Infortuni sul lavoro: nuove modalità di comunicazione Circolare INAIL n. 42 del 12/10/2017

By | 18/10/2017

A partire dal 12/10/2017 è scattato per tutti i datori di lavoro l’obbligo di comunicare all’INAIL, a fini informativi e statistici, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, telematicamente tramite il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), obbligo previsto dall’art. 21 del D.LGS. n. 151/2015, i dati relativi agli infortuni relativi ai propri lavoratori dipendenti o assimilati che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. E’ chiaro che per gli infortuni sul lavoro che comportanto, invece, un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, permane l’obbligo di denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 DPR 30/06/1965, n. 1124 e succ. mod.

A stabilire le prime istruzioni operative circa le modalità di trasmissione della comunicazione di infortunio è la Circolare INAIL n. 42 del 12/10/2017 (che si riporta nel seguente link e nell’immagine sotto riportata per comodità di consultazione), che illustra, altresì, le esclusioni, le sanzioni, il nuovo servizio online “Comunicazione di infortunio” diviso in cinque gestioni, le istruzioni per la profilazione dei datori di lavoro e/o dei loro intermediari, nonchè, infine, quelle per i dipendenti ed i soggetti ad essi equiparati.

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Partendo proprio da questi ultimi, a carico dei lavoratori, in caso di infortunio, è previsto l’obbligo di fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico ovvero il numero identificativo, la data del rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato medico.

Per i datori di lavoro, la Circolare consente a questi ultimi, una volta trasmessa la comunicazione per l’assenza del dipendente, di convertire la comunicazione già inoltrata, in denuncia, integrandola con le informazioni necessarie all’invio della denuncia/comunicazione di inforunio.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione: il Ministero della difesa per le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri; il Ministero dell’Interno per la Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco; il Ministero dell’economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza; il Ministero della giustizia per la Polizia penitenziaria.

Le sanzioni previste per chi, essendovi obbligato per legge, non adempie all’obbligo in questione variano a seconda del tipo di omissione:

  • per l’infortunio di un solo giorno è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 ad € 1.972,80;
  • per l’infortunio superiore a tre giorni la sanzione è determinata da un minimo di € 1.096,00 ad un massimo di € 4.932,00.

Se ad adempiere l’obbligo posto a carico del datore di lavoro è un intermediario, la Circolare prevede la necessità di allegazione di una delega della parte datoriale in formato .pdf.

Documenti&Materiali

Scarica la Circolare INAIL n. 42 del 12/10/2017

 

 

 

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