L’irregolarità contributiva non è ostativa al rilascio del DURC.


Pochi giorni fa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso una circolare (n. 40 del 21/10/2013) con cui ha chiarito che, anche in presenza di irregolarità contributiva nei confronti delle Casse Edili o degli Istituti Previdenziali, la Pubblica Amministrazione (PA) deve rilasciare il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) alle imprese che ne facciano richiesta.

L’unica condizione è che tali imprese vantino un credito certificato nei confronti della PA che, oltre ad essere ‘certo, liquido ed esigibile’, sia di importo pari o superiore al debito contributivo.

In questo caso il DURC verrà rilasciato con le seguente indicazione: “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 (…), e con la precisazione altresì dell’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.

La nuova procedura pare dunque consentire alle imprese di continuare comunque a svolgere la propria attività, mentre in passato l’impossibilità di ottenere il DURC in presenza di irregolarità contributiva costituiva un freno all’esercizio dell’impresa di non poco conto.

L’estinzione del debito contributivo continua, invece, ad essere condizione imprescindibile per poter cedere il credito vantato nei confronti della PA ovvero affinché tale credito possa costituire oggetto di anticipazione da parte degli istituti di credito o degli intermediari finanziari. In tali casi dunque l’impresa dovrà richiedere l’ottenimento di un nuovo DURC che attesti la regolarità contributiva.

La circolare n. 40/2013 contiene inoltre ulteriori chiarimenti operativi in tema di certificazione dei crediti e della relativa Piattaforma informatica, nonché in ordine alle modalità ed alle ipotesi di utilizzo del DURC ex art. 13-bis, co. 5, D.L. n. 52/2012.

Sempre in materia di DURC, infine, pare doveroso segnalare le novità e le semplificazioni introdotte dal decreto del fare (DL 69/2013), poi leggermente modificate in fase di conversione, tra cui ricordo in particolare:

l’allungamento della validità temporale del DURC da 90 a 120 giorni (sul punto è intervenuta la circolare n. 36 del 06/09/2013 del Ministero del Lavoro che ha chiarito che tale estensione vale solo per i certificati rilasciati dopo il 21/08/2013) applicabile a tutti i certificati;

– la possibilità di utilizzare lo stesso DURC per la partecipazione a più gare di appalto anche diverse da quelle per le quali è stato espressamente acquisito;

l’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della PA;

– la possibilità di compensare debiti contributivi;

– l’obbligo di rilasciare il certificato DURC solo tramite pec (in linea con le disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per la semplificazione dei rapporti tra imprese e PA).

In definitiva, a mio avviso, l’introduzione delle novità e delle semplificazioni sopra illustrate, hanno sicuramente facilitato, sia da un punto di vista burocratico che finanziario, la vita alle imprese e, in particolar modo, a quelle che lavorano per il pubblico….

Documenti & materiali

Scarica la circolare n. 40/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Scarica la circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Leggi l’articolo sul sito quotidianosicurezza.it

 

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.