Nel precedente articolo di questo blog, dopo una breve premessa sulla notizia della pubblicazione in gazzetta della legge delega sulla riforma del mercato del lavoro – Legge 10 dicembre 2014, n. 183; G.U. n. 15 dicembre 2014, n. 290 – in vigore dal 16 dicembre scorso, avevamo esaminato una delle cinque deleghe oggetto di legge: in specie, quella in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva.
Sull’argomento segnaliamo che proprio il giorno della vigilia di natale, il consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo del jobs act riguardante la disciplina del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, oggetto delle più accese discussioni e scontri di questo periodo tra partiti e parti sociali.
E, dunque, nel mentre si attende di conoscere il testo del decreto attuativo di prossima pubblicazione, veniamo all’esame delle disposizioni concernenti la disciplina della tutela della maternità e della conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei/delle lavoratori/lavoratrici madri, ispirate ai principi di flessibilità, di estensione delle tutele anche alle forme di lavoro autonomo e dei congedi, anche in funzione di protezione della donna vittima di violenze di genere.
Delega in materia di tutela della maternità e della conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
Gli artt. 8 e 9 della legge delega sono dedicati alle misure volte a
garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori
Nell’esercizio di tale delega, come già visto, la legge delega indica una serie di principi e criteri direttivi a cui il governo deve attenersi in vista dell’adozione dei decreti attuativi del prossimo semestre.
In particolare, il governo è delegato a legiferare in materia, introducendo garanzie e tutele, tra cui essenzialmente quelle destinate:
– ad estendere, in via graduale, l’indennità di maternità spettante alle lavoratrici madri anche a categorie che sino ad oggi ne erano escluse ed a prescindere dai versamenti contributivi ad opera del datore di lavoro;
– ad introdurre il cd, tax credit, ovverosia un’agevolazione fiscale quale incentivo per il lavoro femminile, anche autonomo, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovano al di sotto di una determinata soglia di reddito;
– ad incentivare accordi collettivi destinati a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e premi di produttività (o tramite il ricorso al telelavoro) per le donne lavoratrici con figli minori o disabili non autosufficienti;
– a riconoscere il diritto di cessione delle ferie e dei riposi da parte dei lavoratori ad altri colleghi che abbiano necessità di assistere figli in gravi condizioni di salute;
– a valorizzare i servizi per l’infanzia all’interno delle strutture aziendali o comunque forniti da fondi ed enti bilaterali, anche in vista della revisione dei congedi obbligatori e parentali;
– ad introdurre congedi dedicati alle donne coinvolte in forme di protezione perché vittime di violenza di genere.
Documenti & materiali
Scarica il testo della Legge 10 dicembre 2014, n. 183; G.U. n. 15 dicembre 2014, n. 290)
Leggi il comunicato stampa del ministero del lavoro del 15 dicembre 2014