Il sostituto processuale non ha facoltà di costituirsi parte civile in luogo del difensore, salvo che… Nota a Cass. Pen., Sez. Unite, 16/03/2018, n. 12213


Le Sezioni unite della Corte di cassazione, hanno affermato che

«il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione».

Così le Sezioni Unite hanno risposto, il 16 marzo scorso, al quesito loro sottoposto dalla VI Sezione Penale della Cassazione con l’ordinanza n. 49527 del 27/10/2017 e cioè

«se sia legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore, al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale».

Nel rispondere a tale quesito, la Cassazione abbraccia la soluzione intermedia (o per meglio dire la “terza via”) sviluppatasi negli ultimi anni in sede di legittimità, soffermandosi prima sull’esame del quadro normativo che disciplina la facoltà per il danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale al fine di ottenere le restituzioni ed il risarcimento del danno, nonchè sul contrasto giurisprudenziale generatosi sul tema.

Il quadro normativo

La Cassazione ricorda che l’art. 74 CPP consente l’esercizio dell’azione civile nel processo penale da parte del «soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali» secondo una duplice modalità (art. 76, 1° co., CPP):

– a mezzo di un procuratore speciale ai sensi dell’art. 122 CPP;
– personalmente.

La parte civile che si sia costituita parte civile in uno dei due modi sopra citati può poi stare in giudizio, come chiarito dall’art. 100 CPP, solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale (c.d. rappresentanza tecnica necessaria).

Da tale asserto normativo – proseguono le Sezioni Unite – coerente con la necessità di salvaguardare anche nel processo penale i tratti distintivi di un’azione “squisitamente” civile, si evince

«la necessità di tenere nettamente distinti all’interno della costituzione di parte civile, il profilo della legitimatio ad causam, ovvero la titolarità del diritto sostanziale in capo al danneggiato come tratteggiata dall’art. 74 cit., quale indispensabile presupposto per la costituzione di parte civile con le modalità previste dagli artt. 76 e 78 cit., da una parte, e la legitimatio ad processum, ovvero la rappresentanza processuale secondo la regola esemplificata dall’art. 100 cit., dall’altra, in virtù del quale il danneggiato, per potere stare in giudizio, sia esso costituito personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve conferire ad un difensore la “procura alle liti”».

Tale distinzione implica che, ove il soggetto legittimato ad causam si costituisca a mezzo di procuratore speciale, saranno necessarie due procure speciali: una volta a conferire il potere di esercitare il diritto alal restituzione o al risarcimento (rappresentanza sostanziale) e, l’altra, diretta ad attribuire lo ius postulandi (rappresentanza processuale).

Il contrasto giurisprudenziale

Le Sezioni Unite ricordano, ancora, gli indirizzi interpretativi di segno opposto sviluppatisi sul tema, indirizzi mediati da un terzo orientamento di carattere intermedio.

Secondo un primo orientamento, sottolineando il fatto che l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (c.d. legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti, si deve escludere che la legitimatio ad processum conferisca al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore (da ultimo, in questi termini si è espressa Cass. Pen., sez. II, 12/05/2016, n. 22473; Cass. Pen., sez. II, 08/03/2017, n. 15812).

Secondo altro indirizzo, invece, il difensore sarebbe facoltizzato a nominare un sostituto processuale, ove anche non prevista la relativa facoltà, ai fini del deposito dell’atto di costituzione di parte civile senza possibili delimitazioni dmi sorta tratte dalla natura della procura ad litem.

Cioè a dire: la facoltà, prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile, configura una legitimatio ad causam anche in capo a questi ultimi, purché ritualmente e specificamente designati (cfr. Cass. Pen., Sez V, 07/01/2016, n. 18258).

Infine, secondo un terzo indirizzo intermedio, il sostituto processuale del procuratore speciale-difensore nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l’attribuzione al difensore del potere di costituzione (c.d. legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti, per il quale solo l’art. 102 CPP prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti ed assuma i doveri del difensore.

In definitiva, iin virtù di tale tesi, il potere in base al quale il procuratore speciale attribuisce la facoltà di costituzione di parte civile ad un delegato è conferito direttamente da rappresentato-persona offesa.

Il principio di diritto espresso dalla Corte

Nell’escludere l’uno e l’altro orientamento, di segno opposto tra loro, le Sezioni Unite scelgono la terza via… chiarendo che

«il discrimine non può che essere dato, infatti, dalla necessaria distinzione concettuale tra legitimatio ad causame e legitimatio ad processum, potendo il sostituto del difensore effettuare la costituzione di parte civile solo laddove una tale facoltà gli derivi dalla volontà espressa dal danneggiato all’atto del conferimento dei poteri di esercizio del diritto sostanziale ad agire».

E, dunque, la facoltizzazione del difensore da parte del danneggiato di investire dei suoi poteri altro soggetto come “sostituto” – precisano gli ermellini – è consentita laddove, al di là della scelta linguistica lessicale, risulti chiaro che tale potere di sostituzione sia prevista in capo al difensore-procuratore speciale all’interno della procura rilasciata ex artt. 76 e 122 CPP.

Deriva, di converso e sul piano della logica simmetrica rispetto a quanto enunciato dalle Sezioni Unite, che deve escludersi che il potere di nomina a sostituto contemplato esclusivamente nella “procura speciale defensionale” sia idoneo a conferire al sostituto del difensore, nominato ex art. 102 CPP., il potere di costituzione di parte civile

«non agendo, in tal caso, la parte rilasciante la procura come titolare del rapporto processuale volto a promuovere l’istanza risarcitoria, circoscritto al solo ambito delle previsioni di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.».

Documenti&Materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Pen., Sez. Unite, 16/03/2018, n. 12213

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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