La competenza territoriale dei procedimenti nei confronti dei magistrati: le Sezioni Unite chiariscono In nota a sent. Cass. civ., S.U., 07/06/2018, n. 14842

By | 12/06/2018

Il regolamento di competenza sottoposto alla Suprema Corte riguarda una particolare questione in cui era stata esercitata azione di responsabilità civile per fatti – asseritamente – commessi sia dai magistrati di merito (evidentemente quelli dei gradi di merito, appunto, nella specie del Foro di Cagliari), che da magistrati di legittimità, e, dunque, magistrati di Cassazione.

Il giudizio veniva avviato il Tribunale di Roma, il quale, tuttavia, con specifica ordinanza contenente articolata motivazione, declinava la propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Perugia.

L’ordinanza  del Tribunale di Roma, impugnata con regolamente di competenza, con la pronuncia 07/06/2018, n. 14842 che qui si segnala, è stata cassata dalle Sezioni Unite.

Ciò che risulta interessante nella cit. pronuncia S.U. 07/06/2018, n. 14842 è che la Suprema Corte affronta e risolve la interessante questione della determinazione della competenza territoriale nel caso in cui i magistrati coinvolti non siano solo quelli di merito (nel quale caso, come noto, si applicherà l’art. 11 cpp), ma, appunto, anche quelli che esercitano le loro funzioni presso la Corte di Cassazione.

Il primo quesito che si pongono le Sezioni Unite è se la particola regola di competenza di cui all’art. 11 cpp sia applicabile o meno anche ai magistrati di cassazione.

E rispondono al quesito in modo negativo. Precisamente le Sezioni Unite considerano che:

«la Corte di cassazione è, infatti, un ufficio di rilevanza nazionale, riguardo al quale non è prospettabile alcun collegamento con un distretto di corte d’appello geograficamente inteso. La circostanza che la Suprema Corte operi a Roma, come previsto dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65, comma 2, si collega al fatto che essa è “organo supremo di giustizia” che “assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni” (art. 65, comma 1, cit.); e la sua collocazione è conseguente al ruolo di capitale d’Italia che spetta alla città di Roma. Ciò non significa, però, che la Corte di legittimità faccia parte o abbia qualche forma di collegamento con il distretto della Corte d’appello di Roma»

e concludono affermando che:

«l’individuazione del tribunale competente per la cause di responsabilità rivolte contro i magistrati della Corte di cassazione “va effettuata sulla base delle norme comuni“».

Ma cosa accade, quale regola si deve seguire nel caso in cui l’azione di responsabilità di rivolga sia a magistrati di merito che a quelli di legittimità? Si dovrà o si potrà scindere il giudizio per cui quello per i magistrati di merito sarà regolato dall’art. 11 cpp, e quello per i magistrati di cassazione dalle norme ordinarie?

Rispondendo a questo secondo quesito, le Sezioni Unite concludono che simili giudizi devono avere necessariamente una trattazione unitaria per cui non si possono scindere e separare le questioni relative ai giudici di merito da quelle relative ai giudici di legittimità:

«ove il giudizio di responsabilità abbia ad oggetto una medesima vicenda e coinvolga l’operato di giudici di merito e di giudici della Corte di cassazione, lo spostamento di competenza di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 1, si applica, in via eccezionale, anche ai giudici di legittimità; si tratta, come detto, di una competenza unica, inderogabile e tale da non consentire al danneggiato alcuna facoltà di scelta».

Infine, altro quesito importante che si pongono le Sezioni Unite: come si determina la competenza territoriale del giudizio di azione di responsabilità che riguardi solo i magistrati della cassazione?

Secondo le Sezioni Unite, in questo caso, la competenza territoriale spetterà al Tribunale di Roma:

«se la ratio della legge speciale è, come si è visto, nel senso di una centralità del luogo di commissione dell’illecito, tale criterio, pur non costituendo una regola di competenza in relazione all’ipotesi qui in esame, individua comunque un principio generale. Ciò comporta che deve essere esclusa l’operatività del forum destinatae solutionis previsto dall’art. 25 cod. proc. civ., che, nella fattispecie in esame, opera in un modo che potrebbe definirsi limitato, dovendosi comunque assumere come riferimento esclusivo il luogo di commissione dell’illecito. Ciò significa, in conclusione, che la competenza per territorio in giudizi di questo genere viene a radicarsi presso il Tribunale di Roma».

In conclusione la questione di diritto che le Sezioni Unite esprimono con pronuncia 07/06/2018, n. 14842 è il seguente:

«nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ai sensi della l. n. 117 del 1988 quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti in base al criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non applicandosi in tal caso lo spostamento di competenza previsto dal citato art. 11 c.p.p., la competenza per territorio è attribuita secondo la regola del “forum commissi delicti”, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione».

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