L’ascolto del minore solo se non si discute di questioni economiche


Il 24/01/2014 abbiamo pubblicato un articolo a proposito della novità del c.d. ascolto del minore, introdotta dalla riforma in diritto di famiglia. Ora segnaliamo le prime applicazioni interpretative.

Come si è a suo tempo ricordato, le disposizioni normative che prevedevano e che prevedono l’ascolto del minore, in campo internazionale, sono l’art. 12 della Convenzione di New York (20/11/1989) sui diritti del fanciullo; l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo (25/1/1996, ratificata con la L. 77/2003); mentre, in campo nazionale, sono contenute nell’art. 155 sexies cc; e nelle disposizioni normative introdotte con la L. 10/12/2012 n. 219 (in vigore dal 1/1/2013); e, da ultimo, nelle disposizioni normative introdotte con il D.Lgs 28/12/2013 n. 154 (in vigore dal 7/2/2014).

Le norme (nazionali) che prevedono l’ascolto/audizione del minore

L’art. 155 sexies cod. civ.

L’art. 155 sexies, 1 comma, cod. civ., come noto, introdotto con la L. 8/2/2006 n. 54, (nota come la legge dell’ “affido condiviso” ed applicabile a tutte le controversie in materia di separazione dei coniugi-genitori), testualmente recita:« il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».

Non vi è una perfetta corrispondenza del ‘diritto all’ascolto’ del minore previsto per la separazione personale dei coniugi, rispetto a quello previsto in sede di divorzio, malgrado i due procedimenti siano simili (e non uguali) e tendenti all’assimilazione tra loro. Infatti, a differenza della separazione, in sede di divorzio è prevista l’audizione dei figli minori tout court (cioè senza la specificazione dell’età, e dunque anche infradodicenne), tuttavia limitatamente all’ipotesi in cui il giudice lo ritenga strettamente necessario.

Ciò che rileva però è che, in caso di omesso ascolto, il giudice è tenuto a motivare, e che in difetto di motivazione sul punto, dovrà ritenersi la nullità dell’intero procedimento per violazione dell’art. 111 Cost. (in questo senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Cass Civ, S.U, 21/10/2009, n. 22238).

L. 10/12/2012 n. 219

Ma a parte l’art. 155 sexies cod. civ., la prima vera novità importante sul punto, è stata introdotta con la L. 10/12/2012 n. 219  (in vigore dal 1/1/2013) con cui si ha una vera e propria istituzione e/o codifica del diritto all’ascolto del minore. Con la L. 10/12/2012 n. 219, intervenuta in punto di ‘riconoscimento di ‘figli naturali’ (ora, non matrimoniali) ed emanata allo scopo di procedere all’equiparazione giuridica di essi ai figli legittimi (ora, matrimoniali), si sono introdotti alcuni articoli, tra cui l’art. 315 bis cc. intitolato ‘diritti e doveri del figlio’ che testualmente, al 3° comma, recita: «il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano».

L’altra novità importante è che il diritto all’ascolto del minore, non viene riconosciuto solo nell’ambito dei giudizi di separazione (o, per analogia – anche se con la specificazione di cui sopra si è detto – di divorzio), ma con riferimento a tutte le questioni e alle procedure che lo riguardano.

D.Lgs 28/12/2013 n. 154

 Venendo poi al D.Lgs 28/12/2013 n. 154 (entrato in vigore il 07/02/2014, ed emesso sempre in materia di filiazione, ed anzi, in esecuzione ed in adempimento della delega a ciò contenuta nell’art. 2 della sopra citata L. 219/2012) va detto che con esso si introduce, tra gli altri, l‘art. 336 bis cod. civ., intitolato espressamente ‘ascolto del minore‘, che testualmente dispone: «il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato».

Circa l’applicazione del diritto all’ascolto del minore a tutti i procedimenti (che lo riguardano), va segnalato che con il D.Lgs 154/2013 in discorso, è stato anche introdotto l’art. 337 bis cc secondo il quale, sotto il titolo ‘ambito di applicazione‘ è espressamente dichiarata l’applicabilità del principio ai procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ed ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

Infine, va segnalata la novità ulteriore che con il D.Lgs 154/2013 viene introdotto anche l’art. 337 octies cc secondo il quale «nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo».

Prime applicazioni

Per quanto sopra visto, sembrerebbe quasi di dover ritenere che all’ascolto/audizione del minore si debba – necessariamente – procedere a tutti i procedimenti che riguardino il minore stesso. Tuttavia, non è proprio così.

Non è proprio così perchè, almeno secondo le prime, pur autorevoli, pronunce di merito (Trib_Milano_20_03_2014, ordinanza, estensore Dr. G. Buffone), la ratio sottostante le norme sopra indicate sarebbe quella di procedere all’ascolto del minore solo al momento di assumere decisioni relative a questioni di natura non economica.

A questa interpretazione il Tribunale di Milano, giungerebbe dall’analisi dell’art. 371 cod. civ. in cui, appunto, il legislatore (D.Lgs 154/2013) regolamentando la ‘tutela’ «pur potendo introdurre, in generale, l’obbligo di audizione del fanciullo, in questo caso il legislatore sceglie di inserire espressamente l’adempimento dell’ascolto solo nel n. 1) dell’art. 371 c.c., relativo alle questioni ‘di vita’  del bambino (dove vuole vivere, che studi vuole fare, che mestiere/arte imparare) escludendolo, invece, nei numeri 2 e 3 che riguardano il mantenimento ...»

E’ su questa, base, dunque, che di recente il Tribunale di Milano con la citata ordinanza del 20/03/2014 ha disposto che «l’audizione, insomma, è necessaria per le questioni relative alla cura personae e non per quelle relative alla cura patrimonii».

Documenti & materiali 

Scarica il testo della L. 77/2003
Scarica il testo del L. 8/2/2006 n. 54
Scarica il testo del Cass Civ, S.U, 21/10/2009, n. 22238
Scarica il testo del L. 10/12/2012 n. 219
Scarica il testo del D.Lgs 28/12/2013 n. 154
Scarica il documento Trib_Milano_20_03_2014 pubblicato sul sito di Il Caso.it

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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