Formazione avvocati-mediatori: le linee guida del CNF


Dopo quasi sette mesi dalle modifiche introdotte dal Decreto del Fare alla disciplina della mediazione, sembra aver trovato soluzione l’annosa questione relativa alla formazione degli avvocati, oggi mediatori di diritto.

Il CNF ha deliberato le linee guida in materia: con la Circolare n. 6-C/2014, infatti, il Presidente Avv. Prof. Guido Alpa comunica a tutti i Presidenti dei COA ed ai responsabili degli organismi di mediazione forense il contenuto della delibera relativo al percorso formativo dell’avvocato mediatore, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.

Le novità del Decreto del Fare: l’avvocato mediatore ex lege

  Come si ricorderà e come segnalato nei precedenti interventi in materia (v. post del 19/10/2013), il Decreto del Fare, nel reintrodurre l’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda per le materie tassativamente elencate nel citato decreto, ha inserito ulteriori significative novità, tra le quali si segnala, in quanto particolarmente interessante per la categoria, quella relativa all’attribuzione della qualifica di mediatori ex lege a tutti gli avvocati iscritti all’albo.

La novità, senza dubbio fermamente voluta dall’avvocatura, è però stemperata dalla previsione di una adeguata formazione – sia di base che di aggiornamento – in materia di mediazione, formazione – che oggi il CNF chiarisce e conferma – è prerequisito necessario per l’accesso agli organismi di mediazione.

Nella genericità della norma, l’art. 84 D.L. 69/2013 prevede unicamente che all’art. 16, dopo il comma  4,  d.lgs. 28/2010 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis.  Gli  avvocati  iscritti  all’albo  sono  di  diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici  a ciò finalizzati,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’articolo 55-bis  del  codice  deontologico  forense. Dall’attuazione  della presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica».

I primi interpreti si erano, infatti, chiesti quali dovessero essere gli standards formativi da applicarsi agli avvocati mediatori, che, stando alla lettera della norma in questione, avrebbero dovuto, e dovranno, necessariamente essere ‘a costo zero’ per lo Stato.

Si ricorda, inoltre, che l’avvocato mediatore può essere iscritto ‘ex lege‘ solo ad un massimo di 5 organismi di mediazione, ovverosia senza sottostare al regime generale previsto per tutte le altre categorie di mediatori (50 ore di percorso formativo), purché abbia acquisito un’adeguata formazione.

La Circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013 e la Circolare integrativa del 09/12/2013

  I primi chiarimenti sul punto sono stati offerti dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013 che, nell’ottica di evitare profili di sovrapposizione/incompatibilità dell’avvocato nell’esercizio della professione forense e dell’attività di mediatore, ha rivolto alcune indicazioni funzionali, prevedendo, tra l’altro:

– l’esclusione per l’avvocato di esercizio dell’attività di mediazione al di fuori degli organismi di mediazione (posto che peraltro è vietato per i mediatori percepire compensi direttamente dalle parti) e l’espresso divieto per l’avvocato di consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che, viceversa, quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione;

– l’assistenza del legale obbligatoria solo nelle ipotesi di mediazione cd. obbligatoria, con conseguente esclusione della predetta assistenza per quelle facoltative.

E, infine, per quel che qui interessa, la menzionata Circolare ha previsto che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al CNF e agli ordini circondariali di cui all’art. 11 L. 247/2012 (formazione continua).

La successiva Circolare del 09/12/2013 ad ulteriore chiarimento e integrazione ha, poi, specificato che il richiamo all’art. 11 L. 247/2012 deve intendersi effettuato per l’intera disposizione e, dunque, anche in riferimento alle «competenze ivi attribuite alle ‘associazioni forensi e ai terzi’ in materia di formazione professionale forense».

ll contenuto delle linee guida del CNF

In ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero, sono oggi pervenute le linee guida predisposte dal CNF: assunte con delibera del 21/02/2014, esse prevedono un percorso formativo di 15 ore e un periodo di tirocinio con la partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione.

Quanto al percorso formativo (1° step), il CNF prevede lo svolgimento di 15 ore di lezioni, teorico-pratiche, suddivise nel seguente modo:

– 1/3 del montante ore (5 ore) dedicato allo studio e all’analisi della disciplina normativa del d.lgs. 28/2010 e della relativa disciplina di attuazione di cui al D.M. 180/2010;

– il restante 2/3 (10 ore) dedicato alla gestione del conflitto e di interazione comunicativa (anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice).

Quanto, invece, al tirocinio (2° step), il CNF propone una sorta di ‘uditorato’ per l’avvocato mediatore consistente nella partecipazione (passiva) ad almeno due procedure di mediazione condotte da altro mediatore, purché non siano semplicemente limitate al primo incontro.

Risultano, ovviamente, esonerati gli avvocati che abbiano già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale sopra richiamato (50 ore di formazione), il quale è previsto ora solo per le altre categorie professionali diverse dall’avvocatura.

Nel contesto di tale percorso formativo ‘ridotto’ per gli avvocati che si accingono a svolgere l’attività di mediatore, non va però dimenticato che, stando alla previsione dell’art. 55-bis del codice deontologico forense, «l’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza».

Documenti & materiali

Scarica il testo del Decreto del Fare
Scarica il testo del d.lgs. 28/2010
Scarica il testo del D.M. 180/2010
Scarica il testo del nuovo codice deontologico forense
Leggi la Circolare n. 6-C/2014 del CNF e il contenuto della delibera (linee guida)
Leggi la Circolare Min. Giustizia del 27/11/2013 e la successiva Circolare integrativa del 09/12/2013

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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