Lavoro accessorio, voucher e prestazioni di sostegno al reddito


Pochissimi giorni fa l’INPS ha divulgato, alle proprie diramazioni territoriali, una circolare (n. 70 del 13/10/2015), con cui definisce i limiti alla cumulabilità ed alla compatibilità tra lavoro accessorio ed altri benefici di sostegno al reddito (tra cui, indennità di mobilità; NASPI; disoccupazione agricola; CIG).

Come si ricorderà, in attuazione dell’art. 1, comma 7, L. 10/12/2014, n. 183, con il D.LGS. 15/06/2015, n. 81 si è introdotta la disciplina organica dei rapporti di lavoro, ivi incluso il lavoro accessorio, il cui ambito di applicazione aveva visto una notevole estensione in molti ambiti lavorativi.

Il lavoro accessorio è un tipo di prestazione lavorativa che non da luogo, in relazione alla totalità dei committenti, a compensi superiori ad € 7.000 nel corso di un anno (civile), somma annualmente rivalutata sulla base degli indici Istat.

Inoltre, fermo restando il limite di € 7.000, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese a favore di ciascun singolo committente, con il sistema dei buoni lavoro (c.d. voucher) per compensi non superiori ad € 2.000 per committente, anch’essi rivalutati annualmente (art. 48 D.LGS. 15/06/2015, n. 81).

Per ciò che concerne le prestazioni integrative di salario o a sostegno del reddito, la circolare chiarisce che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere svolte dai percettori delle ridette misure, per tutti i settori produttivi (ivi inclusi gli enti locali) per un ammontare non superiore ad € 3.000 di compensi per anno civile (rivalutati annualmente). In un’ottica costituzionalmente orientata di tutela del lavoratore – continua la circolare – la nuova disciplina deve essere interpretata come applicabile anche alle fattispecie sorte nell’anno 2015, ma prima della sua entrata in vigore.

In relazione all’indennità di mobilità, invece, la circolare stabilisce l’integrale cumulabilità di tale sussidio con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000 per anno civile (rivalutati annualmente), così come per la cassa integrazione guadagni; tali importi diventano, invece, netti nel caso di cumulabilità con i trattamenti di disoccupazione agricola.

Documenti & materiali

Leggi la circolare INPS n. 70 del 13/10/2015
Scarica il testo del D.LGS. 15/06/2015, n. 81

 

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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