L’Assegno unico familiare: decorrenza e limiti. D.L. 08/06/2021, n. 79


Il 09/06/2021 è entrato in vigore il D.L. 08/06/2021, n. 79 pubblicato sulla G.U. dell’08/06/2021 n. 135, che introduce l’assegno per i figli noto come assegno unico universale per i figli.

In verità, però, secondo il citato D.L. 79/2021 l’assegno in questione, oltre a non essere unico per le ragioni di cui appresso, è previsto come assegno temporaneo in quanto decorrente dal 01/07/2021 fino al 31/12/2021, dunque solo per i prossimi sei mesi, e solo con l’anno nuovo, dovrebbe entrare nella sua fase definitiva secondo quanto previsto dalla legge delega L. 01/04/2021, n. 46.

Va subito precisato che dell’assegno in questione potranno beneficiare solo i nuclei familiari che non percepiscono il tradizionale assegno familiare (ossia quello previsto dalla decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), e dunque precisamente i lavoratori autonomi, i professioniati, i disoccupati, etc., naturalmente nel rispetto dei requisiti previsti.

I requisiti sono quelli previsti dall’art. 1 secondo il quale:

«e’ riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’eta’;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita’, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159»

La domanda per poter riscuotere l’assegno dovrà essere presentata telematicamente all’INPS entro il 30/06/2021, per essere corrisposta dal 01/07/2021, tuttavia, se presentata successivamente ed entro il 30/09/2021, verrà ugualmente corrisposta con gli arretrati decorrenti sempre dal 01/07/2021.

La modalità di pagamento prevista è quella con accredito su Iban indicato dal richiedente.

E’ importante precisare che nell’ipotesi di genitori separati, sempre che per i figli minori sia disposto l’affido condiviso, l’erogazione dell’assegno in questione potrà avvenire nella misura del 50% a favore di ciascun genitore.

L’entità dell’assegno è prevista dalla tabella allegata al D.L. 79/2021 e varia a seconda del reddito da un minimo di € 30,00/40,00  ad un massimo di € 167,5/217,8 mensili (la variabile dipende dal numero dei figli minori nel senso che l’importo maggiore è quello previsto per il nucleo familiare con più di due figli).

L’assegno è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, mentre, come sopra anticipato, non è compatibile con l’assegno familiare tradizionale di cui al D.L. 13/03/1988, n. 69, convertito, con modificazioni, con L. 13/05/1988, n. 153.

Tuttavia per questi ultimi l’art. 5 del D.L. 79/2021 di cui qui si tratta riconosce:

«una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli».

 

Documenti e materiali

scarica il D.L. 08/06/2021, n. 79
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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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