Jobs act/2: ulteriori novità


Nonostante le discussioni e gli ultimatum di alcuni politiici ed operatori del settore sulle disposizioni del decreto-lavoro riguardanti la nuova disciplina del contratto a termine e di apprendistato, le riforme concernenti il piano lavoro o cd. Jobs act non sembrano al momento fermarsi.

Nel precedente post pubblicato il 24/03/2014 abbiamo già illustrato i principali interventi introdotti con il decreto-lavoro (D.L. 34/2014), in vigore a decorrere dal 21/03/2014, tesi alla semplificazione delle forme contrattuali dei rapporti a termine e di apprendistato, anche al fine di ridurre il contenzioso che potrebbe insorgere in relazione a tali contratti, nonchè alla semplificazione e ‘telematicizzazione’ del Durc, al rifinanziamento dei contratti di solidarietà ed alla realizzazione della parità di trattamento dei cittadini Ue in cerca di occupazione.

Le ulteriori innovazioni del Piano Lavoro o Jobs act

Oltre agli interventi del decreto legge già esaminate, il piano lavoro ideato dal governo in carica prevede ulteriori contenuti e misure volti a favorire il rilancio dell’occupazione, a riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele.

In particolare, le deleghe al governo interessano materie quali gli ammortizzatori sociali, i servizi per il lavoro e le politiche attive, la semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro a carico di cittadini e imprese, il riordino delle forme contrattuali ed, infine, la conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali, specie quelle inerenti il lavoro delle lavoratrici madri, anche autonome.

Le priorità del piano lavoro, che con molta probabilità si vedranno attuate nelle prossime settimane, emergono da un documento (o scheda di sintesi) pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con un recente comunicato che illustra i principali temi delle riforme sopra viste e che vi esponiamo nel seguente prospetto riepilogativo.

In sintesi, queste le novità:

