati, fino al limite di € 1.600 mensili, al netto delle eventuali imposte, nonché l’autovettura FIAT TIPO immatricolata nel 1991;

• dispone che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall’art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

1. Richiamata in C.Trentini “Rapporti tra procedimenti esecutivi individuali e procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento”, pag. 24 e ss, 14 febbraio 2019 in www.ilcaso.it

2. C. Trentini op. et loc. cit.

3. P. Gobio Casali “L’ampiezza del divieto di azioni esecutive nel concordato preventivo” in www.iudicium.it, pag. 5 e ss.

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