Il principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte nel giudizio di Cassazione: siglati due protocolli d’intesa tra CNF e Suprema Corte


Del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali di parte ne avevamo già parlato un paio d’anni fa nel post dal titolo «Il principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e l’eccezione di sovrabbondanza: verso un processo civile di ‘atti magri’».

Ebbene, tale principio, sancito a livello normativo dall’art. 3, 2° co, D. LGS 104/2010 per quanto riguarda il processo amministrativo, raccomandato dai massimi livelli giurisprudenziali – si veda sul punto il  testo della lettera del 17/06/2013 che il Primo Presidente della Suprema Corte ha inviato al Presidente del CNF – diventa, oggi, anche principio condiviso e raccomandato dalla stessa avvocatura.

Nella giornata del 17 dicembre scorso, infatti, il presidente del CNF Andrea Mascherin ed il Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce,  hanno siglato «due Protocolli, uno per la materia civile e tributaria uno per la materia penale, con l’obiettivo di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali e di formulare raccomandazioni per la redazione dei ricorsi funzionale a facilitarne la lettura e la comprensione da un lato e a dare maggiori certezze agli avvocati circa l’ ammissibilità degli stessi dall’altro».

All’interno dei suddetti protocolli vi sono sia indicazioni tecniche, come la tipologia di carattere da utilizzare nella scrittura, i margini delle pagine, l’interlinea del paragrafo etc., quanto di contenuto. Viene infatti indicato lo schema da seguire nella redazione del ricorso partendo dall’inserimento dei dati delle parti e dei difensori fino alle conclusioni.

Per quanto riguarda il ricorso civile e tributario, in particolare, viene altresì indicato il numero massimo di pagine da impiegarsi nella stesura dello stesso:

  • 5 pagine per riassumere lo svolgimento del processo;
  • 30 pagine per l’indicazione dei motivi di ricorso

Si tratta in sostanza di raccomandazioni, dalla cui inosservanza, tuttavia, possono riverberarsi conseguenze non di poco conto. Infatti, nelle note allegate viene espressamente indicato che il mancato rispetto dei requisiti dimensionali indicati non comporterà la pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, salvo che ciò non sia previsto per legge, ma potrà essere considerato dal giudice ai fini della liquidazione delle spese. Inoltre, si potrà eccedere dal rispetto dei limiti dimensionali indicati qualora la controversia preveda la trattazione di questioni particolarmente complesse, purché siano indicate nel ricorso «le motivate ragioni per le quali sia ritenuto necessario eccedere dai limiti previsti». Tuttavia, l’eventuale infondatezza delle suddette motivazioni potrà comunque essere valutata ai fini della liquidazione delle spese. Si segnala inoltre che la redazione di un controricorso con ricorso incidentale costituisce già di per sè valida eccezione alla regola.

Documenti & Materiali

Scarica il testo dello schema per la redazione dei ricorsi Cassazione in materia civile e tributaria
Scarica il testo dello schema per la redazione dei ricorsi per Cassazione in materia penale
Scarica la lettera del 17/06/2013 del Primo Presidente della Cassazione al Presidente del CNF

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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