La responsabilità degli amministratori di società: due recenti decisioni ne ribadiscono la natura contrattuale

By | 31/05/2021

Due recenti decisioni, una di merito (Trib. Milano, Sez. Spec. Impr. B, 01/02/2021, n. 711) e una di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 12/05/2021, n. 12567), che vi abbiamo recentemente proposto, si focalizzano sulla responsabilità degli amministratori di società di capitali (la prima) e di società di persone (la seconda), ribadendo con chiarezza alcuni concetti che vale la pena riepilogare.

Natura contrattuale della responsabilità degli amministratori

Entrambe le pronunce in questione, intanto, ribadiscono la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori, osservando che, ferma la pacifica insindacabilità nel merito delle valutazioni operative compiute dall’organo amministrativo (con il limite rappresentato dalla valutazione della ragionevolezza delle stesse),1 da tale natura contrattuale discende, sotto il profilo probatorio, che la società attrice nel giudizio di responsabilità abbia il solo

«onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti».2

Fermo tale principio tralaticio, inoltre, la sentenza ambrosiana si segnala per operare alcuni interessanti distinguo in funzione della particolare conformazione della fattispecie concreta sottoposta a giudizio.

Carattere non meramente punitivo della responsabilità degli amministratori

Così, viene in primo luogo affermato come, alla società che agisca in giudizio per mala gestio del proprio amministratore, non sia sufficiente dedurre comportamenti lesivi delle prescrizioni di legge e/o Statuto tenuti da quest’ultimo, occorrendo altresì la

«dimostrazione che ne sia derivato un pregiudizio nella sfera giuridica della società, causalmente e logicamente connesso all’illecito prospettato, da rimediare attraverso il risarcimento per equivalente pecuniario»3

e ciò in quanto la responsabilità di specie

«non è configurabile in termini semplicemente sanzionatori della condotta illecita prospettata attraverso la concezione di una sorta di danno “punitivo”, sganciato nella sua determinazione dalla effettiva dimostrazione della natura e consistenza del pregiudizio che dall’illecito sarebbe derivato alla società»,4

ma costituisce, invece, una fattispecie risarcitoria che segue le regole ordinarie.

Conseguenze in tema di violazioni formali

Consegue da quanto sopra che, nell’ipotesi in cui l’addebito rivolto all’amministratore rivesta natura essenzialmente formale (come nel caso di non corretta tenuta di scritture contabile, mancata elaborazione e deposito di bilanci e simili), tale genere di condotta

«di per sé inidonea a determinare un materiale pregiudizio nella sfera patrimoniale della società, non giustifica il riconoscimento del risarcimento del danno con natura e finalità sanzionatoria della violazione formale»,5

salvo, naturalmente, che di tale danno non venga offerta adeguata prova.

Inadempimenti “sostanziali” ed ingiustificati

Circa l’an della responsabilità, poi, viene pure ribadito che, nel caso in cui le violazioni lamentate da parte dell’amministratore abbiano natura “sostanziale”, quali la mala gestio, la distrazione, la mancata conservazione del patrimonio sociale, e simili le quali non trovino adeguata giustificazione e/o riscontro contabile, la responsabilità gestoria deve

«ritenersi dimostrata per presunzioni, ove l’amministratore convenuto non provi la riferibilità all’attività sociale delle spese o la destinazione dei pagamenti all’estinzione di debiti sociali».6

La responsabilità dell’amministratore di società di persone

I principi di cui sopra, come emerge dalla pronunzia di Cass. Civ., Sez. I, 12/05/2021, n. 12567, anch’essa in esame, inoltre, si estendono in termini alle società di persone, ove, stante la natura contrattuale della responsabilità in questione,

«la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta L. Fall., ex art. 146) è tenuto ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei predetti doveri»,7

derivandone che

«a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall’attivo della società, questa, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, può dunque limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali (come quelli eventi ad oggetto gli utili di esercizio e i compensi spettantigli) o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria».8

La responsabilità solidale dell’amministratore di fatto

Da ultimo, la decisione del Tribunale di Milano 711/2021 in commento ha avuto modo anche di precisare che la responsabilità per le condotte sopra indicate coinvolge in modo solidale

«l’amministratore di diritto e l’amministratore di fatto, essendo appena il caso di ricordare, che non costituiscono circostanze di esonero dalla responsabilità civile dell’amministratore per il danno derivato alla società ed ai creditori dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica, né l’essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica di amministratore fungendo da prestanome del soggetto a cui è demandata di fatto la gestione né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell’operato del terzo incaricato dell’esecuzione delle attività proprie dell’amministratore».9

Documenti & materiali

Leggi e scarica Trib. Milano, Sez. Spec. Impr. B, 01/02/2021, n. 711

Leggi e scarica Cass. Civ., Sez. I, 12/05/2021, n. 12567

Note

1. In questo senso si veda, ad esempio, Cass. Civ., Sez. I, 09/11/2020, n. 25056, ove si legge «come è noto, all’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società: ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità»

2.Ibidem.

3. Trib. Milano, Sez. Spec. Impr. B, 01/02/2021, n. 711.

4. Ibidem.

5. Ibidem.

6. Ibidem.

7. Cass. Civ., Sez. I, 12/05/2021, n. 12567.

8. Ibidem.

9. Trib. Milano, Sez. Spec. Impr. B, 01/02/2021, n. 711.

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