Iscrizione nell’albo dei cassazionisti. Il CNF chiarisce i limiti temporali

By | 19/10/2015

Il CNF – o meglio la commissione consultiva di tale istituzione apicale – ha adottato un parere in ordine alla questione dell’applicabilità dei limiti temporali necessari per l’iscrizione degli avvocati nell’albo dei cassazionisti a seguito della riforma professionale (la relativa norma transitoria è dettata dall’art. 22, commi 3 e 4, L. 247/2012).

In particolare, il CNF chiarisce le sorti di coloro che abbiano maturato i requisiti alla data di entrata in vigore della L. 247/2012 (02/02/2013) ed entro tre anni da tale data (02/02/2016).

Facendo un passo indietro, e come molti sapranno, la riforma professionale ha ridotto da dodici a cinque anni il termine di durata di iscrizione all’albo necessario per poter accedere all’albo speciale per il patrocinio avanti alle magistrature superiori (art. 22, comma 1, L. 247/2012). Tale facoltà è però subordinata al superamento di un esame per il relativo accesso.

L’iscrizione, inoltre, può essere richiesta anche da chi (art. 22, co. 2, L. 247/2012)

avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura […]. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF […].

La norma transitoria (contenuta nei commi 3 e 4, dell’art. 22 della legge professionale) che dispone

[…] Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

non era del tutto chiara, poichè non specificava se entro tali limiti temporali gli aspiranti cassazionisti dovessero aver maturato i requisiti richiesti per l’iscrizione (sempre secondo la disciplina previgente) ovvero fossero obbligati ad inoltrare la relativa richiesta.

E’, infine, intervenuto il CNF, stabilendo che occorre fare riferimento unicamente al limite relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’albo dei cassazionisti, e non già quello in cui viene presentata la richiesta. Ed, ergo, chi alla data di entrata in vigore della legge professionale, o comunque, entro tre anni da tale data (02/02/2016), aveva od avrà maturato i requisiti di anzianità per detta iscrizione secondo la disciplina previgente (12 anni), potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all’albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza sostenere alcun corso o esame.

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