La sindrome da alienazione genitoriale (P.A.S.) è priva di fondamento


la cd. sindrome di alienazione genitoriale è priva di fondamento, sul piano scientifico, così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore (da ultimo v. DSM-V), e il comportamento che sia “alienante” può dunque rilevare sotto altri e diversi profili ma non come “patologia” del minore (decreto del Tribunale Milano, IX Sezione civile, 13/10/2014).

Questo è quanto afferma, con molta chiarezza, la IX Sezione civile del Tribunale di Milano (nel decreto del 13/10/2014) in relazione alla c.d. sindrome da alienazione parentale o genitoriale, o più comunemente conosciuta come P.A.S. (dall’acronimo di Parental Alienation Syndrome). Con questa pronuncia, il giudice di merito citato (Tribunale di Milano), nega rilievo alla citata sindrome poiché trattasi di un disturbo non riconosciuto a livello scientifico.

Sindrome da alienazione parentale (P.A.S.)

Da alcuni anni la sindrome da alienazione parentale è entrata nel patrimonio comune, non solo linguistico, ma anche e soprattutto giudiziario, ed in modo particolare in ambito di famiglia.

Secondo alcune teorie, questa patologia si manifesterebbe con il rifiuto da parte del bambino verso un genitore, senza alcuna giustificazione, rifiuto che si fa derivare dall‘indottrinamento da parte di uno dei genitori contro l’altro.

Tuttavia, si tratta di una patologia, o meglio, di un ‘disturbo’, molto controverso e da diversi anni, è oggetto di dibattito, sia in ambito scientifico, che in quello giuridico.

In dottrina

Questa figura nasce nel 1984 ma non è riconosciuta come un disturbo psicopatologico dalla grande maggioranza della comunità scientifica e legale internazionale.

Il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non riconosce la PAS come sindrome o malattia: nelle più recenti edizioni del Manuale, la PAS non è nemmeno menzionata e neppure ne è prevista l’ammissione in ragione della sua evidente ascientificità ed a causa della mancanza di dati a sostegno, segnalata già nel 1996 dall’APA.

Negli Stati Uniti, e in altri Paesi, è in corso un acceso dibattito sulla PAS, all’interno del quale è emersa l’ipotesi di definizione di un nuovo concetto, il disturbo da alienazione genitoriale (PAD, Parental Alienation Disorder ), proposto da William Bernet (uno tra i principali propugnatori dell’inserimento della PAS nella quinta edizione del DSM), docente di psichiatria alla facoltà di medicina della Vanderbilt University di Nashville, e da questi sintetizzato in un articolo nell’ottobre 2008 sull’American Journal of Family Therapy.

Anche in Italia, sul piano medico-scientifico il dibattito è vivo: la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), nelle sue Linee guida in tema di abuso sui minori, pubblicate nel 2007, ha incluso la PAS tra le possibili forme di abuso psicologico, invece, il presidente della Società Italiana di Psichiatria, citato in un articolo del Corriere del Veneto, definisce la PAS «priva di presupposti clinici, di validità e di affidabilità».

In giurisprudenza

In sede processuale, il ricorso a questa sindrome è frequente, con riferimento a comportamenti ritenuti ‘anomali’ o, addirittura, patologici, del figlio, nei confronti di uno dei due genitori. E, sotto il profilo probatorio, è altrettanto frequente che le parti in causa avanzino richiesta di ammissione di una perizia da eseguirsi, appunto, sul figlio minore.

Con il decreto 13/10/2014, con cui si è aperto il presente intervento, la IX Sezione civile del Tribunale di Milano, si è appunto pronunciata sulla richiesta di perizia, respingendola e precisamente dichiarando «la inammissibilità di accertamenti istruttori in ordine alla cd. PAS, in quanto la cd. sindrome di alienazione genitoriale è priva di fondamento, sul piano scientifico».

Si tratta, come si può constatare, di una posizione molto ferma e chiara, di diniego della sussistenza stessa della patologia, che non lascia aperta alcuna possibilità interpretativa. Per questo motivo la pronuncia merita di essere segnalata.

I precedenti

L’antesignana della pronuncia qui segnalata è stata proprio la Suprema Corte (Sezione I), in quanto lo scorso anno (2013) con la importantissima sentenza Sez. I, 20/03/2013, n. 7041 si è pronunciata espressamente in materia di P.A.S., statuendo :

la necessità che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324).

In effetti, la Corte di Cassazione, dà atto dell’esistenza dii un nutrito dibattito sul piano scientifico in ordine al citato fenomeno di c.d. alienazione parentale, non condiviso dalla scienza medica ufficiale, ed espressamente prescrive che, a fronte di censure specifiche, il giudice di merito motivi puntualmente in ordine ad esse, pena, il vizio di motivazione.

 Documenti & materiali

Scarica il testo del Tribunale Milano, IX Sezione civile, 13/10/2014
Scarica il testo del Cass. Civ., Sez. I, 20/03/2013, n. 7041

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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