Parametri forensi e processi in corso: la decisione della Consulta


Con l’ordinanza n. 261 del 2013 pubblicata il 07/11/2013 la Corte Costituzionale si è espressa in materia di compensi professionali degli avvocati, come recentemente modificati (DL 1/2012 conv. in l. 27/2012, e DM 140/2012) stabilendo la legittimità dell’applicazione dei nuovi parametri forensi anche ai processi in corso ed alle attività compiute prima dell’entrata in vigore dei medesimi.

In effetti i primi dubbi interpretativi riguardanti l’applicabilità della nuova disciplna  in luogo dell’abrogata tariffa professionale si erano manifestati proprio in riferimento ai processi ancora in corso al momento dell’adozione dei nuovi parametri.

Come sostenuto nelle numerose ordinanze di rimessione, oggetto anche dell’ultima decisione della Consulta, si era fatta strada l’opinione secondo la quale il compimento di una singola attività professionale facesse sorgere automaticamente il diritto del professionista al compenso per detta attività e, che tale compenso dovesse essere determinato sulla base della disciplina vigente al momento dell’atto. Cioè a dire, in fase di liquidazione il giudice avrebbe dovuto effettuare un distinguo tra attività compiute prima e dopo l’entrata in vigore dei parametri, applicando questi ultimi solo a quelle attività poste in essere nel pieno vigore dei medesimi.

Tale impostazione, sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione, è stata del tutto disattesa dalla Corte medesima, la quale a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17405 del 12/10/2012 ha affermato che “il compenso [del professionista] evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita”.

Nella pronuncia in questione la Corte Costituzionale ha fatto proprio, espressamente richiamandolo, l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, sancendo pertanto la piena legittimità costituzionale dell’applicazione dei nuovi parametri forensi anche a quelle attività che seppur poste in essere in epoca anteriore all’entrata in vigore dei medesimi, siano state ricomprese in procedimenti giudiziari non ancora conclusi.

Il raggiungimento della citata conclusione non è stato posto in discussione nemmeno dalle altre questioni di legittimità sollevate dai rimettenti, le quali invero sono state dichiarate dalla Corte manifestamente inammissibili.

Documenti & materiali

Leggi l’articolo “Sì ai nuovi parametri forensi per le attività pregresse se la causa è in corso”  da Guida al Diritto

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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