Iscrizione alla Cassa avvocati: è obbligatoria?


Con una nota del 05 giugno 2014 indirizzata alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invita la Cassa forense ad apportare opportune modifiche al Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, L. 247/2012 recante la «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», in precedenza approvato dal CDA della Cassa con delibera del 31-01-2014.

Nella nota in questione si paventano possibili profili di illegittimità dell’art. 21 L. 247/2012 cit., in relazione al disposto del comma 8, che prevede l’obbligo di contestuale iscrizione alla Cassa per gli iscritti agli Albi, nonché del successivo comma 9 che, in attuazione del precedente comma 8, demanda alla Cassa la determinazione dei minimi contributivi «dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo».

Nello specifico, ciò che il Ministero del Lavoro contesta è la mancanza di una immediata precettività della norma in questione, di fatto impedita ed esclusa dallo stesso Regolamento di attuazione, dal momento che:

non sarebbe ragionevole considerare iscritto a una cassa di previdenza alcun soggetto senza aver prima disciplinato le conseguenze di tale iscrizione, con particolare riferimento alla determinazione dei parametri finalizzati all’individuazione degli oneri economici gravanti sugli assicurati , posto che non potrebbe esservi iscrizione alla Cassa senza il versamento dei contributi

Cioè a dire: stante l’attuale mancanza dei DM (a cui la clausola generale di cui all’art. 1, comma 3, della medesima legge ha demandato l’attuazione della riforma) e, stante la disposizione transitoria di cui all’art. 65 legge cit. (che dispone l’applicabilità medio tempore delle disposizioni vigenti non abrogate e anche se non richiamate), risulterebbe oggi applicabile il Regolamento generale della cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, vigente e non abrogato.

Conseguentemente, non può trovare applicazione la decorrenza dell’iscrizione obbligatoria fissata al 02-02-2013 (data di entrata in vigore della legge 247/2012), dovendosi invece attendere la definitiva approvazione del regolamento.

La nota chiude con l’invito rivolto alla Cassa a prevedere – sempre nell’ottica di un’armonizzazione delle previsioni regolamentari in materia – forme di eventuale revisione della soglia reddituale e delle agevolazioni dei minimi contributivi, con l’intento di garantire un monitoraggio costante dei flussi contributivi, necessario per disporre di risultati maggiormente significativi e più conformi alla nuova realtà della professione.

Documenti & materiali

Scarica il testo della L. 247/2012 
Leggi la nota del 05 giugno 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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