 
Materia Obiettivi Principi e criteri direttivi
Ammortizzatori sociali – tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori in caso di disoccupazione ‘involontaria’;
– razionalizzazione della normativa di integrazione salariale
a) revisione dei criteri di concessione e utilizzo delle integrazione salariali;
b) semplificazione delle procedure burocratiche anche mediante meccanismi automatici di concessione;
c) accesso alla cassa integrazione solo ad esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario lavorativo;
d) revisione limiti di durata;
e) aumento della compartecipazione delle imprese utilizzatrici;
f) riduzione degli oneri contributivi;
g) rimodulazione dell’Aspl e omogeneizzazione delle discipline (ordinaria e breve);
h) incremento della durata massima ASpl per lavoratori con carriere contributive più significative;
i) estensione dell’ASpl anche ai contratti co.co.co.;
l) introduzione di massimali per la contribuzione figurativa;
m) possibilità di introdurre, dopo l’ASpl, una prestazione ulteriore per soggetti con Isee ridotto;
n) eliminazione del requisito dello stato di disoccupazione ai fini dell’ottenimento di prestazioni assistenziali.
Servizi per il lavoro e politiche attive
– garanzia di fruizione dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale;
– assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative
a) razionalizzazione degli incentivi all’assunzione già esistenti ove l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di reperimento di occupazione;
b) razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
c) istituzione di un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata e partecipata, delle politiche, attive e passive, del lavoro;
d) razionalizzazione di enti e strutture (anche all’interno del Ministero del Lavoro) in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego;
e) rafforzamento e valorizzazione dell’integrazione pubblico-privata per il miglioramento dell’incontro domanda-offerta di lavoro;
f-g) mantenimento rispettivamente in capo al Ministero del lavoro e alle Regioni e Province autonome del ruolo di definizione dei livelli essenziali, al primo, e di programmazione di politiche attive, ai secondi;
h) favorire il coinvolgimento attivo del cittadino in cerca di occupazione;
i) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro ed il monitoraggio delle prestazioni erogate.
Semplificazione delle procedure e degli adempimenti
– semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, con l’obiettivo anche di dimezzare il numero degli atti di gestione del rapporto di carattere burocratico e amministrativo;
– riduzione degli adempimenti a carico di cittadino e imprese
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione la gestione del rapporto di lavoro;
b) eliminazione o semplificazione delle disposizioni normative interessate da contrasti interpretativo giurisprudenziale;
c) unificazione delle comunicazioni delle P.A. per medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) con obbligo a carico delle stesse di provvedere alle comunicazioni alle competenti amministrazioni;
d) promozione delle comunicazioni mediante l’utilizzo dello strumento telematico e con la conseguenza eliminazione della tenuta del cartaceo;
e) revisione del regime delle sanzioni mediante la valorizzazione del sistema premiale;
f) individuazione delle modalità organizzative e gestionali per consentire, anche per via telematica, gli adempimenti burocratico-amministrativo connessi alla costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro;
g) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.
Riordino delle forme contrattuali
– rafforzamento delle opportunità di ingresso nel mondo del lavoro;
– riordino delle vigenti forme contrattuali di lavoro al fine di renderli maggiormente coerenti con la realtà dell’oderno contesto produttivo del mercato del lavoro nazione ed estero
a) individuazione ed analisi delle forme contrattuali in essere per valutare la loro coerenza con il contesto occupazionale e produttivo attuale;
b) redigere un testo organico che raggruppi tutte le discipline delle tipologie contrattuali esistenti, riordinate secondo i criteri di cui alla precedente lettera a), con possibilità di introdurre, in via sperimentale, ulteriori tipologie contrattuali;
c) introduzione, anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, previa consultazione con le parti sociali, in tutti i rapporti di lavoro subordinato;
d) abrogare tutte le disposizioni disciplinanti le forme contrattuali che siano incompatibili con il testo organico redigendo di cui alla lettera b).
Conciliazione tempi di lavoro ed esigenze genitoriali
– contemperamento delle esigenze di lavoro con quelle di vita familiari, specie delle donne lavoratrici madri a) introduzione della indennità di maternità a carattere universale (dunque anche per le lavoratrici iscritte alla gestione separata);
b) garantire alle lavoratrici madre parasubordinate il diritto alla prestazione assistenziale, anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte dei datori;
c) abolizione della detrazione per il coniuge a carico ed introduzione del cd. tax credit quale incentivo al lavoro femminile per le donne lavoratrici anche autonome con figli minorenni e con un reddito familiare basso;
d) incentivazione degli accordi collettivi per favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e l’impiego di premi di produttività;
e) favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona.

Il comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a chiarimento sui contratti a termine

Da ultimo, sempre sul tema, si segnala un comunicato pubblicato dall’Ufficio Stampa del Ministero del Lavoro sul proprio sito web, contenente alcuni chiarimenti in ordine all’interpretazione delle disposizioni incidenti sul contratto di lavoro a tempo determinato, comunicato che ha precisato che i ridetti interventi paiono essere la risposta più efficace alle attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo del Paese.
In particolare, il comunicato a chiarimento precisa che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto lavoro (D.L. 34/2014), come già illustrato nel precedente articolo del blog dello scorso 24/03/2014:
– i datori di lavoro potranno sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato cd. acausali (e non più, com’era in precedenza a condizione che si trattasse del primo rapporto di lavoro tra le parti) per un durata compresa tra i 12 ed i 36 mesi;
– la proroga di tali contratti è sempre ammessa, sino ad un massimo di 8 volte nei 36 mesi;
– per contemperare il limite previsto del 20%, rispetto all’organico complessivo, per la conclusione di contratti a termine, il legislatore fa salva l’autonomia della contrattazione collettiva e tiene conto delle esigenze del caso concreto in ipotesi di stagionalità dell’attività lavorativa e di sostituzioni;
– i predetti limiti non operano nel caso di imprese datoriali che occupano meno di 5 dipendenti, le quali dunque potranno stipulare contratti a termine senza limitazione alcuna nè di tipo quantitativo nè di altro tipo.

Non resta che attendere la legge di conversione, anche per verificare l’introduzione da parte del legislatore di eventuali modifiche integrative, auspicata da più parti, alle disposizioni (specie quelle riguardanti le proroghe del contratto a termine) di cui allo strumento del decreto-legge.

Documenti & materiali

Scarica il testo del D.L. 34/2014

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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